Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18055 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18055 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZURLO VINCENZO N. IL 02/08/1967
avverso la sentenza n. 2105/2004 CORTE APPELLO di BARI, del
28/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -FIA.c.s2A,
che ha concluso per
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Data Udienza: 16/12/2014

RITENUTO in FATTO

1. Con sentenza del 28\6\2013 la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di Zurlo
Vincenzo per il delitto di cui all’art. 73, comma 5°, T.U. 309 del 1990, per la illecita detenzione
di eroina (acc. in Trinitapoli e Margherita di Savoia il 4\3\2003).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la erronea
applicazione della legge ed il difetto di motivazione della condanna.
1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del delitto.
2. Va premesso che nelle more tra la sentenza di appello e la celebrazione del giudizio di
cassazione, in relazione alle disposizioni del quinto comma dell’art. 73 è intervenuta una
rilevante novella legislativa con la legge 16\5\2014, n. 79, che ha modificato nel testo del
d.P.R. 309 del 1990 il quinto comma del predetto art. 73, ridefinendo i contorni della
fattispecie in esame nel senso che la medesima costituisce titolo autonomo di reato,
prevedendo, inoltre una nuova cornice edittale (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa
da euro 1.032 a euro 10.329).
La radicale modifica del quadro normativo con riferimento alla pena, impone l’applicazione
dell’art. 2, co.4, codice penale e 7, par. 1 e della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo,
secondo cui l’imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione
del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che
non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Nel caso di specie, al trattamento sanzionatorio più favorevole consegue la declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione. Invero tenuto conto del dì del commesso reato
(4\3\2003), il termine di anni sette e mesi sei si è maturato alla data del 4\9\2010,
anteriormente alla sentenza di appello.
L’imputato non può essere prosciolto con formula più favorevole. Invero, in conformità
all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva
del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al
merito opera nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della
sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la
relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una
‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi
necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n. 35490/2009, Rv.
244274). Il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p.,
presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere
superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge
richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass.,
Sez. 6, n. 31463/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la
prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre
applicare il principio di diritto secondo cui ‘positivamente’ deve emergere dagli atti processuali,
senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso
contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di
quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera
contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento
ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2, n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte – anche tenendo
conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni della sentenza impugnata – non ravvisa
alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell’articolo
129 cod. proc. pen. Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la
sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per
prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Coniglife estens

Il Presidente

CONSIDERATO in DIRITTO

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