Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18047 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18047 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE ANTONI TOBIA nato il 13/07/1978 a SAN VITO AL TAGLIAMENTO

avverso la sentenza del 01/02/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GERARDO SABEONE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito I difensore

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha confermato
la sentenza di prime cure che aveva condannato De Antoni Tobia per i reati di cui
all’articolo 497 bis cod.pen. (possesso di carta d’identità falsa) e 477, 482

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge riguardo alla
mancata affermazione della non punibilità a cagione della grossolanità dei falsi e
motivazione illogica in merito alla quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
grossolanità di entrambi i falsi ascritti, perchè non è possibile più svolgere tale
attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di doglianza che, per un
verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul
punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica
giurisprudenza di questa Corte in tema di c.d. grossolanità del falso; che il falso
c.d. grossolano non punibile è soltanto quello facilmente riconoscibile ictu oculi,
anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è tale quello che richieda
una certa attenzione per il riconoscimento della falsificazione (v. Cass. Sez. V 13
luglio 2011 n. 38349): sicché, avendo la Corte di merito considerato che la
falsità in oggetto non fosse rilevabile prima facie ne deriva che l’impugnata
sentenza si sottrae a censura sotto tale aspetto.
2. La quantificazione della pena in quanto non illegale sfugge al sindacato
di legittimità di questa Corte.
3. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro duemila.

P. T. M.

1

cod.pen. (contraffazione di tessera sanitaria).

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 1 febbraio 2018.

Il Presidente

L’\,)

Depositato_in Cancelleria
Roma, lì

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Il Conig)liere estensore

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