Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18052 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18052 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Monno Roberto, nato a Bari il 30/05/1985,
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 05/10/2017
Fatto e diritto
Con sentenza del 05/10/2017 la Corte di Appello di Bologna, ai sensi degli artt.
599 bis e 605 cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello, riduceva la
pena nei confronti dell’imputato, in relazione al reato di furto pluriaggravato allo
stesso ascritto.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, in data
15/11/2017, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione
in riferimento alla contraddittorietà ed illogicità della motivazione a sostegno
della pronuncia di condanna, non essendosi tenuto conto dell’intervenuto
risarcimento del danno, che avrebbe consentito il riconoscimento della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6, cod. pen.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell’art. 610,
comma 5 bis, cod. proc. pen., la Corte di cassazione, senza formalità, dichiara
Data Udienza: 04/04/2018
l’inammissibilità del ricorso proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell’art.
599 bis, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il O4/O/2018
Il Componente estensore
Il Presidente
spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa