Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18029 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18029 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAIA GIAN PAOLO nato il 13/09/1978 a SIRACUSA

avverso l’ordinanza del 19/10/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lettet5~-ite le conclusioni del PG

)<)clei tz, delld-tuAsaf2.42._ 19-191-et. Data Udienza: 19/12/2017 • RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con ordinanza in data 19.10.2016 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la istanza presentata da Caia Giampaolo e avente ad oggetto la concessione della detenzione domiciliare in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo in data 24.9.2010 del Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Siracusa. Il provvedimento è motivato in relazione al numero e alla gravità dei regolare condotta intra muraria non costituisce elemento sufficiente a fondare un giudizio di idoneità delle misure alternative, nemmeno di quelle maggiormente afflittive, a conseguire la rieducazione. 2. Il difensore di fiducia di ha presentato ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione, per non aver il Tribunale considerato il contenuto della relazione proveniente dall'istituto penitenziario ove l'istante era ristretto né la documentazione prodotta dalla difesa, attestante la positiva condotta in carcere e i benefici ( liberazione anticipata) già conseguiti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, evidenziando che la gravità dei reati commessi, nella specie risalenti a epoca precedente al 2007, non può essere l'unico elemento da considerare al fine del giudizio sulla personalità, che deve in particolare apprezzare il profilo soggettivo attuale del condannato. 4. Dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà in data 29.9.2017. Detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta. E' stato chiarito che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima ( vedi Sez. Un. n. 10372/1995, Serafino; Sez. Un. n. 20/1997, Vitale; Sez. Un. n. 6624/2012, Marinaj). Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna precedenti penali, significativi di spiccata pericolosità a fronte della quale la al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria ( vedi Sez. 3, 25.1.2012, n. 8025, Oliviero; Sez. 2, 17.6.2006, n. 30669, De Mitri) . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma il 19.12.2017.

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