Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18026 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18026 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DENARO VINCENZO nato il 15/10/1951 a MARSALA

avverso la sentenza del 14/09/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO
dae.-14a-cancluso-pe‘

Il P.G. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato GODINO FEDERICO del foro di TORINO, sostituto
processuale, come da nomina depositata in udienza, dell’avvocato MOLINENGO
ATTILIO del foro di TORINO difensore di DENARO VINCENZO, che si riporta ai
motivi di ricorso.

Data Udienza: 19/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza pronunciata in data 14.9.2016 la Corte di assise di
appello di Torino ha confermato la sentenza 20.5.2015 con cui la Corte di assise
di Torino aveva ritenuto Denaro Vincenzo responsabile dei delitti di omicidio
volontario di Pisano Antonino e di detenzione e porto illegale di pistola cal.9, fatti
commessi in Torino il 21.11.2012, condannandolo alla pena di anni 28 di

2.1. La sentenza di primo grado aveva dato conto del fatto – Pisano
Antonino era stato ucciso con cinque colpi di arma da fuoco alle ore 17.20 circa
del 21.11.2012, mentre si trovava in via Montecrivello in Torino – e delle prime
indagini – tre persone presenti nelle vicinanze avevano sommariamente descritto
l’omicida, visto allontanarsi dal luogo del fatto; venivano rinvenuti sei bossoli
cal.9×18 Makarov e due ogive; sul corpo della vittima veniva rinvenuta una
somma di denaro e orologio Rolex, mentre nell’auto della vittima venivano
rinvenuti gli effetti personali della stessa -.
In particolare, era risultato che la vittima non aveva rivelato ad alcuno né
di dover incontrare determinate persone né di essere preoccupato per minacce
ricevute ovvero per contrasti; nel corso dell’ultima conversazione telefonica,
avuta alle ore 17 di quel giorno con D’Amato Lino, Pisano si era accordato per
vederlo in serata al bar; infine, dalle intercettazioni delle conversazioni
telefoniche avute, dopo il fatto, dalle persone più vicine alla vittima era risultata
la incomprensione dei possibili motivi del fatto, pur emergendo che il Pisano si
fosse occupato di attività illecite.

2.2. La prova specifica era costituita dalla testimonianza di Finocchiaro
Alfio, il quale, trovandosi in detenzione domiciliare, quale collaboratore di
giustizia, in un appartamento sito in via Ghedini in Torino, aveva potuto udire i
colpi di arma da fuoco e quindi, affacciatosi al balcone, vedere un uomo, con
arma in pugno, allontanarsi prima a piedi e poi a bordo di auto Fiat Stilo, che si
era fermata per farlo salire.
Il teste aveva precisato di aver riconosciuto l’uomo come persona che
aveva già visto in alcuni bar, sia prima che dopo il fatto, e quindi lo aveva
riconosciuto nell’imputato.
Il teste aveva compiuto il riconoscimento dapprima, il 18.10.2013, in alcuni
filmati girati all’interno della Casa Circondariale di Torino, poi in incidente
probatorio, il 24.3.2014, e infine a dibattimento.

reclusione, con le pene accessorie di legge.

t
2.3. Il primo giudice aveva poi evidenziato che le indagini avevano
consentito di accertare che Valentino Vincenzo si era trovato nei pressi del luogo
del fatto contestualmente allo stesso, era utilizzatore di auto Fiat Stilo, ed aveva
chiamato tale Martinelli Antonio, il quale poi aveva testimoniato di aver ospitato
quella sera a casa sua proprio l’imputato ( riconosciuto sia in incidente
probatorio che a dibattimento), e proprio su richiesta di Valentino Vincenzo;
inoltre, era emerso che l’imputato, dopo qualche giorno, si era diretto, assieme
alla convivente, in Spagna e poi in Sicilia, rientrando in Piemonte solo il 9

La testimonianza di Ciro Nonno aveva poi riguardato !a circostanza che sin
dai primi mesi del 2013 si era diffusa !a convinzione, fra !e persone che teste
frequentava, della responsabilità dell’imputato come l’autore del fatto.

2.4. L’imputato era stato arrestato, per altri fatti, il 10.6.2013 e trovato in
possesso di revolver Smith&Wesson cal. 38 e di due fondine.
Veniva disposta, nelle forme dell’incidente probatorio, perizia per accertare
l’eventuale presenza di polveri da sparo sulle fondine e su indumenti
dell’imputato e per verificarne l’eventuale compatibilità con i reperti rinvenuti
sulla scena del delitto.
Il perito aveva accertato che una delle due fondine poteva essere utilizzata
per alloggiare una pistola Makarov e che quella fondina presentava tracce di
alluminio, oltre che di piombo, bario e antimonio ( componenti di un innesco
tradizionale), come era risultata la presenza di alluminio ( oltre a piombo, bario e
antimonio) su un bossolo rinvenuto sul luogo dell’omicidio.

2.5. La Corte di assise dava conto delle dichiarazioni rese dall’imputato, il
quale, nel respingere l’addebito, aveva confermato di conoscere Valentino
Vincenzo, negando però di essere mai stato ospite a casa di Martinelli Antonio,
ed aveva spiegato il viaggio in Spagna, come una vacanza che si era presa
assieme alla convivente.
Infine, la sentenza di primo grado aggiungeva la considerazione che !a
descrizione fisica dell’omicida, fatta dai testi che i’avevano visto, coincideva con
le caratteristiche fisiche dell’imputato.

2.6. In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte di assise ha riconosciuto
la continuazione fra i reati ascritti, più grave il capo C; ha fissato la pena base in
anni 24 di reclusione, aumentata di anni uno e mesi sei di reclusione per il capo
A e di anni due e mesi sei di reclusione per il capo B.

dicembre 2012.

3. L’imputato ha impugnato con atto di appello la condanna per i reati
ascritti, evidenziando le seguenti circostanze:
– dai tabulati relativi al traffico telefonico non erano risultati contatti tra la
vittima e l’imputato, mentre ne erano risultati tra la vittima e tale Romano
Giovanni e anche pochi minuti prima dell’omicidio, e pur tuttavia la alternativa
ipotesi di indagine non sarebbe stata approfondita;
– era risultata la possibile contaminazione tra il giubbotto e le due fondine,
conservate con modalità non adeguate dopo il sequestro, ed era anche risultato
che la fondina ritenuta adeguata per una pistola Makarov era in realtà di

– non attendibili sarebbero i riconoscimenti effettuati dal Finocchiaro — non
essendovi corrispondenza tra la descrizione fisica fatta e le reali caratteristiche
fisiche dell’imputato ed essendo stata la prova successiva alla pubblicazione sulla
stampa della foto del Denaro — e dal Martinelli — che aveva descritto l’ospite con
il pizzetto, elemento fisico che l’imputato non aveva mai presentato;
– le testimonianze di Finocchiaro e Nonno non sarebbero credibili, sia per
l’interesse personale a conseguire benefici premiali sia per le incongruenze nelle
dichiarazioni;
– sia la condotta successiva che le conversazioni intercettate dopo il fatto
non avevano portato elementi probatori a carico dell’imputato;
– non era mai stato accertato il movente dell’omicidio.
In relazione al trattamento sanzionatorio, la difesa aveva chiesto
l’esclusione della recidiva, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la
riduzione della pena.

4. La Corte di assise di appello di Torino si è soffermata sui motivi di
gravame, affermando che:
– l’ultimo contatto telefonico della vittima era stato con l’amico Lino D’Amato,
non erano emersi contrasti tra la p.o. e i fratelli Romano e l’alternativa ipotesi di
indagine era stata dagli inquirenti vagliata, senza giungere ad alcun risultato;
– l’apparente mancanza di rapporti personali tra l’imputato e la vittima e
l’assenza di un movente noto erano elementi non decisivi, risultando comunque
entrambi i soggetti coinvolti in attività illecite e potendo essere verosimile che
l’omicida avesse agito su mandato di altri;
– dalla perizia balistica era risultata la compatibilità tra i residui rinvenuti sugli
oggetti sequestrati all’imputato e i bossoli relativi all’omicidio, mentre la fondina
aveva un bottone automatico che consentiva di impedivi, l’uscita accidentale di
una pistola di dimensioni più contenute;

dimensioni sovrabbondanti;

- il teste Finocchiaro aveva riferito alcuni connotati fisici perché notati in altre
circostanze in cui aveva visto l’imputato e non in occasione del fatto, quando la
persona da lui vista portava occhiali scuri, ed aveva rilasciato le prime
dichiarazioni subito dopo il fatto, ben prima che fossero emersi sospetti a carico
dell’imputato;
– la descrizione fatta dal Finocchiaro concordava con quella resa da altri testi
oculari;
– non risultavano elementi critici nella testimonianza del Martinelli, mentre era
assai significativo che l’imputato, mentendo, avesse negato di essere mai stato

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha
rilevato che la recidiva era già stata disapplicata dalla Corte di assise; che le
attenuanti generiche non potevano essere riconosciute per la gravità del fatto e
per i precedenti a carico dell’imputato; che la pena inflitta risultava congrua.

5. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
il vizio di difetto di motivazione, per non aver la Corte territoriale adeguatamente
motivato in ordine:
– alla cd. pista Romano, per non aver considerato l’atteggiamento di
reticenza assunto da i Romano, padre e figlio, avanti al pubblico ministero, né le
espressioni utilizzate dai due in una conversazione telefonica e da Romano
Raffaele in un colloquio con la fidanzata;
– agli esiti della consulenza balistica, non avendo considerato che la Polizia
scientifica aveva accertato che l’innesco delle cartucce era compatibile anche con
altre due pistole oltre alla Makarov;
– alla fondina, non avendo considerato che la fondina Vega Holster era
interna e di dimensioni maggiori rispetto alla pistola Makarov;
– alla ricognizione personale, non avendo la Corte considerato le incoerenti
descrizioni date dal Finocchiaro;
– ai dati relativi allA celle telefoniche impegnate dalla utenza dell’imputato
1’8.12.2012;
– alle contraddizioni interne alle dichiarazioni del Finocchiaro, sia in relazione
alle date di dicembre e ai mezzi di trasporto utilizzati, che alla descrizione dei
capelli dell’uomo visto dal teste;
– alle contraddizioni interne alle testimonianze Nonno e Martinelli;
– ai condizionamenti ricevuti dal teste Valentino.

5

ospite a casa del Martinelli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è articolato in unico motivo, che denuncia difetto di
motivazione in relazione allo specifico esame condotto dalla sentenza impugnata,
con modalità che si assumono essere inadeguate, delle doglianze dedotte con
l’atto di appello; inoltre, la difesa sostiene che la sentenza di appello si sarebbe
limitata a richiamare le motivazioni del primo giudice ed avrebbe applicato non
esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni.
Conviene premettere alcune osservazioni generali circa l’ambito delle

particolare riguardo all’ipotesi di sentenze di merito tra loro conformi, come è
accaduto nel caso in esame.

1.1. E’ consolidato l’orientamento secondo cui sono proponibili in sede di
legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., le censure
,

C

attinenti alla intera apparenza, alla manifesta illogicità e alla contraddittorietà
interna della motivazione.
Inoltre, a seguito della novella di cui alla legge n. 46/2006, è deducibile il
vizio di contraddittorietà rispetto ad atti processuali, nel senso che dalla
motivazione della sentenza deve risultare che sia stato affermato o negato un
fatto che, invece, risulta, da uno specifico atto processuale, negato o affermato
( Sez. 6, 15.3.2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 1, 19.10.2011, Longo, Rv.
251516; Sez. 1, 15.6.2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 4, 17.4.2007, Ventola,
Rv. 237588).

1.2. Il requisito della specificità del motivo di ricorso impone, poi, che le
argomentazioni svolte non siano indeterminate ( cd. genericità intrinseca) e
siano specificamente correlate, criticamente, a quanto dedotto, sul punto
specifico, dalla sentenza impugnata ( cd. genericità estrinseca) ( Sez. Un.
27.10.2016, Galtelli, Rv. 268822).
E’ stato precisato che, qualora il motivo riguardi la incompatibilità tra la
motivazione ed uno specifico atto del processo ( vizio cd. di travisamento della
prova), il requisito di specificità impone alla parte ricorrente di indicare in
maniera specifica l’atto, così da identificarlo, e di riportarne il contenuto, per
esteso, nel ricorso ovvero di allegarlo all’atto di impugnazione ( Sez. 1,
4.5.2012, Massaro, Rv. 253017).

1.3. Con particolare riferimento alle censure riguardanti la motivazione, è
stato precisato che, seppur, per la necessaria specificità, la doglianza deve

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censure, attinenti la motivazione, proponibili in sede di legittimità, e con

indicare le singole carenze motivazionali, anche relative a singole prove ovvero a
particolari elementi di fatto, pur tuttavia non può mancare la valutazione globale
della rilevanza delle dedotte carenze motivazionali all’interno del complessivo
discorso giustificativo della decisione impugnata ( Sez. 2, 30.4.2015, Agostino,
Rv. 264630; Sez. 1, 21.2.2017, Misseri, Rv. 271227).

1.4. Nel caso in cui le sentenze di merito siano tra loro conformi, si deve
considerare che il giudice di appello può motivare, in relazione ai motivi di

a esaminare motivi di gravame formulati genericamente; non è tenuto ad
esaminare con espressa motivazione quei motivi di gravame che risultino
incompatibili con l’accertamento compiuto, e che quindi risultano respinti con
motivazione implicita.
Ne consegue che, in sede di legittimità, si possono dedurre vizi
motivazionali relativi all’esame dei punti oggetto di gravame; può essere
proposta la censura di travisamento della prova solo con riferimento ad
accertamenti valorizzati per la prima volta nel giudizio di appello; il criterio di
valutazione della effettività della motivazione deve considerare anche il
contenuto della sentenza di primo grado ( Sez. 2, 18.11.2016, La Gumina, Rv.
269217; Sez. 4, 12.12.2013, Capuzzi, Rv. 258438).

2. Il ricorso risulta articolato genericamente, e ne va quindi dichiarata la
inammissibilità.
Si deve, innanzitutto, rilevare che il ricorso propone !specifici-i-q censure in
relazione a valutazioni compiute dal giudice di appello nell’esaminare i motivi di
gravame, senza però precisare la rilevanza delle dedotte carenze motivazionali
nell’ambito della complessiva motivazione del giudizio di colpevolezza.
Inoltre, il ricorso sostiene, per talune censure, la inadeguata
considerazione di elementi probatori, dei quali però non viene specificato
l’accertamento ritenuto rilevante, e non considerato dalla Corte distrettuale, e
che non viene nemmeno riportato per esteso nel ricorso né ad esso allegato.
Infine, il ricorso si risolve nella proposizione di una diversa lettura di
taluni elementi di prova, senza però una specifica censura, e nei termini
consentiti dal codice di rito, della motivazione resa sul punto dalla sentenza di
appello.
Di seguito, si procederà all’esame delle censure proposte.

3. Come enunciato nella prima parte, il ricorso concentra i rilievi sulla
motivazione in ordine a taluni punti esaminati dalla sentenza di appello, e
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gravame, richiamando gli argomenti già esposti dal primo giudice; non è tenuto

precisamente: il vaglio della cd. pista Romano; gli esiti della consulenza balistica;
le dichiarazioni del teste Finocchiaro e la ricognizione personale dallo stesso
effettuata; la rilevanza delle celle telefoniche attivate dall’utenza dell’imputato in
data 8.12.2012; le testimonianze Nonno, Martinelli e Valentino.
Il ricorso non considera la diversa rilevanza avuta da ciascun argomento
nella struttura della motivazione del giudizio di colpevolezza, e quindi nemmeno
afferma la decisività di ciascun, preteso, vizio motivazionale.

3.1. Quanto alla motivazione relativa all’esame della cd. pista Romano, il

certa intercettazione ambientale ( tra padre e figlio Romano), avrebbe compiuto
una “…

considerazione assolutamente illogica e carente …”,

non avrebbe

considerato altra intercettazione ambientale (tra Romano Raffaele e la
fidanzata).
Per quanto riguarda la omessa considerazione delle due intercettazioni, il
ricorso non riporta il contenuto testuale delle stesse, non allega il relativo
documento al ricorso, si limita a menzionare che sarebbero riportate in una
memoria depositata dal pubblico ministero in primo grado, non precisa quale
sarebbe l’accertamento compiuto dalla corte distrettuale che verrebbe smentito
dalle due intercettazioni.
Inoltre, nell’atto di appello si segnalava la carenza investigativa consistita
nel non approfondire i rapporti tra la vittima e i due Romano, e, sola, veniva
indicata la intercettazione fra Romano Raffaele e la fidanzata, senza peraltro
indicarne la rilevanza nel procedimento.
Il ricorso non prende in considerazione la motivazione resa dal giudice di
appello ( a pag. 7 della sentenza), che ha rilevato come gli inquirenti si fossero
avveduti dei numerosi contatti telefonici tra la vittima e Giovanni e Raffaele
Romano e quindi avessero sottoposto a intercettazione le utenze telefoniche dei
Romano, senza però ricavare alcun elemento significativo, se non, addirittura,
riferimenti alla persona dell’imputato come autore dell’omicidio.
In relazione a tali considerazioni il ricorso si limita a rilevare che una di esse
sarebbe “illogica e carente”, senza però precisare quale essa sia.

3.2. Quanto agli esiti della consulenza balistica, il ricorso sostiene che
l’accertamento della corte distrettuale circa il fatto che l’arma del delitto fosse
una pistola Makarov sarebbe smentito da elaborato tecnico-balistico della polizia
scientifica.
Ora, anche in questo caso il ricorso è del tutto generico nel prospettare la
contraddizione con la prova costituita dall’elaborato della Polizia Scientifica, e
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ricorso deduce che il giudice di appello, sul punto, non avrebbe considerato una

non considera la circostanza che i bossoli rinvenuti sul luogo del delitto erano di
cal. 9×18 Makarov.
Il ricorso sostiene poi la illogicità di un ulteriore accertamento della corte
territoriale, che avrebbe ritenuto provato che una pistola Makarov poteva essere
alloggiata nella fondina Vega Holster sequestrata all’imputato, senza considerare
che si trattava di fondina interna e di dimensioni più ampie rispetto alla pistola
Makarov.
Qui, il ricorso propone una diversa lettura dei dati processuali, senza

specificamente osservato dal perito circa la possibilità di alloggiare una pistola
Makarov all’interno di quella fondina.
Il ricorso, poi, propone una deduzione che risulta anche del tutto irrilevante,
dato che l’accertamento compiuto mediante la perizia balistica aveva riguardato,
come dato fondamentale, la presenza, in una delle due fondine sequestrate
all’imputato, delle medesime, e particolari, tracce rinvenute su uno dei bossoli
trovati sul luogo dell’omicidio.
In ordine a questo elemento indiziario il ricorso non ha proposto alcun rilievo
critico.

3.3. Il ricorso propone censure relative alle prove acquisite con la
testimonianza Finocchiaro.
Si tratta, invero, di prova decisiva, in quanto il teste Finocchiaro aveva
riferito di aver visto l’assassino e di averlo riconosciuto nell’imputato.
Il ricorso denuncia come “illogica e incoerente” la motivazione della corte
distrettuale sulla attendibilità della ricognizione personale effettuata dal teste
Finocchiaro.
In particolare, la difesa evidenzia che il giudice di appello non avrebbe
considerato l’incertezza sul piano ( terzo o quarto) dell’appartamento dove si
trovava il teste né l’orario serale, né il daltonismo del teste, né avrebbe valutato
adeguatamente le contraddizioni interne alla testimonianza circa la forma “a
patata” del naso dell’assassino.
Si tratta di rilievi che prescindono completamente dalla motivazione della
Corte di assise di appello, che, invece, aveva spiegato ( pagg. 9 e 10) che il teste
Finocchiaro aveva affermato di aver visto un uomo con un’arma in mano e
occhiali scuri e di averlo riconosciuto in una persona già vista in altri luoghi, sia
prima che dopo il fatto, ed aveva aggiunto i tratti somatici ( occhi scuri, naso a
patata) solo per il ricordo della persona vista in altri luoghi; ha aggiunto che il
daltonismo in realtà non sussisteva, in quanto si era solo verificato, nell’incidente

9

considerare che il giudizio di appello, sul punto, aveva valorizzato quanto

probatorio, che il teste aveva indicato il particolare “righe rosse”, invece che

“righe bianche”.
A fronte di questa chiara e completa motivazione, il ricorso non ha
evidenziato contrasti con quanto emergente da atti del processo, ma si è limitato
a valutare come inadeguata la motivazione in ordine alla attendibilità della
ricognizione personale effettuata in sede di incidente probatorio.
Ancora in relazione alla testimonianza Finocchiaro, il ricorso denuncia che il
giudice di appello non avrebbe considerato le contraddizioni ( “… il balletto…”) in

Peraltro, la difesa si limita a indicare il relativo verbale di udienza, senza
esplicitare se al teste fossero state fatte contestazioni né specificare le
circostanze di fatto oggetto delle incoerenze né, infine, la rilevanza di questi
particolari .
La assoluta genericità dei rilievi proposti in relazione alla decisiva
testimonianza Finocchiaro risulta ancor più evidente se si considera l’ampiezza
della motivazione data dal giudice di appello ( pag. 11) circa la credibilità
soggettiva e la attendibilità di questa testimonianza.

3.4. Il ricorso definisce “laconica” la motivazione relativa alle indagini sulle
celle telefoniche attivate dalla utenza dell’imputato in data 8 dicembre 2012.
Non vi è alcuna specificazione né del tenore della motivazione del giudice di
appello né del motivo per cui sarebbe insufficiente.
Va rilevato che la sentenza di appello ( pag. 8) ha risposto alla doglianza
proposta con l’atto di gravame.

3.5. Quanto alla testimonianza Nonno, la difesa lamenta che la sentenza di
appello non avrebbe considerato le contraddizioni interne alla testimonianza
stessa.
Vi è solo l’indicazione numerica di tre pagine del verbale dibattimentale,
senza alcuna precisazione delle circostanze di fatto oggetto delle incoerenti
dichiarazioni né(se al teste fossero state mosse contestazioni.
La sentenza di appello ha comunque evidenziato la assoluta marginalità di
questa prova, ininfluente all’interno della motivazione del giudizio di
colpevolezza.

3.6. La motivazione relativa alla testimonianza Martinelli viene definita dal
ricorso carente ed illogica, senza però alcuna ragione a sostegno.
La sentenza impugnata ha esaminato ( pag. 11 e 12) le censure relative a
questa testimonianza, e il ricorso si limita ad una apodittica censura di illogicità.
10

cui il sarebbe incorso il teste.

3.7. Quanto, infine, alla testimonianza Valentino, il ricorso evidenzia che il
teste avrebbe riferito alla moglie di aver subito pressioni dalla Polizia, ma non
esplicita il rilievo di tale dato .

4. Per i rilievi esposti, si deve ritenere la genericità dei motivi proposti con
il ricorso per cassazione, che dunque va dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.

mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa
equo determinare in € 2.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19.12.2017.

pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in

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