Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18049 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18049 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
C,Frassinettj Daniele, nato a Firenze il 24/08/1963

avverso la sentenza del 24/09/2015 della Corte d’Appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Antonietta Picardi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per il reato
di cui all’art. 594 cod. proc. con rideterminazione della pena e per il rigetto nel
resto;

Data Udienza: 09/02/2018

udito il difensore delle Parti Civili, avv. Roberto Moroni, che ha concluso come
da note scritte.

RITENUTO IN FATTO

confermato la decisione del Tribunale in sede in data 4 ottobre 2012 con la
quale l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di
ingiurie, minaccia e violenza privata, oltre al risarcimento del danno in favore
delle parti civili.
2.Avverso la sentenza, ha proposto ricorso, per mezzo del difensore,
l’imputato, articolando diversi motivi di censura.
2.1 Con il primo, deduce violazione della legge processuale in
riferimento alla modifica dell’imputazione sub c), effettuata nel corso del
dibattimento ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., laddove, invece, il fatto era
stato sostanzialmente immutato mediante contestazione di nuove condotte,
peraltro riconducibili ad episodi occorsi in diverso contesto temporale e
descritti nella denuncia-querela, con conseguente violazione dell’art. 518 cod.
proc. pen. e del diritto di difesa.
2.2 Censura, con un secondo motivo, l’erronea applicazione della legge
penale in relazione al delitto di cui all’art. 610 cod.pen., per aver
erroneamente i giudici di merito ritenuto credibili le persone offese, pur in
presenza di un documentato contenzioso possessorio tra le parti vertente
proprio sull’uso e la manutenzione della strada presso cui si sarebbero svolti i
fatti, e per non aver adeguatamente considerato le condizioni della viabilità,
che avrebbero consentito all’auto occupata dalle parti civili di proseguire la
marcia, pur in presenza del veicolo dell’imputato che la occupava. Di talchè
alcuna costrizione posta in essere con violenza o minaccia si sarebbe
concretizzata, con conseguente erronea applicazione dell’art. 610 cod. pen..
2.3 Deduce, infine, violazione di legge e vizio motivazionale ai sensi
dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in riferimento alle ulteriori imputazioni di
ingiurie e minacce per non avere la corte territoriale argomentato rispetto alle
doglianze prospettate con l’atto di gravame. L’imputato non aveva rivolto
offese alla Gatti né prospettato alcun danno ingiusto e si era, invece, limitato

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1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’Appello di Firenze ha

a formulare contestazioni relative alla questione controversa pendente, ed il
giudice di merito avrebbe erroneamente privilegiato l’attendibilità delle
dichiarazioni accusatorie delle parti civili e del teste – anch’egli coinvolto nella
sottesa vicenda possessoria – omettendo di apprezzarne le contraddizioni,
piuttosto che la credibile ricostruzione del ricorrente, e di ritenere, comunque,

2.4 Con memoria pervenuta in cancelleria il 30 gennaio 2018, il
ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, rappresentando, in via
subordinata, l’intervenuta abolitio crimins del reato di ingiurie e l’estinzione
per prescrizione delle ulteriori imputazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell’affrontare le questioni sollevate va, innanzitutto, preso atto
dell’intervenuta depenalizzazione, per effetto del d.lgs. n.7/2016, del reato
contestato sub b), a cui si riferisce il terzo motivo di ricorso.
1.1 Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il predetto
rilievo ha natura pregiudiziale e «la Corte di cassazione deve rilevare la
“abolitio criminis”, sopravvenuta alla sentenza impugnata, anche nel caso di
ricorso inammissibile ed indipendentemente dall’oggetto dell’impugnazione,
atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare
una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio
della soluzione alla fase esecutiva (Fattispecie in tema di ingiuria)» (Sez. V,
Sentenza n.44088 del 02/05/2016 Ud. (dep. 18/10/2016) Rv. 267751, Sez.
V, Sentenza n.48005 del 19/10/2016 Ud. (dep. 14/11/2016) Rv. 268167, N.
356 del 2000 Rv. 215285, N. 39767 del 2002 Rv. 225702, N. 25644 del 2008
Rv. 240848, N. 32131 del 2011 Rv. 251096). Ciò in quanto le ipotesi di
successione di leggi penali nel tempo, riconducibili all’art. 2 cod. pen.,
resistono (Cass. 39566/2011) al principio di preclusione del rilievo di cause di
non punibilità, pur in presenza di ricorso inammissibile (principio da ultimo
condiviso dalle Sez. U 12602/2016, Ricci, secondo cui non è rilevabile la
prescrizione non dedotta né rilevata in appello né oggetto di ricorso per
cassazione, in caso di ricorso inammissibile), poiché la nozione di condanna,
ricavabile da tale norma in combinato disposto con l’art. 673 cod. proc. pen.,

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la condotta giustificata ai sensi dell’art. 599 cod. pen..

corrisponde al concetto di giudicato formale, fino al formarsi del quale spetta
al giudice della cognizione prendere atto della intervenuta abolitio crimínis con
conseguente annullamento della condanna per mancanza di rilievo penale del
fatto (39566/2011 cit.).
1.2 La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio

il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Quanto agli ulteriori reati, si osserva come la delibazione di non
manifesta infondatezza del ricorso imponga alla Corte di prendere atto della
prescrizione degli stessi, maturata il 24 luglio 2016 e dunque dopo la sentenza
di secondo grado, anche alla luce del necessario vaglio analitico di motivi
plurimi, in quanto «Allorchè non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano
inammissibili, sono rilevabili d’ufficio le questioni inerenti all’applicazione della
declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129, comma primo, che
non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito
incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità» (Sez. I, Sentenza n.9288
del 20/01/2014, Rv. 259788).
2.1 Nel caso in esame, i motivi di impugnazione non son 0-rídati, non
ravvisandosi la prospettata contestazione di un fatto nuovo, ma solo la
puntualizzazione della dinamica dell’azione, ed essendo adeguatamente
giustificati in motivazione gli elementi costitutivi dei reati di violenza privata e
minaccia.
2.2 La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata per essere
i reati estinti per prescrizione, non ricorrendo i presupposti per una pronuncia
assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen., comma 2 in quanto, secondo le
motivazioni delle due sentenze di merito, di segno conforme, non risulta
evidente, alla stregua dei canoni di apprezzamento delineati dalla
giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti,
Rv. 244275), la sussistenza di cause di esclusione della responsabilità
dell’imputato.

P.Q.M.

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limitatamente alle statuizioni relative all’imputazione di ingiuria sub b) perché

annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto all’imputazione di cui
all’art. 594 cod. pen. perché il fatto non è previsto come reato e quanto alle
ulteriori imputazioni perché i reati sono prescritti.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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