Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18032 del 19/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18032 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PETRALIA SALVATORE nato il 11/10/1948 a SAN GIOVANNI LA PUNTA

avverso l’ordinanza del 29/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG ,6104 • plt caLie

Ic. úe eke4t, k celaà2~/pice

4,,,atur

~d’Ah ‘hi ‘bi’A,N

Data Udienza: 19/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 29.3.2017 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha
respinto la istanza presentata da Petralia Salvatore in data 1.2.2017 e avente ad
oggetto la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai
sensi dell’art. 47 ter, comma 1 lettera c e comma 1 ter, ord. pen., in relazione
alla pena di cui alla sentenza in data 4.2.2013 della Corte di assise di appello di
Catania.

che le condizioni di salute dell’istante non erano incompatibili con la detenzione;
che Petralia nei periodi di detenzione domiciliare già goduti era stato notato
anche a distanza di 40 chilometri dalla propria abitazione e non per necessità
sanitarie; che infine le condizioni di salute potevano essere tutelate anche in
ambito carcerario, eventualmente con ricovero ai sensi dell’art. 11 ord. pen. .

2. Il difensore di fiducia di Petralia Salvatore ha presentato ricorso per
cassazione, deducendo, con unico motivo, difetto di motivazione in quanto
l’ordinanza impugnata non aveva tenuto conto che la relazione sanitaria in data
17.1.2017 aveva concluso nel senso della incompatibilità delle condizioni di
salute di Petralia rispetto alla detenzione, né della ulteriore documentazione
sanitaria che attestava un aggravamento della stato di salute dopo l’ingresso in
carcere.
Il ricorso censura anche la motivazione in ordine alla personalità del
condannato, avendo omesso di considerare, a tal fine, l’età avanzata, le
condizioni di salute, la occasionalità del reato commesso e l’assenza di violazione
delle prescrizioni, dato che il Petralia era autorizzato a compiere lunghe
passeggiate tutti i giorni.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso per manifesta infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va perciò respinto.

1. L’istanza presentata da Petralia Salvatore, ai sensi dell’art. 47 ter,
comma 1 lett. c), ord. pen., riguarda l’espiazione in regime di detenzione
domiciliare del residuo da scontare, inferiore al limite di anni quattro, in relazione
alle personali condizioni di salute dell’istante.

2

L’ordinanza impugnata ha rilevato, sulla base della relazione sanitaria in atti,

Verificata la sussistenza del requisito relativo all’entità della pena, il
Tribunale deve esaminare le condizioni di salute del soggetto, onde verificare se
siano qualificabili come prevede la legge ( “… condizioni di salute particolarmente
gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali …”),

e

quindi la personalità dell’istante, trattandosi di misura rimessa a valutazione
discrezionale ( “… possono essere espiate …”) correlata al giudizio di congruità
della misura con la finalità rieducativa della pena.

motivazione, sia in relazione alla verifica delle condizioni di salute dell’istante sia
per quanto concerne la personalità dello stesso.

2.1. Quanto alle condizioni di salute di Petralia Salvatore, il ricorso
sostiene che l’ordinanza impugnata non avrebbe considerato la documentazione
medica costituita dalla relazione 17.1.2017 del competente presidio sanitario e
da altra relazione relativa alla successiva evoluzione delle condizioni del
ricorrente.
Con riferimento alla relazione medica in data 17.1.2017 il ricorso
rappresenta che il Tribunale avrebbe travisato la documentazione medica,
essendo pervenuto al giudizio di compatibilità delle condizioni di salute del
Petralia con il regime carcerario nonostante la relazione medica avesse affermato
il contrario.
Il ricorso sostiene poi che il Tribunale avrebbe omesso di considerare altra
documentazione medica, proveniente da consulente incaricato dalla difesa e
relativa alle condizioni di salute nell’attualità rispetto all’ordinanza impugnata.
Il collegio rileva che il ricorso ha quindi dedotto la sussistenza di
manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle prove costituite
dalle menzionate relazioni sanitarie.
Il motivo risulta però articolato genericamente, in quanto il ricorso non ha
provveduto a riportare per esteso ovvero ad allegare al ricorso i due documenti
di cui si lamenta la mancata considerazione da parte del Tribunale.
Inoltre, il ricorso non si confronta con la specifica motivazione del
Tribunale, il quale ha considerato che la relazione medica,data 17 gennaio 2017
aveva concluso nel senso che le condizioni di salute del Petralia erano rimaste
immutate rispetto a quanto accertato nel corso della precedente visita del
maggio 2016, all’esito della quale era stata ritenuta la compatibilità con il regime
carcerario.
Infine, il giudizio compiuto dal Tribunale, e rilevante ai fini della decisione,
non riguarda la compatibilità delle condizioni di salute rispetto all’ambiente

3

2. Il ricorso censura il provvedimento impugnato per carenza di

carcerario, bensì la gravità delle stesse e la necessità di costanti contatti con i
presidi sanitari territoriali .
In particolare, la difesa sostiene che il Petralia necessita di ossigeno
terapia, circostanza che non risulta dalla documentazione medica proveniente dai
presidi sanitari pubblici.
Il ricorso, poi, non considera la condotta tenuta dal ricorrente durante il
periodo di detenzione domiciliare, se non per evidenziare che non erano state
poste in essere specifiche violazioni.

tenuto condotte che contraddicevano l’assunto della gravità delle sue condizioni
di salute.

2.2. Relativamente alla personalità dell’istante, il ricorso deduce che, in
realtà, il Petralia, ormai anziano e con unico precedente, non aveva mai violato
le prescrizioni in occasione del recente periodo di detenzione domiciliare.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha evidenziato che il ricorrente, pur autorizzato a compiere
una lunga passeggiata quotidianamente, si era anche allontanato in auto dalla
propria abitazione, e ciò costituisce grave violazione del regime di detenzione
domiciliare.
La giustificazione addotta in ricorso ( il viaggio in auto era necessario per
raggiungere il luogo dove intraprendere la lunga passeggiata) risulta inadeguata,
perché, comunque, resta il fatto che il Petralia non era autorizzato ad
allontanarsi in auto.
Le osservazioni del Tribunale circa l’atteggiamento del Petralia, dunque,
non consapevole della afflittività della pena e del suo senso anche nella
prospettiva rieducativa – risultando l’emenda necessariamente collegata ad una
effettiva presa di coscienza del reato commesso e della sua gravità e quindi
della necessità di espiazione di una pena – risultano quindi adeguatamente
motivate.
3. Va dunque pronunciato il rigetto del ricorso, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 19.12.2017.

In realtà, l’ordinanza impugnata ha evidenziato come il Petralia avesse

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA