Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18050 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 18050 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Spada Jacqueline Barbara, nata a Segrate (MI), il 13/02/1992,
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 12/09/2017

Fatto e diritto

Con sentenza del 12/09/2017 il Tribunale di Bergamo in composizione
monocratica applicava a Spada Jacqueline Barbara, su concorde richiesta delle
parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed
euro 200,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 112, 624, 625 n.
4 e 5 cod. pen. 55, comma 5 d. Igs. 231/2007, previa concessione delle
circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, e
ritenuta la continuazione.
Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla omessa valutazione di cause di
proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione
della disposizione di cui all’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introd
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Data Udienza: 04/04/2018

dall’art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per
cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti
all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la
richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità
della pena o della misura di sicurezza.
Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in
ricorso.
Senza alcun dubbio, infine, la citata disposizione si applica al ricorso in esame,
alla luce di quanto previsto dall’art. 1, comma 51, legge 103/2017 citata, atteso

all’entrata in vigore della legge stessa
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 04/0hy2018

Il Componente estensore

Il Presidente

che la sentenza di patteggiamento è stata presentata in epoca successiva

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