Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18035 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18035 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANZO FRANCESCO nato il 29/09/1944 a NOCERA INFERIORE

avverso l’ordinanza del 29/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Antonio Mura che ha chiesto il rigetto del ricorso

Data Udienza: 19/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di

Venezia revocava nei confronti di Manzo Francesco la misura dell’affidamento in
prova al servizio sociale.
Il Tribunale dava atto che, nei confronti del condannato, erano pendenti alla
data del 9/9/2016 un procedimento per truffa ai danni dell’INPS commesso tra il
2012 e il 2014; un procedimento per violazione dell’art. 389 cod. pen. commesso

chiesto l’archiviazione, per il delitto di cui all’art. 12

quinquies legge 356 del

1992.
L’11/12/2015 era stata applicata a Manzo la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale per la durata di anni cinque, eseguita il 30/8/2016.
Secondo il Tribunale, erano emerse condotte anche recenti tali da
contraddire la prognosi positiva che aveva sorretto la concessione
dell’affidamento in prova. Oltre ai procedimenti pendenti, erano emersi elementi
che dimostravano che Manzo aveva mantenuto un’attività presso la GEMA, di cui
è dipendente ma nella quale svolge il ruolo di amministratore di fatto, in
violazione della pena accessoria inflittagli; il Tribunale, che aveva applicato la
misura di prevenzione ì aveva espresso un giudizio di estrema pericolosità del
soggetto fino al 20/1/2015.
Manzo aveva numerosi precedenti penali per reati societari e aveva
reiteratamente creato schermi societari per porre in essere condotte distrattive,
falsificative e fraudolente, avvalendosi anche di prestanome. Dopo essere stato
ammesso alla misura alternativa, gestiva l’attività della GEMA senza esserne
l’amministratore formale; inoltre, come risultava dalle intercettazioni, non solo
aveva violato i divieti scaturiti dalla pena accessoria applicata con la sentenza in
esecuzione, ma aveva altresì simulato operazioni tra le società del gruppo per
drenare liquidità, aveva ritoccato dati di bilancio e distratto denaro da conti
correnti della società del gruppo, tanto da disporre di somme ingenti di denaro
contante.
Il Tribunale stigmatizzava non solo l’aggiramento delle finalità rieducative
della misura alternativa, ma soprattutto il suo uso strumentale; riteneva il
condannato socialmente pericoloso e le condotte incompatibili con la
prosecuzione dell’affidamento.
La revoca veniva disposta con effetto dal 3/1/2015, ossia dalla data
successiva alla perquisizione operata presso la GEMA S.r.l.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Francesco Manzo, deducendo distinti

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fino al gennaio del 2015; ed un terzo procedimento, per il quale il P.M. aveva

motivi.
Con un primo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento al mancato accoglimento dell’istanza
di rinvio del procedimento presentato all’udienza del 29/3/2017.
Dopo che il Magistrato di Sorveglianza aveva temporaneamente sospeso la
misura in conseguenza dell’adozione da parte del Tribunale di Padova della
misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il Tribunale di Sorveglianza di
Venezia aveva ritenuto pregiudiziale la decisione della Corte d’appello di Venezia

decreto; all’udienza del 29/3/2017, invece, nonostante la decisione della Corte
territoriale fosse imminente, aveva rigettato la nuova richiesta di rinvio.
Si trattava di decisione contraddittoria con le precedenti, adottata senza che
fossero intervenute variazioni o nuovi elementi.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 51 ter legge
354 del 1975.
Il Tribunale di Sorveglianza non aveva rispettato il termine derivante
dall’adozione, da parte del Magistrato di Sorveglianza, della provvisoria
sospensione della misura alternativa con proposta di revoca della medesima.
La scadenza del termine comportava non solo il venir meno della
sospensione, con conseguente scarcerazione del condannato, ma anche la
perdita di efficacia della proposta, venendo a decadere l’intero procedimento.
Inoltre, essendo il Magistrato di Sorveglianza l’unico soggetto titolare della
proposta di revoca della misura, doveva essere escluso che il Tribunale potesse
porre a fondamento della decisione presupposti diversi da quelli indicati nella
richiesta di revoca o, addirittura, successivi alla medesima.
Nel caso di specie, al contrario, il Tribunale aveva posto a base della revoca
comportamenti diversi da quelli indicati dal Magistrato di Sorveglianza e
antecedenti all’ordinanza di ammissione alla misura alternativa, così come
comportamenti successivi alla formulazione della proposta di revoca.

In un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 47, comma 11,
ord. pen., essendo stata revocata la misura alternativa alla detenzione in
assenza di comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura, nonché
mancanza di motivazione.
A Manzo non era stata contestata la violazione di qualsiasi prescrizione tra
quelle indicate nell’ordinanza impositiva della misura dell’affidamento in prova.
La revoca era stata decisa sulla base di condotte ritenute costituire reato poste
in essere dopo l’ammissione alla misura alternativa: ma tutti i fatti che avevano

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sulla misura di prevenzione, tanto da rinviare tre udienze in attesa di tale

portato all’indagine per il delitto di cui all’art. 12 quinquies legge 356 del 1992
erano antecedenti alla data di concessione della misura alternativa (5/12/2014);
del resto il Tribunale di Sorveglianza aveva dato atto che Manzo era
amministratore di svariate società amministrate dai suoi parenti; analogamente
doveva dirsi quanto alla truffa ai danni dell’INPS, risalente al 2013; né l’adozione
della misura di prevenzione poteva modificare tale valutazione.
L’unico reato che sarebbe stato commesso successivamente alla
applicazione della misura alternativa era il delitto di cui all’art. 389 cod. pen.

proseguito solo per due mesi dopo l’ammissione alla misura alternativa. Inoltre,
la decisione era incompatibile con quella adottata all’atto della applicazione
dell’affidamento in prova, poiché lo stesso Tribunale aveva ritenuto che il lavoro
presso la GEMA s.r.l. fosse idoneo.

In un quarto motivo il ricorrente deduce omessa motivazione sulla ritenuta
non compatibilità ai fini dell’espiazione della pena del periodo trascorso in
affidamento in prova dal 31/1/2015 alla data della revoca.
In effetti, l’ordinanza fissava la data di decorrenza della revoca in quella
successiva alla perquisizione presso la GEMA s.r.l. senza fornire alcuna
motivazione di tale decisione. Secondo il ricorrente, non si comprende la
rilevanza di tale circostanza di fatto; si deve tenere conto che l’attività illecita era
stata consumata fino al 29/1/2015 ma che il 23/1/2015 era stato nominato un
amministratore giudiziario della società.
Pertanto, erano ingiustificati sia la revoca sia il mancato riconoscimento, ai
fini della determinazione della pena residua da espiare, di gran parte del periodo
trascorso in esecuzione della misura.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale dr. Antonio Mura, nella requisitoria scritta,

conclude per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi aggiunti.
Il ricorrente osserva che la trasgressione agli obblighi derivanti dalla misura
alternativa non è sufficiente per la revoca, in quanto il Tribunale di Sorveglianza
deve valutare se le condotte siano di tale gravità da risultare incompatibili con la
prosecuzione della prova; ribadisce che la misura di prevenzione adottata nei
confronti di Manzo era basata su condotte antecedenti alla data di ammissione
alla misura alternativa alla detenzione; nega l’incompatibilità tra misura di
prevenzione della sorveglianza speciale e misura alternativa dell’affidamento in

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che, peraltro, non era stato accertato da alcuno e, comunque, sarebbe

prova; sottolinea che il delitto di cui all’art. 389 cod. pen. non è stato affatto
provato e che tutte le ulteriori condotte menzionate erano antecedenti al
provvedimento di ammissione alla misura.
Quanto alla determinazione della pena espiata, il ricorrente ribadisce il
difetto di motivazione del provvedimento adottato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il fatto che il Tribunale di Sorveglianza avesse rinviato alcune udienze in
attesa della decisione di appello in materia di prevenzione non determina
necessariamente la illegittimità della decisione opposta , adottata
successivamente; del resto, il Tribunale può conoscere incidentalmente i fatti
oggetto dei vari procedimenti e, quindi, la conoscenza del contenuto del decreto
della Corte di appello non era strettamente necessaria ai fini della decisione che
doveva essere adottata.

L’interpretazione dell’art. 51 ter ord. pen. proposta dal ricorrente, secondo
cui il decorso del termine di trenta giorni dettato per la decisione del Tribunale di
Sorveglianza conseguente al decreto di provvisoria sospensione della misura del
Magistrato di Sorveglianza impedirebbe al Tribunale di provvedere, appare
errata.
La norma è chiara nel descrivere gli effetti del mancato rispetto del termine:
“Il provvedimento di sospensione del Magistrato di Sorveglianza cessa di avere
efficacia se la decisione del Tribunale di Sorveglianza non interviene entro trenta
giorni dalla ricezione degli atti”; da tale previsione si ricava che gli effetti si
riverberano esclusivamente sul provvedimento del Magistrato, mentre nessuna
preclusione ad un provvedimento “tardivo” del Tribunale è prevista e, anzi,
l’ipotesi che esso sopravvenga è espressamente contemplata.

Anche la tesi secondo cui il Tribunale potrebbe prendere in considerazione
soltanto le circostanze poste a base del provvedimento di sospensione
provvisoria, e non altre, appare infondata.
In effetti, per tale decisione non vengono previste regole specifiche di
valutazione per il Tribunale che, per revocare l’affidamento, deve pur sempre
valutare se “il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova”, ai
sensi dell’art. 47, comma 11, ord. pen.; la norma dell’art. 51 ter cit. ha solo una

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1. I primi due motivi di ricorso sono infondati.

funzione acceleratoria ma non riduce affatto il materiale che il Tribunale può
prendere in considerazione.

3. Il terzo motivo di ricorso appare fondato.

In effetti, l’ordinanza non distingue adeguatamente tra le condotte del
condannato anteriori e quelle successive alla data di ammissione alla misura
alternativa dell’affidamento in prova, né valuta la circostanza che lo svolgimento

all’atto della ammissione alla misura alternativa; cosicché il delitto di cui all’art.
389 cod. pen. potrebbe non essere facilmente dimostrabile, tenuto conto che il
coinvolgimento nella società era previsto dallo stesso Tribunale di Sorveglianza.
Soprattutto, occorreva un giudizio netto di incompatibilità con la
prosecuzione della prova, anche alla luce del rispetto delle altre prescrizioni e
della nomina di un amministratore giudiziario della società.
In definitiva, su questo punto, la motivazione del provvedimento non appare
adeguata, tenuto conto che il Tribunale conosceva già molte delle circostanze e
delle condotte poste a base della revoca in questa sede impugnata e, ciò
nonostante, aveva prescritto al condannato di lavorare presso la GEMA.

4. Anche il quarto motivo è fondato.
In effetti, il provvedimento non chiarisce i criteri con cui il Tribunale ha
individuato la data della perquisizione della GEMA come quella a partire dalla
quale la misura alternativa non poteva considerarsi eseguita: paradossalmente,
la valutazione espressa porterebbe a ritenere non eseguita la misura nel periodo
anteriore a tale evento e non in quello successivo, tenuto conto che l’atto di
polizia giudiziaria e la successiva nomina di un amministratore giudiziario
avrebbe dovuto impedire la prosecuzione della attività illecita.
Si tratta, comunque, di decisione priva di motivazione che, quindi, il giudice
del rinvio deve fornire.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Venezia.
Così deciso il 19 dicembre 2017

dell’attività lavorativa presso la GEMA era prevista tra le prescrizioni dettate

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