Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18033 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18033 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NIELI FRANCESCO Z.INUNCIANTE)nato il 04/08/1956 a PACHINO

avverso l’ordinanza del 22/02/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
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)2- CLAAULA

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Data Udienza: 19/12/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con ordinanza in data 22.2.2017 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha
respinto la istanza presentata da Nieli Francesco e avente ad oggetto il
differimento dell’esecuzione della pena ovvero, in subordine, l’ammissione alla
detenzione domiciliare.
L’ordinanza ha rilevato che le condizioni di salute del condannato, desumibili
dalla documentazione medica in atti, non risultavano incompatibili con la

sensi dell’art. 11 ord. pen.; inoltre, persisteva attuale pericolosità sociale
dell’istante.

2.

Il difensore di fiducia di Nieli Francesco ha presentato ricorso per

cassazione, deducendo, con il primo motivo, difetto di motivazione in quanto
l’ordinanza impugnata non aveva considerato la istanza subordinata di
ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute, e non aveva tenuto
conto che sia la relazione del medico del carcere che la consulenza della difesa
erano concordi nel valutare le condizioni di salute del ricorrente incompatibili con
la detenzione, ed aveva invece valorizzato certificazione medica risalente al
periodo in cui il ricorrente si trovava in detenzione domiciliare.
Quanto alla pericolosità sociale, l’ordinanza non aveva considerato che il
Commissariato di Pachino, in realtà, aveva ritenuto il ricorrente non più
pericoloso socialmente.
Con il secondo motivo viene sollecitata la proposizione di questione di
legittimità costituzionale dell’art. 70, comma 6, ord. pen., nella parte in cui non
prevede l’incompatibilità del magistrato di sorveglianza che ha provveduto sulla
domanda di rinvio dell’esecuzione della pena in via di urgenza o sulla richiesta di
detenzione domiciliare per motivi di salute a comporre il collegio del Tribunale di
sorveglianza chiamato a provvedere sulla istanza di differimento dell’esecuzione
della pena.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata, rilevando che l’ordinanza aveva immotivatamente non considerato la
relazione sanitaria in data 20.12.2016 e non aveva adeguatamente confutato i
rilievi contenuti nella consulenza medico legale prodotta dalla difesa.

4. Dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario
del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato ammesso alla

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detenzione domiciliare in data 5.12.2017. ro
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detenzione, pur necessitando di cure specifiche, possibili anche con ricoveri ai

Detta circostanza di fatto evidenzia che nell’attualità il ricorrente non ha più
interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la esecuzione in struttura
penitenziaria della pena, presupposto della domanda di ammissione alla misura
richiesta.
E’ stato chiarito che il requisito dell’interesse alla impugnazione deve avere i
caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al
momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della
decisione della medesima (Sez. Un. n. 10372/1995, Serafino; Sez. Un. n.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per
sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna
al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (Sez. 3,
25.1.2012, n. 8025, Oliviero; Sez. 2, 17.6.2006, n. 30669, De Mitri)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 19.12.2017.

Il Consigliere estensore

J

Il Presidente
Antonella P trizia Mazzei
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20/1997, Vitale; Sez. Un. n. 6624/2012, Marinaj).

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