Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18037 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18037 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PONTE SUSANNA nato il 28/07/1959 a MILANO

avverso la sentenza del 20/07/2016 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Susanna Ponte propone ricorso straordinario per
cassazione ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della
Quinta Sezione penale di questa Corte adottata all’udienza pubblica del
20/7/2016 e depositato il 6/9/2016 che, pronunciando sul ricorso della parte
civile Sole Maria avverso quella della Corte di appello di Milano di assoluzione
dell’imputata dal delitto di cui all’art. 612 cod. pen., aveva annullato la sentenza

in grado di appello.
Il ricorrente deduce violazione di legge processuale per avere la Corte di
Cassazione deciso a seguito di udienza pubblica senza averne dato avviso e in
assenza dell’imputata e del suo difensore che avevano conosciuto la sentenza
solo a seguito di citazione davanti al giudice civile. Si tratta di errore materiale
che può essere rilevato dalla Corte di Cassazione, d’ufficio, in ogni momento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso straordinario è inammissibile.

1. In effetti:
– il difensore ricorrente non è munito di procura speciale, benché questa
Corte abbia affermato ripetutamente e anche con pronuncia delle Sezioni Unite,
che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso
straordinario di cui all’art. 625 bis cod. proc. pen. per la correzione dell’errore di
fatto proposto, nell’interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di
procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 dep. 27/07/2015, Zangari, Rv. 264048);
– il ricorso è comunque tardivo con riferimento al termine di 180 giorni dal
deposito del provvedimento (la sentenza è stata depositata il 6/9/2016): si deve
ribadire che il termine è perentorio e decorre dalla data di deposito del
provvedimento, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte
interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare
che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo
potenzialmente indeterminato ad una situazione di instabilità, derivante dalla
possibilità di esperire un ulteriore ricorso (Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017 dep. 20/04/2017, Pitino, Rv. 269901);
– la Ponte non può essere considerata “condannata”, come tale legittimata al
ricorso straordinario, atteso che la Corte di Cassazione, con la sentenza
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impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore

impugnata, si è limitata ad annullare la sentenza di appello di assoluzione con
rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello: in effetti, è
legittimato alla proposizione del ricorso straordinario anche l’imputato
condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, il quale
prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione
relativamente al capo concernente le statuizioni civili, ma non colui che non è
stato condannato né in sede penale né in sede civile, come, appunto, l’imputato
rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento, con rinvio, nella

(Sez. 3, n. 45031 del 24/04/2015 – dep. 10/11/2015, P, Rv. 265439).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 2.000 (duemila) in favore delle Cassa delle Ammende,
non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del
2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2017

prospettiva degli effetti civili, di decisione assolutoria emessa in sede di merito.

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