Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18025 del 19/12/2017
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18025 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BIANCHI MICHELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRIERI PASQUALE nato il 03/05/1972 a BANZI
avverso la sentenza del 11/11/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO
c-Ile,-14,3-Go49~-per
Il P.G. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato MOCHI ONORI MATTEO del foro di ROMA, sostituto
processuale, come da nomina depositata in udienza, dell’avvocato(D’UFFICIO)
PERFETTI EMILIO del foro di PAOLA difensore di FRIERI PASQUALE, che si riporta
ai motivi di ricorso.
Data Udienza: 19/12/2017
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata in data 11.11.2016 la Corte di appello di Bari ha
confermato la sentenza pronunciata in data 13.5.2015 dal Tribunale di Trani che
aveva ritenuto Frieri Pasquale responsabile del reato di cui all’art. 76, comma 3,
d.lvo n. 159/2011, commesso il 26.12.2011, condannandolo alla pena di mesi
due di arresto.
con unico motivo, la violazione dell’art. 2 legge n. 1423/1956, per essere
inconsistente la motivazione del provvedimento del Questore di Bari, fondato
solo su precedenti lontani nel tempo e su meri sospetti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
ùtvteuLtk.
1.11 ricorso propone deduzioni polo
dl merltel, e va quindi dichiarato
inammissibile.
A fronte della motivazione della corte distrettuale, che, in risposta
all’unico motivo di gravame, aveva ritenuto adeguata la motivazione del
provvedimento del Questore, il ricorso ha riproposto la medesima doglianza,
sostenendo ancora la mancanza di motivazione del provvedimento
amministrativo.
In particolare, il ricorso non propone alcuna specifica censura alla
motivazione della sentenza di appello, ma unicamente nei confronti del
Behttree-e,
provvedimento del Questore e quindi si limita a riproporre censure di merito
inammissibili in questa sede.
2. Si tratta di causa di originaria inammissibilità del ricorso, che preclude
il formarsi di valido rapporto di impugnazione e quindi la dichiarazione di
operatività di cause di estinzione del reato ( Sez. Un. 17.12.2015, Ricci, Rv.
266818; Sez. Un. 22.3.2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. Un. 22.11.2000, D. L. ,
Rv. 217266).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa
equo determinare in € 2.000, 00.
2
2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, deducendo,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro Duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19.12.2017.