Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18046 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18046 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALBINI MARCELLO nato il 05/07/1975 a UDINE

avverso l’ordinanza del 18/01/2018 del GIUD. SORVEGLIANZA di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto in data 18/1/2018 il Magistrato di sorveglianza di Venezia dichiarava
inammissibile il reclamo proposto da Albini Marcello avverso il rapporto disciplinare del
29/11/2017. Osservava che l’inammissibilità si legava alla mancata e rituale presentazione dei
motivi.

sanzione disciplinare. In particolare, quella determinazione aveva tratto scaturigine da un
fraintendimento, poiché non aveva il detenuto intenzione in alcun modo di contrastare o tenere
un comportamento irriguardoso nei confronti della polizia penitenziaria.
3. Il ricorso è inammissibile e va dichiarato tale de plano.
In primo luogo il provvedimento impugnato ha correttamente dichiarato l’inammissibilità
dell’originario reclamo avverso la sanzione disciplinare non avendo il reclamante depositato i
motivi che aveva riservato al suo difensore di fiducia.
In secondo luogo il ricorso per cassazione è stato proposto dopo l’entrata in vigore della
normativa di riforma del rito processuale, di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 1023 (in vigore
a decorrere dal 3 agosto 2017) e, ciò nonostante, con atto personale dell’impugnante con la
conseguenza che risulta inammissibile.
Ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., infatti, in ragione della modifica apportata dall’art.1,
comma 55, legge n. 103 del 2017, non è consentita più la proposizione del ricorso in
cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore
richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in sede di legittimità,
senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del
21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018) Rv. 272011). La circostanza che la causa d’inammissibilità
è frutto di una modifica normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione
alla quale è stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere profili
di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa delle
ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2018

2. Ricorre per cassazione, personalmente, Albini Marcello; si duole della decisone assunta e
nel merito offre una diversa
lettura della vicenda che aveva indotto l’irrogazione della

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