Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18051 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 18051 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Novakova Petra, nata nella Repubblica Ceca il 04/05/1993,
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trieste in data 28/06/2017

Fatto e diritto

Con sentenza del 28/06/2017 la Corte di Appello di Trieste confermava la
sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in composizione monocratica, con cui
Novakova Petra era stata condannata a pena di giustizia per il reato di cui agli
artt. 110, 624, 625 n. 4 e 5, cod. pen., in Trieste, il 01/07/2016.
L’imputata personalmente ha proposto ricorso per cassazione, in data
12/07/2017, con il quale afferma la propria estraneità ai fatti.
In data 20/02/2018 la ricorrente, con dichiarazione resa al mod. I.P.1. della Casa
Circondariale di Trieste, di rinunciare al ricorso.
La sopravvenuta carenza di interesse, palesata attraverso la rinuncia al ricorso,
rende lo stesso inammissibile, ai sensi dell’art. 591, connma1, lett. d), cod. proc.
pen.

Data Udienza: 04/04/2018

Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 4.000,00.
Va, a questo proposito, ricordato che alla declaratoria di inammissibilità del
ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione, consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della
cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire
l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno

06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 04/42018

Il Componente estensore

Il Presidente

luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, sentenza n. 28691 del

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