Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18032 del 14/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18032 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GAUDIO Antonino, n. Campofelice di Roccella (Pa) 14.6.1966
avverso il decreto n. 1044/14 del GIP del Tribunale di Termini Imerese del 09/05/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
lette le note scritte del PM in persona in persona del sostituto PG, dott. A. Policastro, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini
Imerese ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da Di Gaudio Antonino avverso la
richiesta di archiviazione formulata dal PM nel procedimento a carico di Vasta Francesco per il

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Data Udienza: 14/04/2015

reato di cui all’art. 323 cod. pen., rilevata l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione
suppletiva e dei relativi elementi di prova.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il Di Gaudio, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 408, 409 e 410 cod. proc. pen. per avere, invece, debitamente indicato
nell’atto di opposizione specifici temi d’investigazione suppletiva e precisi elementi di prova

3. Il PM ha chiesto di rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto proposta avverso
provvedimento non impugnabile, in violazione del principio di tassatività delle impugnazioni di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha da tempo stabilito come la declaratoria
di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata
dal pubblico ministero possa, ancorché non debba necessariamente, formare oggetto di autonomo provvedimento rispetto al decreto motivato di archiviazione, essendo in genere configurata esclusivamente come delibazione costituente atto presupposto alla valutazione del
merito della richiesta del pubblico ministero (Sez. U, sent. n. 2 del 14/02/1996, PC in proc.
Testa ed altri, Rv. 204135)
Nel caso in cui ciò avvenga, come nella specie, il provvedimento non è però autonomamente impugnabile, come pure espressamente affermato da altra giurisprudenza di questa Corte
(Sez. 2, sent. n. 24549 del 26/05/2009, P.O. in proc. Tenerelli e altri, Rv. 244268)

3. Anche, tuttavia, a voler considerare quello impugnato come un vero decreto di archiviazione, attesa la relativa notifica in tale veste disposta dal giudice (pag. 119 fasc.), deve rilevarsi che, contrariamente all’assunto del ricorrente, l’opposizione da lui proposta non conteneva affatto l’indicazione di indagini suppletive o di nuove prove, limitandosi a sollecitare lo
esercizio coattivo dell’azione penale da parte del PM, nel quadro di una descrizione dei termini
di fatto della vicenda oggetto di procedimento (pagg. 101-103 fasc.).

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

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cui all’art. 568 cod. proc. pen.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces-

suali e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

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