Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18027 del 24/02/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18027 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NAPOLI LUIGI N. IL 19/08/1950
avverso l’ordinanza n. 57/2014 CORTE APPELLO di POTENZA, del
15/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sefitite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

ciux.c-X0.

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Data Udienza: 24/02/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 15 luglio 2014, la Corte d’appello di Potenza ha
dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione presentata da Di Napoli Luigi
nei confronti di Verardi Luigi, G.O.T. del Tribunale di Potenza, nel procedimento a
carico di Roberto Ianniello ed Elisabetta Rispoli in danno di Massimo Orlando. A
giustificazione del decisum, la Corte ha evidenziato come la violazione delle
disposizioni tabellari sulla assegnazione dei processi, salvo che non si risolvano

nella costituzione di un giudice ad hoc, non attengono alla capacità del giudice,
collocandosi al di fuori del raggio d’azione dell’art. 178, comma 1 lett. a), cod.
proc. pen.; come, in ogni caso, la violazione di tali disposizioni non costituisca
causa di incompatibilità atta a configurare una legittima causa di ricusazione.
2. Ricorre avverso il provvedimento personalmente Di Napoli Luigi, anche
quale legale rappresentante della “Dinauto S.a.s di Luigi di Napoli & C”, con il
patrocinio dell’Avv. Tiziana Capriglione, e ne chiede l’annullamento per i seguenti
motivi:
2.1. violazione di legge processuale in relazione agli artt. 41 n. 3, 127 e
178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, per avere la Corte
d’appello dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza dare avviso al ricusante e
al suo difensore della data di udienza in camera di consiglio;
2.2. vizio di motivazione in relazione alla violazione delle regole tabellari di
assegnazione dei processi e, quindi, degli artt. 25 e 111 Cost. e 7-ter Ord. Giud.
a presidio del principio del giudice naturale precostituito per legge.
3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale Dott. Massimo Galli ha
chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. In via preliminare, mette conto evidenziare come, secondo la costante
giurisprudenza di questa Suprema Corte, l’inammissibilità della richiesta di
ricusazione debba ritenersi legittimamente dichiarata all’esito di procedimento
“de plano” (da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 52569 del 28/10/2014, Savio Rv.
261457). Questo giudice di legittimità ha altresì dichiarato manifestamente
infondata l’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma primo, cod.
proc. pen., per asserita violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 111 Cost., nella
parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile
la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell’udienza camerale, poichè
2

nella elusione del principio del giudice naturale precostituito per legge e dunque

l’art. 6 CEDU non riguarda i procedimenti o subprocedimenti incidentali e l’art.
111 Cost. rimette all’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di
graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente
cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa
(Cass. Sez. 6, n. 44713 del 8/10/2013, Stara Rv. 256961).
3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che del tutto correttamente la Corte
territoriale abbia ritenuto i motivi posti a fondamento della richiesta di
ricusazione del tutto generici e dunque inammissibili.

la decisione di inammissibilità della richiesta di ricusazione.
Ed invero, il ricorrente non ha evidenziato nella impugnazione innanzi a
questa Corte – come già nell’istanza rivolta al primo giudice – le specifiche e
concrete ragioni per le quali la violazione delle regole tabellari di assegnazione
del processo dovrebbe ritenersi avere integrato una causa di ricusazione a norma
del combinato disposto degli artt. 37 e 36 cod. proc. pen.
L’evidenziata genericità delle censure riverbera di per sé in termini di
inammissibilità del ricorso, laddove i motivi di ricorso in cassazione devono
essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono
indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure,
al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di
conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6, n.
1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
4.

Ad ogni buon conto, la Corte territoriale ha esplicitato, con

argomentazioni adeguate ed immuni da censure logico giuridiche, le ragioni per
le quali la violazione delle disposizioni tabellari in tema di assegnazione dei
procedimenti non costituisca causa di incompatibilità rilevante quale legittimo
motivo di ricusazione/astensione del giudice, né – d’altra parte – possa ritenersi
dare luogo ad un’ipotesi di nullità assoluta in relazione alla capacità del giudice ai
sensi dell’art. 178, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Questa Corte ha invero chiarito che l’inosservanza delle norme tabellari
riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenutosi o ricusato non
dà luogo alla nullità prevista dall’art. 178, lett. a), cod. proc. pen., perché le
condizioni di capacità del giudice la cui inosservanza determina detta nullità sono
rinvenibili solo in quanto disposto dall’art. 33, comma primo, stesso codice, là
dove esso fa riferimento alla capacità “generica” del giudice, che concerne la
nomina e l’ammissione alla funzione giurisdizionale, senza che assuma rilievo la
capacità “specifica”, presa in considerazione dal comma successivo, in cui si fa
riferimento alla regolare costituzione del giudice nell’ambito di un determinato
processo con esplicito richiamo alle disposizioni sulla sua destinazione agli uffici
3

4. Altrettanto generici si appalesano i motivi dedotti in questa Sede avverso

giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull’assegnazione dei
processi a sezioni, collegi e giudici, la cui violazione non è assistita dalla sanzione
processuale della nullità. (Cass. Sez. 6, n. 49988 del 02/12/2004 – dep.
30/12/2004, Von Pinoci, Rv. 230227; Sez. 5, n. 39379 del 22/06/2012 Garino e
altri Rv. 254318). Nel caso di procedimento trattato da parte di giudice onorario,
questa Corte ha inoltre affermato che la trattazione di un procedimento penale
diverso da quelli indicati dall’art. 43-bis, comma terzo, lett. b), dell’ordinamento
giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), e cioè riferito a reati non previsti

ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei
procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Fattispecie relativa a convalida
d’arresto ed emissione di misura cautelare della custodia in carcere disposte da
tribunale in composizione monocratica) (Cass. Sez. 1, n. 13573 del 04/02/2009
Fidone Rv. 243142).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a
favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di
1000 euro.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2015

Il consigliere estensore

nell’art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione

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