Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18053 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18053 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Boccaccini Mauro, nato a Pistoia il 14/08/1945,
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Genova in data 15/11/2017
Fatto e diritto
Con ordinanza del 15/11/2017 il Tribunale di Genova dichiarava inammissibile, in
quanto tardiva, la dichiarazione di ricusazione a firma del Boccaccini, avanzata
nei confronti del dott. Massimiliano Botti, Giudice del Tribunale di Imperia.
L’imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, in data
12/12/2017, con il quale si illustrano le ragioni poste a fondamento della
dichiarazione, dolendosi di violazione di legge e vizio di motivazione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto proposto in violazione
della disposizione di cui all’art. 613 cod. proc. pen., come modificata dall’art. 1,
comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale dal 03/08/2017,
data di entrata in vigore della citata legge, il ricorso per cassazione deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
Corte di cassazione.
Data Udienza: 04/04/2018
Come chiarito, inoltre, dalla recente sentenza delle Sezioni Unite, emessa in data
21/12/2017, in nessun caso il ricorso per cassazione può essere proposto
personalmente dall’imputato, occorrendo, necessariamente, a pena di
inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da difensore iscritto nell’albo
speciale della Corte di cassazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 04/0k2018
Il Componente estensore
stima equo determinare in euro 4.000,00.