Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18042 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18042 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA nei confronti di:
GIP TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA

con l’ordinanza del 22/09/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO
Il P.G. conclude per la competenza del G.I.P. del tribunale di Torre Annunziata.

Udito il difensore

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in data 7/12/2016,
emetteva decreto penale di condanna nei confronti di Parlato Giulio per il reato di cui all’art.
186 comma 2 lett. b e comma 2-sexies D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285. Il 31/1/2017 era

2. Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, investito del procedimento
penale, nel rilevare che con l’atto di opposizione era stata avanzata richiesta di messa alla
prova ex art. 464 bis cod. proc. pen. – con ordinanza deliberata il 22/9/2017 – ritenendo la
competenza del medesimo Giudice per le indagini preliminari della sede, sollevava conflitto
negativo, con conseguente rimessione degli atti, per la decisione, a questa Corte di legittimità.
3. Sussiste conflitto poiché due giudici ricusano, in definitiva, di prendere cognizione della
questione afferente la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. L’uno
(il Giudice per le indagini preliminari) lo fa valorizzando un precedente rimasto, tuttavia,
isolato (Sez. 1, n. 25867 del 03/02/2016, Greco, Rv. 267062) e affermando che la cognizione
spetterebbe al giudice dibattimentale. L’altro deduce e sviluppa taluni argomenti logicosistematici che indurrebbero a ritenere, in ragione del momento di presentazione della
richiesta, una competenza “naturale” segnata dall’incedere processuale e che, in rito, non
potrebbe che avere carattere funzionale e radicare la potestas decidendi sull’istanza di messa
alla prova in capo al Giudice che ha cognizione nel segmento processuale (G.I.P.) in cui la
richiesta stessa ha avuto genesi.
Il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torre Annunziata. Il Collegio ritiene che quella da ultimo esposta sia la tesi più
persuasiva. Là dove vi sia stata richiesta di messa alla prova, con l’opposizione, non v’è
motivo per derogare al criterio di competenza funzionale e per individuare il giudice che deve
decidere in quello che riceve la domanda. Il passaggio alla fase dibattimentale risulterebbe
legittimo solo in caso di rigetto della richiesta o di mancato esito positivo (o di revoca
dell’ammissione) secondo il naturale incedere del rito stesso. D’altro canto, per un principio di
economia processuale, immanente alla stessa regola di ragionevole durata, non appare
sistematicamente coerente l’introduzione (con il decreto che dispone il giudizio) di una fase
successiva, in pendenza di possibili sottofasi (e tale è quella aperta dall’istanza di sospensione
con messa alla prova) che potrebbero già determinare la definizione della regiudicanda, in un
momento antecedente del processo.
Sulla scorta di quanto premesso vanno, dunque, condivisi i recenti arresti di questa Corte
(Sez. 1, n. 30721 del 05/06/2017 Cc. (dep. 20/06/2017) Rv. 270621; e Sez. 1, 36593
del 28/03/2017 Cc. (dep. 24/07/2017) Rv. 271317) che hanno riconosciuto la competenza a
pronunciare sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, in capo al
giudice per le indagini preliminari e non al giudice del dibattimento.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata cui dispone trasmettersi gli
atti.

depositata opposizione con richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, ai
sensi dell’art. 464 bis cod. proc. pen. e il medesimo Giudice per le indagini preliminari,
declinata la competenza, il 24/5/2017 emetteva decreto di giudizio immediato e trasmetteva al
giudice del dibattimento l’istanza di messa alla prova.

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