Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1805 del 15/09/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1805 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RITO CINZIA N. IL 02/11/1991
RITO CLAUDIA N. IL 31/03/1986
avverso l’ordinanza n. 64/2014 TRIB. LIBERTA’ di VIBO
VALENTIA, del 13/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 15/09/2015

Udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. M. Fraticelli che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Il sequestro preventivo ha riguardato quote sociali della srl ET MODE FASHION.
Avverso di esso le due sorelle avevano proposto istanza di revoca o annullamento, istanze
rigettate dal GIP e impugnate, come premesso, innanzi al competente TdR.
3. Con il ricorso il difensore deduce violazione di legge (artt. 321, 322 bis, 125, cpp, 52
CEDU, 6 Trattato di Lisbona), sostenendo che: a) erroneamente il TdR ha ritenuto sussistente
preclusione derivante da giudicato cautelare , atteso che Rito Claudia non ha mai proposto
riesame e non vi è dunque coincidenza soggettiva e oggettiva con un precedente
provvedimento non più oppugnabile, b) non è stata effettuata la doverosa valutazione di fatti
nuovi, incidenti su esigenze cautelari. Invero il Collegio erroneamente sostiene che nessun
elemento di novità sia intervenuto, c) ricorre la insussistenza dei presupposti per la adozione
del sequestro preventivo per mancanza di esigenze cautelari. Nessuna risorsa finanziaria della
fallita (ETTY MANCINI MODE) risulta stornata a favore della ET MODE FASHION e dunque le
ricorrenti sono estranee alle vicende processuali in corso, d) manca qualsiasi motivazione in
ordine alla sequestrabilità di beni facenti capo a terzi estranei (nesso pertinenziale e periculum
in mora). Si è inoltre verificata violazione del dettato dell’art. 2395 cc. Nessun rapporto di
partecipazione o controllo è stato accertato tra le due srl, né è stato posto in evidenza alcun
pericolo di reiterazione o aggravamento da parte delle ricorrenti. Nulla il TdR scrive sul
necessario nesso pertinenziale. È pur vero che le due sorelle furono beneficiarie di donazioni da
parte dei genitori, ma ciò non implica affatto che esse abbiano concorso alla distrazione di
cespiti della ETT( MANCINI MODE, e) manca qualsiasi valutazione (e quindi motivazione sul
punto) circa la necessaria proporzionalità tra l’entità dei beni sequestrati e le concrete esigenze
cautelari ipotizzate dalla AG procedente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per ragione squisitamente formale. Invero le sorelle Rito,
in quanto terze rispetto al procedimento di prevenzione, possono ricorrere solo tramite
difensore, munito di procura speciale.
2. Ebbene, allegati all’atto di impugnazione si rinvengono due fogli (uno
apparentemente firmato “Cinzia Rito” e l’altro, presumibilmente “Rito Claudia”) che recano la
seguente formula “nomino mio difensore di fiducia, oltre al già nominato avv. Mario Laudonio,
l’avv. Giuseppe Arcuri del Foro di Vibo Valentia con studio […], conferendogli ogni più ampia
facoltà di legge, anche in ordine al ricorso da proporre innanzi alla suprema corte di cassazione
avverso l’ordinanza emessa dal tribunale di Vibo Valentia n. 64/2014 RR, a seguito della
camera di consiglio del 11.12.2014, depositata in cancelleria il 17.2.2015 ed in ogni successiva
fase o grado”. Tale scritto integra sicuramente atto di nomina di difensore (avv. Arcuri) e di
conferma di quello già nominato, per altro non abilitato al patrocinio innanzi a questa corte
(avv. Laudonio), mentre è dubbio che possa essere letto anche come procura speciale. Sta di
fatto, comunque, che le firme delle Rito non risultano essere state autenticate, né in alcun
modo risulta alíunde la provenienza dei predetti atti, di talché non vi è certezza della stessa

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il TdR di Vibo Valentia ha rigettato l’appello
proposto nell’interesse di Rito Cinzia e Claudia, terze non indagate, ma raggiunte da
provvedimento cautelare reale nell’ambito del proc. pen. a carico dei genitori (Rito Giuseppe e
Mancini Concetta) e di altre persone, con riferimento ai delitti di bancarotta fraudolenta ed
evasione fiscale in relazione al fallimento della srl ETTY MANCINI MODE.

(oltretutto quello apparentemente riferibile a Rito Claudia appare corredato da una sigla, più
che da una firma).
3. Consegue condanna delle ricorrenti – singolarmente – alle spese del grado e al
versamento di somma in favore della cassa ammende, somma che si stima equo determinare
in € 1000.
PQM

così deciso in Roma, camera di consiglio in data 15 settembre 2015.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende.

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