Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18027 del 08/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18027 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Capuano Salvatore, nato a Francavilla Fontana il 05/03/1969
avverso l’ordinanza del 16/12/2015 del Tribunale di sorveglianza di Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Enrico Delehaye, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità
del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
di una somma alla cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 dicembre 2015 il Tribunale di sorveglianza di
Taranto ha rigettato il reclamo proposto da Salvatore Capuano avverso
l’ordinanza del 13 luglio 2013 del Magistrato di sorveglianza di Taranto, che
aveva rigettato la sua domanda di liberazione anticipata per i periodi dal 17
novembre 2001 al 28 marzo 2003, dal 9 novembre 2004 al 1 luglio 2005 e dal
28 dicembre 2010 al 9 maggio 2013, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 3-bis, Ord.

Data Udienza: 08/06/2017

pen., per essere stata evidenziata, con nota del 6 giugno 2013 della D.D.A. di
Lecce, l’attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
– il reclamante era in stato di detenzione domiciliare in esecuzione della
pena inflitta con la sentenza definitiva di condanna emessa dalla Corte di appello
di Lecce il 13 novembre 2013 e la cui fine era fissata attualmente per il 21
agosto 2018;
– dalla sentenza in esecuzione e dalla ordinanza emessa il 20 maggio 2015,

l’operatività del Capuano quale associato mafioso «praticamente senza soluzione
di continuità almeno dal 2000 e fino al 2010, nella veste di referente su
Francavilla Fontana della s.c.u. brindisina […]»;
– attesa tale emergenza, non poteva affermarsi che il predetto potesse
essersi affrancato fin dal 2011 dalla pregressa mentalità criminale e criminogena,
sì da potersi ritenere vinta la presunzione

iuris tantum

di tendenziale

permanenza dell’adesione a schemi devianti anche durante la espiazione della
pena inflitta per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovvero per delitti
commessi avvalendosi delle condizioni descritte dalla stessa fattispecie
incriminatrice o per agevolare l’attività dell’associazione mafiosa;
– era plausibile affermare che il reclamante, appartenuto ininterrottamente
per oltre dieci anni al sodalizio mafioso, avesse mantenuto, almeno fino al 9
maggio 2013, collegamenti con lo stesso.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Michele Fino, l’interessato Capuano, che ne chiede
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4-bis e 54
Ord. pen.
Secondo il ricorrente, che preliminarmente riprende testualmente il
contenuto del reclamo e le ragioni del suo rigetto, il Tribunale non ha motivato in
alcun modo circa i suoi contatti con la criminalità organizzata, richiamando la
relazione della D.D.A. del 6 giugno 2013, riferita a fatti non più attuali e a una
condanna del 14 dicembre 2012 per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. in
continuazione con la sentenza oggetto di cumulo e per periodi risalenti, senza
sottoporla a vaglio critico.
Né il Tribunale ha considerato il suo stato di detenzione, il suo
comportamento carcerario e i provvedimenti premiali favorevoli,
contraddittoriamente affermando una presunzione di attualità di collegamenti,
che ha ritenuto giustificativa del diniego della richiesta, e ipotizzando la sua non

2

ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Lecce era emersa

affrancazione dal contesto mafioso sul piano psicologico senza alcun dato
fattuale recente, nonostante la sua permanenza in atto in regime di detenzione
domiciliare.
L’ordinanza, omettendo di adeguarsi ai principi di diritto richiamati, non ha
considerato, ad avviso del ricorrente, la non vincolatività della valutazione della
Procura antimafia, avendone invece valorizzato il contenuto pur nella non
provata attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, senza
argomentare in merito alla verifica e alla collocazione temporale dei dati di fatto

ricorrente, e senza valutare attentamente il suo comportamento detentivo, il
percorso rieducativo e l’esito positivo della misura alternativa della detenzione
domiciliare.
L’assenza

di

collegamenti

è,

inoltre,

attestata

dalla

relazione

comportamentale del 2 marzo 2016, acquisita dallo stesso Tribunale in altro
procedimento, e dalla relazione dei Carabinieri di Brindisi del 29 febbraio 2016.

3.

Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta

concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, avuto riguardo al
perfetto adeguamento del provvedimento impugnato ai principi di diritto espressi
dalla giurisprudenza di legittimità e all’attualità dei collegamenti del ricorrente
con la criminalità organizzata.

4.

A mezzo memoria difensiva, depositata in data 1 giugno 2017, il

ricorrente, replicando alla requisitoria, insiste nell’accoglimento del ricorso,
ulteriormente rappresentando che, in data successiva alla proposizione dello
steso, ha beneficiato di giorni duecentosettanta di liberazione anticipata per
periodi differenti con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Lecce del 9
dicembre 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le ragioni poste a fondamento del ricorso, integrate con la memoria di
replica, sono infondate, ovvero non consentite o generiche.

2. È consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, l’orientamento che
ritiene che la preclusione introdotta dall’art. 4-bis, comma 3-bis, Ord. pen. (alla
cui stregua le misure alternative alla detenzione previste dal capo sesto dello
stesso titolo primo, e fra esse la liberazione anticipata, non possono essere
concesse a chi si trovi detenuto ovvero internato per delitti dolosi «quando il

3

richiamati, alla loro connessione con indagini pendenti, al loro riferimento a esso

procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
d’iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento,
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata»), presuppone che
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia accertata in concreto
e che possa, cioè, ritenersi, sulla base di specifici elementi sintomatici, una
perdurante e qualificata pericolosità del detenuto, capace di giustificare -a
prescindere dall’entità della pena da scontare e dalla natura o gravità del reato

alternative sia ai benefici penitenziari premiali.
Si ritiene, pertanto, che anche la valutazione espressa dal procuratore
nazionale o distrettuale antimafia, che deve fondarsi su dettagliati, e non
generici, elementi, non sia vincolante per il giudice, che deve sottoporla a
controllo sia in ordine all’apprezzamento dei dati fattuali esposti sia in ordine
all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, avendo riguardo agli
ulteriori elementi di valutazione tratti da altre fonti (tra le altre,
Sez. 1, n. 51878 del 13/09/2016, Tarantino, Rv. 268925; Sez. 1, n. 49130 del
16/05/2013, Spiritoso, Rv. 258413; Sez. 1, n. 4195 del 09/01/2009, Calcagni,
Rv. 242843; Sez. 1, n. 11661 del 27/02/2008, Gagliardi, Rv. 239719; Sez. 1, n.
143 del 13/01/1994, Ricciardi, Rv. 196392; Sez. 1, n. 434 del 03/02/1993,
Ferro, Rv. 193308).

3. L’ordinanza impugnata, adeguandosi a tali condivisi principi, ha
logicamente richiamato le emergenze processuali disponibili, e, sottoponendole
ad adeguata valutazione, ha logicamente inferito da esse l’esclusione delle
condizioni per l’accesso del reclamante al chiesto beneficio.
3.1. Il Tribunale ha, infatti, ripreso le ragioni poste a fondamento del
provvedimento di rigetto del Magistrato di sorveglianza, oggetto del reclamo, in
correlazione con la indicazione -risultate dalla nota della D.D.A. di Lecce del 6
giugno 2013- dell’attualità di collegamenti del condannato con la criminalità
organizzata, e, sottoponendo detta indicazione a vaglio critico, ha richiamato la
sentenza di condanna in esecuzione e l’ordinanza, sopravvenuta al
provvedimento reclamato, emessa ex art. 671 cod. proc. pen. dalla Corte di
appello di Lecce e prodotta dalla difesa, sottolineando il dato fattuale,
chiaramente desumibile dalla seconda, pertinente alla operatività del reclamante,
senza soluzione di continuità «almeno dal 2000 e fino al 2010», quale «associato
mafioso […] referente su Francavilla Fontana della s.c.u. brindisina».
Nel suo percorso argomentativo, poi, il Tribunale ha ragionevolmente inferito
da detta decennale ininterrotta appartenenza del reclamante all’indicato sodalizio

4

commesso, purché si tratti di delitto doloso- la sua sottrazione sia alle misure

la sussistenza di elementi contrari al superamento della presunzione relativa di
permanenza tendenziale dell’adesione dello stesso a schemi devianti, pertinenti
al medesimo sodalizio, e ha correttamente rappresentato che non ostava a tale
ritenuta non cessata permanenza del vincolo associativo lo stato di espiazione
della pena, secondo consolidati principi (tra le altre, da ultimo, Sez. 1, n. 46065
del 22/10/2015, Forte, Rv. 265313), pervenendo al coerente rilievo conclusivo,
conseguente alla esclusa recisione di legami del reclamante con il sodalizio

4. L’analisi svolta, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle osservazioni e
deduzioni del ricorrente che, infondatamente opponendo l’omesso vaglio della
nota della D.D.A. di Lecce sulla quale sola il Tribunale si sarebbe basato, omette
di correlarsi con l’analisi delle emergenze fattuali valorizzate nell’ordinanza e con
i principi di diritto che, in punto di permanenza della partecipazione associativa e
di non incidenza dello stato detentivo carcerario (e a maggior ragione quello
domiciliare) sull’attualità dei collegamenti tra il detenuto e la criminalità
organizzata, hanno cadenzato lo sviluppo decisionale, limitandosi a esprimere un
generico e non consentito dissenso di merito, peraltro riferito a un periodo
successivo ai periodi oggetto di valutazione, ed evocando l’omesso esame del
proprio comportamento carcerario e dei provvedimenti premiali a sé favorevoli,
solo enunciati e non dimostrati anche nella loro valenza decisiva ai fini della
decisione, mentre non possono formare oggetto di esame, in quanto estranei ai
limiti della regiudicanda, relazioni comportamentali, note informative e
provvedimenti giudiziali, sopravvenuti alla decisione impugnata, allegati al
ricorso ovvero alle note di replica, e neppure pertinenti ai periodi di pena cui
attengono l’istanza, le ordinanze e il ricorso.

5. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.
Segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 08/06/2017

mafioso, della perdurante sussistenza dei suoi collegamenti con lo stesso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA