Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1804 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1804 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LA POSTA LUCIA

Data Udienza: 30/11/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SILVESTRI GIUSEPPE N. IL 19/12/1973
avverso l’ordinanza n. 497/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
23/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. A.
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J.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23.4.2012 il Tribunale di Bari, costituito ex art. 309
cod. proc. pen., confermava il provvedimento con il quale, in data 5.4.2012, il
Gíp della stessa sede aveva applicato la misura cautelare della custodia in
carcere nei confronti di Giuseppe Silvestri in relazione al reato di estorsione
aggravata, anche ex art. 7 d.l. n.152 del 1991, commesso, in concorso con
Miucci Enzo, Pettinicchio Matteo e Totaro Giovanni, in danno di Giuseppe

somma di euro 5.000, tra gennaio e febbraio 2011.
Richiamando l’ordinanza impugnata, il tribunale dava atto dell’avvenuta
ricostruzione delle vicende della criminalità organizzata garganica come
accertate in alcuni procedimenti conclusi con sentenze irrevocabili ed, in
particolare, l’esistenza del clan dei Montanari, facente capo alla famiglia Li
Bergolis, nel quale erano inseriti Pacilli Giuseppe, già condannato per il reato di
cui all’art. 416 -bis cod. peri., per estorsione e violazioni in materia di armi, Enzo
Miucci, nei confronti del quale era stata emessa ordinanza di custodia cautelare
per favoreggiamento della latitanza di Franco Li Bergolis, entrambi latitanti.
Il tribunale rilevava che il compendio indiziario a carico del Silvestri avuto
riguardo alla partecipazione alla vicenda estorsiva di cui al capo b), quale autore
dell’intimidazione in danno del Ciliberti, si desumeva dalle circostanze riferite
dalla persona offesa e dal contenuto delle conversazioni intercettate tra il
cognato del Ciliberti, Carlo Gabriele, e Concetta Pacilli in data 11.3.2011 e
26.4.2011, delle quali ripercorreva ampi passi.
Ad avviso del tribunale, sussistevano, altresì, i presupposti per la
configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, sia sotto il
profilo del metodo mafioso inferito dalla condotta dell’indagato e degli altri
partecipi, come desumibile dalle predette circostanze di fatto, sia con riferimento
alla agevolazione dell’associazione mafiosa in oggetto, tenuto conto che il Miucci
era legato al sodalizio Li Bergolis, nonché, di quanto emerso dal contenuto della
conversazione intercettata il 26.4.2011 tra Concetta Pacilli e Carlo Gabriele.
In ordine alla valutazione delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della
misura applicata il tribunale ha richiamato le argomentazioni poste a fondamento
dell’ordinanza genetica (p. 3) nella quale si dà atto dell’attuazione di manovre
volte ad intimidire le vittime del reato di estorsione, nonché del concreto ed
attuale pericolo di reiterazione della condotta, tenuto conto della gravità della
stessa, volta al conseguimento di ingenti guadagni ed al controllo delle attività
imprenditoriali del territorio.

Ciliberti, titolare di un’impresa edile, al quale era stato intimato di consegnare la

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Silvestri, a mezzo del
difensore di fiducia, denunciando il vizio della motivazione sia in ordine alla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia avuto riguardo alla configurabilità
dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed alle ritenute esigenze
cautel a ri .
In primo luogo, il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte del
tribunale della illogicità dell’assunto accusatorio del concorso con il Miucci ed altri
soggetti ritenuti intranei al sodalizio Li Bergolis, atteso che, come è emerso

stato ucciso da un uomo di fiducia del Li Bergolis.
Inoltre, si duole della mancata compiuta valutazione delle circostanze
emerse dalle conversazioni intercettate che contraddicono la ricostruzione
accusatoria.
Rileva, quindi, il ricorrente la carenza e la contraddizione della motivazione
avuto riguardo al dedotto errore nella identificazione in presenza di un omonimo
coinvolto in altre attività estorsive.
Deduce, altresì, il vizio della motivazione relativamente alla configurabilità
dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 1, fondata esclusivamente
sull’automatica attribuzione della somma di danaro oggetto di estorsione al clan
Li Bergolis, mentre in realtà non si comprende quale sia il gruppo estorsivo di
riferimento, nè se il danaro serviva per favorire la latitanza del Pacilli ovvero per
scopi personali del gruppo criminoso.
Anche in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari l’ordinanza
impugnata risulta del tutto carente quanto alla posizione del ricorrente a fronte
dei rilievi difensivi contenuti nei motivi aggiunti di riesame.
Con memoria depositata in data 27/11/2012 il ricorrente ribadisce le
doglianze relative alla configurabilità dell’aggravante è di cui all’art. 7 d.l. n. 152
del 1991, mancando del tutto la prova della partecipazione al sodalizio criminoso
e tenuto conto che il padre del ricorrente era stato ucciso da appartenenti a
detto sodalizio.
Reitera, altresì, il dedotto vizio di motivazione in ordine alle doglianze
difensive relativamente alla attribuibilità del reato estorsivo e alle esigenze
cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
Come è noto, il vaglio di legittimità demandato a questa Corte non può non
arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai
canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza,
3

cf v, nell’ambito dilvocedimenti penali, il padre dell’indagato, Silvestri Pasquale, era

prescritti dall’art. 273 cod. proc. pen. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi
della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle
valutazioni riservate al giudice di merito.
Il ricorso, fondato su doglianze in parte generiche, muove censure di merito
volte, sostanzialmente, alla rilettura delle circostanze di fatto poste a
fondamento della ordinanza impugnata la cui motivazione, compiuta ed
articolata, è immune dai vizi denunciati.
E’ palesemente infondata la dedotta carenza e contraddizione della

omonimo coinvolto in altre attività estorsive.
Il tribunale, invero, ha evidenziato che la vittima dell’estorsione aveva
riferito di avere riconosciuto l’indagato, detto «la picanese», dalle fattezze
fisiche trattandosi di persona conosciuta da molti anni ed aveva effettuato
l’individuazione fotografica della persona indicata come «la picanese» in
Giuseppe Silvestri spiegando di conoscerlo sin da ragazzo.
Ha rilevato, altresì, che nella conversazione captata veniva fatto specifico
riferimento al ruolo svolto dall’indagato.
Quanto alla rappresentata illogicità dell’assunto accusatorio in ragione della
attribuibilità dell’omicidio del padre dell’indagato, Silvestri Pasquale, a persone di
fiducia del Li Bergolis, si tratta, all’evidenza, di circostanza di fatto che, per come
dedotta non può ritenersi decisiva e tale da contraddire e disarticolare la
compiuta motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla esatta
identificazione dell’indagato nella persona che aveva rivolto la richiesta estorsiva
al Ciliberti.
Del tutto aspecifica è la doglianza in ordine alla compiuta valutazione delle
circostanze emerse dalle conversazioni intercettate. Il ricorrente, invero, sul
punto si limita a sostenere che il contenuto delle conversazioni sarebbe in
contraddizione con la ricostruzione accusatoria proponendo una rilettura del
significato delle conversazioni intercettate preclusa 4al giudice di legittimità.
Nell’ordinanza impugnata è stato compiutamente indicato – ripercorrendo
ampi passi delle conversazioni richiamate – come dal tenore della conversazione
dell’11.3.2011, tra Carlo Gabriele e Concetta Pacilli, emergesse con chiarezza
che i due interlocutori, particolarmente qualificati per la loro vicinanza sia alla
vittima che ai latitanti, formulavano ipotesi sulla vicenda estorsiva in esame alla
luce dei significativi elementi di conoscenza in loro possesso; ancora, dalla
conversazione del 26.4.2011 risultava perfettamente comprensibile che la
tangente versata dal cognato del Gabriele era arrivata, per il tramite di Matteo
Pittinicchio, ad Enzo Minucci (detto Renzo) con il benestare di Giuseppe Pacilli.
Orbene, considerato che la valutazione compiuta dal tribunale verte sul grado
di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli
4

motivazione avuto riguardo alla identificazione dell’indagato in presenza di un

stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di
certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata
supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte.
Anche avuto riguardo alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l.
n. 152 del 1991 ed alla sussistenza delle esigenze cautelari le censure del
ricorrente, ribadite nella memoria, risultano manifestamente infondate.
Invero, il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte
ribaditi da questa Corte affermando nella specie la configurabilità dell’aggravante

rinvenibile nella condotta dell’indagato e degli altri partecipi per come desumibile
da circostanze di fatto specificamente indicate, sia con riferimento alla
agevolazione dell’associazione mafiosa in oggetto, tenuto conto che il Miucci era
legato al sodalizio Li Bergolis, nonché, di quanto emerso dal contenuto della
conversazione intercettata il 26.4.2011 tra Concetta Pacilli e Carlo Gabriele.
Le restanti doglianze si risolvono in censure di fatto precluse nel giudizio di
legittimità.
In ordine alla valutazione delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della
misura applicata il tribunale non si è limitato ad invocare il disposto dell’art. 275
comma 3 cod. proc. pen., ma ha richiamato le argomentazioni poste a
fondamento dell’ordinanza genetica nella quale si dà atto dell’attuazione di
manovre volte ad intimidire le vittime del reato di estorsione, nonché del
concreto ed attuale pericolo di reiterazione della condotta, tenuto conto della
gravità della stessa, volta al conseguimento di ingenti guadagni ed al controllo
delle attività imprenditoriali del territorio, e dell’organizzazione criminale che
sostiene gli indagati.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
cod. proc. pen..

di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, sia sotto il profilo del metodo mafioso

Così deciso, il 30 novembre 2012.

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