Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18047 del 29/01/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18047 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PELLEGRINO ANTONIO N. IL 28/11/1962
avverso l’ordinanza n. 797/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
27/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 29/01/2013
La Corte Suprema di Cassazione, VII sezione penale
Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’istanza di applicazione
della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. dall’interessato per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell’invocata
Identità del disegno criminoso tra i diversi reati oggetto della richiesta;
visto il ricorso con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,
ritenuta l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi d’impugnazione, esaurendosi le censure nella reiterazione di prospettazioni già congruamente disattese dal giudice di merito, che ha fatto corretta applicazione delle
norme e dei principi giurisprudenziali in materia circa l’inidoneità di mere situazioni
soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati,
anche se della stessa indole, tossicodipendenza) ad integrare di per sé, l’identità del
disegno criminoso ex art. 81, 1 cpv., cod. pen.;
considerato che nella giurisprudenza di questa Corte risulta consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente
pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del
reato continuato;
ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui
all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti, nel caso in
esame insussistente, od all’identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più,
di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.
ribadendosi gli assunti già posti a base dell’istanza;