Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1803 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1803 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MURGO MICHELE N. IL 03/01/1961
avverso l’ordinanza n. 471/2012 TRIB. LIBERTA ‘ di BARI, del
20/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
le sentite le conclusioni del PG Dott. A. dt oemaru ih.re rQaryriez.,
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Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20.4.2012 il Tribunale di Bari, costituito ex art. 309
cod. proc. pen., confermava il provvedimento con il quale, in data 5.4.2012, il
Gip della stessa sede aveva applicato la misura cautelare della custodia in
carcere nei confronti di Michele Murgo in relazione al reato di concorso in
estorsione continuata, aggravata anche ex art. 7 d.l. n.152 del 1991, commesso
in danno di Luca Guerra, titolare di un esercizio commerciale di bar (capo a), tra
Richiamando l’ordinanza impugnata, escludeva, in primo luogo, la dedotta
violazione dell’art. 292 comma 2 lett. c-bis e comma 2 -ter cod. proc. pen.
ritenendo che dalla lettura del provvedimento risulta che il giudice ha preso
piena cognizione del contenuto della richiesta del pubblico ministero facendolo
proprio in quanto coerente al proprio convincimento; pertanto, riteneva
individuabile un autonomo processo di valutazione del giudice che ha affermato
l’esistenza del compendio indiziario e delle esigenze cautelar’.
Il tribunale dava, quindi, atto dell’avvenuta ricostruzione delle vicende della
criminalità organizzata garganica come accertate in alcuni procedimenti conclusi
con sentenze irrevocabili ed, in particolare, dell’esistenza del clan dei Montanari,
facente capo alla famiglia Li Bergolis, nel quale risultavano inseriti Pacilli
Giuseppe, già condannato per il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen., per
estorsione e violazioni in materia di armi, latitante, Miucci Enzo, anch’egli
latitante, e Pacilli Tommaso, fratello di Giuseppe, condannato irrevocabile per
violazioni in materia di armi aggravate ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
Il tribunale rilevava che il compendio indiziarlo a carico del Murgo avuto
riguardo alla partecipazione alla vicenda estorsiva di cui al capo a) si desumeva
dal contenuto delle conversazioni intercettate (quella

del 10.1.2011,

cui

partecipava anche l’indagato, e quella del 26.4.2011 delle quali ripercorreva
ampi passi) e dalle circostanze riferite dalla persona offesa, Luca Guerra. Sul
punto evidenziava, altresì, l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 309
comma 5 cod. proc. pen. risultando regolarmente trasmesso il verbale delle
dichiarazioni rese dal Guerra alla polizia giudiziaria. Il predetto aveva dichiarato
di avere versato somme di denaro a seguito della richiesta avanzata
dall’indagato e da Tommaso Pacilli per ottenere la protezione necessaria per
continuare a svolgere tranquillamente la propria attività; quindi, aveva
consegnato la somma di euro 600 al Murgo. Successivamente, aveva sollecitato
l’indagato a riferire al Pacilli che avrebbero dovuto accordarsi con Enzo Miucci
che in precedenza aveva dato il consenso all’apertura del bar; così che, il Pacilli
gli aveva comunicato che vi era stata una intesa con Enzo Miucci e per il futuro il

dicembre 2009 e gennaio 2010.

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danaro doveva essere versato a quest’ultimo, cosa che il Guerra aveva fatto sino
a dicembre 2011.
Ad avviso del tribunale, sussistevano, altresì, i presupposti per la
configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 cl.l. n. 152 del 1991, sia sotto il
profilo del metodo mafioso rinvenibile nella condotta dell’indagato e degli altri
partecipi per come desumibile dalle predette circostanze di fatto, sia con
riferimento alla agevolazione dell’associazione mafiosa in oggetto, come emersa
anche dal contenuto della conversazione intercettata il 26.4.2011 tra Concetta
Pacilli e Carlo Gabriele.
In ordine alla valutazione delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della
misura applicata, il tribunale richiamava le argomentazioni poste a fondamento
dell’ordinanza genetica (p. 3) nella quale si dà atto dell’attuazione di manovre
volte ad intimidire le vittime del reato di estorsione, nonché del concreto ed
attuale pericolo di reiterazione della condotta, tenuto conto della gravità della
stessa, volta al conseguimento di ingenti guadagni ed al controllo delle attività
Imprenditoriali del territorio, e dell’organizzazione criminale che sostiene gli
Indagati, oltre che del disposto dell’art. 275 comma 3 cod. proc. pen..
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre il Murgo, a mezzo del difensore di
fiducia.
Il ricorrente, dopo avere riportato l’imputazione, trascrive integralmente
l’atto con il quale ha proposto l’istanza di riesame, nonché, la integrale
motivazione dell’ordinanza impugnata (p. 2-28). Quindi, deduce il vizio della
motivazione e la violazione di legge in ordine ai rilievi mossi dalla difesa con
l’istanza di riesame ed il mancato esame della documentazione prodotta.
Lamenta la omessa valutazione in ordine alla eccepita carenza di
motivazione dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bari avuto riguardo
alla prova della perdurante sussistenza dell’associazione, alla sussistenza dei
gravi indizi a carico del Murgo e della configurabilità dell’aggravante di cui all’art.
7 d.l. n. 152 del 1991, nonché, alla sussistenza attuale del pericolo di
reiterazione criminosa tenuto conto della occasionalità della condotta e dell’epoca
dei fatti.
Deduce che il tribunale <

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