Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18039 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18039 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARBERIO CIRO nato il 05/02/1972 a SANT’ANTIMO

avverso l’ordinanza del 30/08/2017 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
tette/sei ilfte te—con-ctu

Data Udienza: 27/03/2018

Letta la requisitoria del dott. G. Mazzotta, sostituto procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con provvedimento in data 30 agosto 2017, depositata il 4 settembre 2017,i1 Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta formulata nell’interesse di
Barberio Ciro, finalizzata alla declaratoria di non esecutività dei decreti penali di condanna

2. Ricorre per cassazione Barberio Ciro. Due i motivi di ricorso. Con il primo lamenta la
violazione dell’art. 666, comma 3,cod. proc. pen.; il giudice a quo avrebbe dovuto instaurare il
contraddittorio prima di provvedere sulla richiesta. Ne era derivata la violazione della norma
anzidetta. Con il secondo lamenta la manifesta illogicità e l’inosservanza di norme processuali
(artt. 175,comma 2,e 670, comma 3,cod. proc. pen.).
3. Il ricorso è fondato per quanto si passa ad esporre. È preliminare ed assorbente l’esame
della questione di rito sulla decisione de plano. Nel caso di specie si sarebbe dovuto seguire il
procedimento di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. Il regime di cui all’art 666 ; comma 2,
cod. proc. pen. è, infatti ,previsto per le ipotesi d’inammissibilità di una richiesta per manifesta
infondatezza derivante dal difetto delle condizioni di legge o nei casi di preclusione per
riproposizione di una richiesta già respinta. Si deve trattare di difetti riscontrabili in una logica
di immediatezza e che non implicano alcuna valutazione discrezionale o la soluzione di temi
controversi (Sez. 1, nr. 2058 del 29/03/1996, Rv. 204688; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007,
Rv. 237712; Sez. 1 n. 6558 del 10/1/2013, Rv. 254887); restano riservate al rito camerale le
questioni di diritto di non univoca soluzione e la delibazione di fondatezza nel merito
dell’istanza

(Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014). Pertanto, sussiste la violazione di legge

invocata avendo, in rito, il giudice dell’esecuzione esaminato uno dei profili di merito del tema
dedotto -tra l’altro non addivenendo neppure alla declaratoria d’inammissibilità, ma rigettando
nel merito l’istanza-. Per altro verso, il provvedimento impugnato non ha affrontato la
questione ulteriore e distinta, anche posta con l’incidente di esecuzione, relativa alla richiesta
di restituzione nel termine, profilo su cui la motivazione risulta completamente omessa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2018

indicati nell’istanza stessa e di restituzione nel termine al fine di proporre impugnazione.

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