Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18056 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18056 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rizzotti Francesco, nato il 28/01/1971 a Catania

avverso la sentenza emessa in data 29/11/2016 dalla Corte di appello di Catania

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Salvatore Trombetta e Avv. Giuseppe Labonia, che si sono
riportati al ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/11/2016 la Corte di appello di Catania ha
confermato quella del Tribunale di Siracusa in data 23/5/2014, con cui Rizzotti
Francesco è stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 326 e 378 cod.
pen. in relazione alla rivelazione a Durante Pietro di informazioni riguardanti un

Data Udienza: 25/01/2018

o

procedimento penale che lo riguardava e in relazione al suggerimento al predetto
di modalità idonee a sottrarsi alle indagini.

2. Ha proposto ricorso il Rizzotti tramite i suoi difensori.
Deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 495, comma 2, 546, comma 1, lett. e), 603
cod. pen.
In particolare prospetta la mancanza di motivazione su specifiche fonti di

con travisamento del significato di taluni elementi probatori.
Indica le prove per la cui acquisizione era stata chiesta in appello la
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e dà conto dei limiti del
provvedimento acquisitivo emesso dalla Corte di appello.
Prospetta che nella sentenza impugnata erano state utilizzate informazioni
inesistenti con mancanza di motivazione su elementi offerti dalle parti, ed era
stata omessa la valutazione di prove non ammesse, anche se riguardanti atti già
contenuti nel fascicolo ma non esaminati dal primo Giudice, idonee ad inficiare le
argomentazioni poste a fondamento del giudizio di merito.
Si sofferma su tre tipi di prove.
Le sommarie informazioni di Cosenza Laura non erano state valutate,
sebbene dalle stesse potesse desumersi che la predetta aveva escluso che il
ricorrente potesse averle chiesto di esaminare la posizione processuale del
Durante attraverso la consultazione del RE.GE .
Era stato dato rilievo al fatto che in data 9/1/2010 il Durante avesse
contattato il ricorrente riferendogli di aver fatto bonificare la propria vettura in
relazione all’eventuale presenza di microspie, quando dalla documentazione
presente nel fascicolo e comunque offerta alla Corte risultava che operazioni di
intercettazione ambientale presso le vetture del Durante, di Giannì e dello stesso
ricorrente erano state autorizzate solo in data 19/1/2010 e poste in esecuzione il
26 febbraio 2010.
La Corte aveva dato conto di un incontro tra il ricorrente e il Giannì del
23/12/2009, senza considerare le risultanze del registro ufficiale dei servizi
operativi del personale di P.G., che indicavano l’attività di servizio svolta in
quella giornata dal ricorrente su delega del P.M. dott. Longo.
Inoltre era stata omessa la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai fini
dell’escussione del M.Ilo Piluccio, che avrebbe potuto riferire sul momento di
redazione del c.d. memoriale di servizio e che peraltro già aveva riferito il
contrario di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla valenza probatoria del
memoriale e al fatto che orari e servizi fossero indicati il giorno precedente.

prova, oggetto di produzione in appello o già presenti nel fascicolo processuale,

I profili di travisamento della prova consistenti nell’utilizzo di informazioni
inesistenti e nella omessa valorizzazione di elementi probatori tali da inficiare il
ragionamento della Corte comportavano dunque l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché in parte generico e nel suo complesso

2.

Vengono invero prospettati la mancata parziale rinnovazione

dell’istruzione dibattimentale e il travisamento di taluni elementi di prova.
2.1. Peraltro si deduce la mancata valutazione di prove già esistenti o la
mancata ammissione di prove, in relazione alle quali tuttavia non può parlarsi né
di prove contrarie decisive agli effetti dell’art. 495, comma 2, e 606, comma 1,
lett. d), cod. proc. pen. né di prove sopravvenute o di cui solo successivamente
sia stata scoperta l’esistenza: non viene dunque in considerazione la violazione
del diritto alla prova.
Alla resa dei conti il tema della mancata integrazione avrebbe potuto farsi
valere in questa sede solo attraverso la specifica deduzione del vizio derivante
dall’incompletezza della motivazione, dipendente dalle lacune non colmate
attraverso le integrazioni richieste.
Ma siffatta censura, alla pari di quella incentrata sul travisamento delle
prove, risulta in realtà per gran parte generica e per il resto manifestamente
infondata.
2.2. Ed invero, venendo ai temi che formano oggetto di più dettagliata
doglianza, è agevole rilevare, quanto alle dichiarazioni di Cosenza Laura, come le
stesse, allegate al ricorso, non valgano a disarticolare il ragionamento della
Corte, da esse evincendosi che la predetta non era stata in grado di affermare
chi le avesse chiesto di accedere ad informazioni riguardanti un determinato
procedimento, ciò che non può utilizzarsi per escludere un’attività diretta o
indiretta del ricorrente.
2.3. Quanto agli atti riguardanti l’autorizzazione allo svolgimento di
operazioni di intercettazione ambientale all’interno di due vetture e la concreta
esecuzione di tali operazioni, se da un lato gli stessi attestano che le
intercettazioni ambientali nella vettura del Durante erano state autorizzate il 19
gennaio 2010 e eseguite dal 25 febbraio 2010, dall’altro va rimarcato come i
Giudici di merito non abbiano posto a fondamento del giudizio di penale
responsabilità del ricorrente per i reati di violazione del segreto di ufficio e di

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manifestamente infondato.

favoreggiamento la specifica conoscenza di tali operazioni, come fatto risalente
al mese di gennaio e in particolare alla data in cui il Durante aveva proceduto
alla bonifica della prova vettura.
Risulta al contrario che sia il Tribunale che la Corte hanno valorizzato una
pluralità di convergenti elementi, costituiti da: 1) consolidati rapporti del
ricorrente con il Durante e suoi contatti con il funzionario comunale Giannì; 2)
l’incontro con quest’ultimo del 23 dicembre 2009, successivo alla scoperta di
microspie nell’ufficio del predetto; 3) il fatto che in colloqui del mese di dicembre

dall’altro il Durante e il Giannì avevano preso atto che si trattava di cose
collegate; 4) la circostanza che da allora era risultato un uso cauto del telefono;
5) il fatto che anche il Durante aveva scoperto delle microspie ed aveva poi
parlato con il ricorrente della bonifica della propria vettura; 6) i successivi
colloqui del ricorrente con il collega Amato, volti ad acquisire informazioni in
ordine alle indagini nei confronti del Durante, seguiti da contatti tra il ricorrente e
lo stesso Durante; 7) la circostanza che nel mese di marzo il ricorrente aveva
potuto leggere il contenuto di un fascicolo «civetta», dal quale risultavano l’esito
di operazioni di intercettazione, l’ipotesi della corruzione nei rapporti tra il
Durante e il Giannì, un foglietto recante indicazioni del P.M., compresa quella
relativa alla possibilità di una misura cautelare, ciò cui erano seguiti contatti tra il
ricorrente e il difensore del Durante, in modo che costui fungesse da tramite tra
il ricorrente e lo stesso Durante in una fase particolarmente delicata, in cui il
ricorrente non avrebbe potuto mettersi direttamente in contatto con il Durante;
8) le rivelazioni fatte dal ricorrente a sua moglie in merito a ciò che formava
oggetto delle sue conoscenze, riferite anche ad elementi non contenuti nel
fascicolo «civetta».
A ben guardare dunque risulta manifestamente infondato l’assunto del
ricorrente secondo cui i Giudici di merito avrebbero travisato la prova,
omettendo di valutare il decreto autorizzativo riguardante le operazioni di
intercettazione ambientale, giacché la conoscenza di tale specifico decreto e delle
relative operazioni non ha assunto un ruolo concreto nella ricostruzione della
vicenda e delle condotte illecite attribuite al ricorrente, il quale, secondo la
valutazione della Corte, ha altrimenti posto il Durante a conoscenza di elementi
rilevanti, compresi la conoscenza del collegamento ravvisato tra la posizione del
Giannì e quella del Durante e il rischio derivante da operazioni di intercettazione,
e gli ha suggerito comportamenti utili, per sfuggire alle indagini, tanto da
rendere opportuna un’attività di bonifica della vettura e, nel mese di marzo, il
ricorso all’opera di mediazione svolta dal legale del Durante, dopo l’acquisizione
di notizie allarmanti circa la direzione e lo stato delle indagini.

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da un lato il Durante aveva avuto modo di segnalare l’importanza dell’amico e

2.4. Quanto infine all’incontro del 23 dicembre tra il ricorrente e il Giannì e
alla necessità di sentire il teste Piluccio in ordine alla valenza del memoriale di
servizio, va rimarcato come l’assunto risulti aspecifico, a fronte del fatto che i
Giudici di merito hanno posto a fondamento della ricostruzione una
conversazione intercettata, che è stata interpretata nel senso di attestare
quell’incontro e che non ha formato invece oggetto di alcuna puntuale censura,
fermo restando che i Giudici di merito hanno concordemente rilevato come, a
detta del M.Ilo Piluccio, il memoriale fosse redatto il giorno precedente e non

D’altro canto neppure l’assunto riguardante il travisamento di tale
dichiarazione può dirsi specifico, in assenza della puntuale attestazione del
contenuto delle dichiarazioni del Piluccio e della dimostrazione del travisamento
del «significante».

3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ciò che
rende irrilevante il decorso del tempo ai fini del termine di prescrizione, fermo
restando che devono essere conteggiati anche periodi di sospensione pari nel
complesso a mesi 13 e giorni 8.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della
somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/1/2018

potesse escludere il ritorno dell’operante in ufficio in orario non previsto.

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