Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18023 del 27/01/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18023 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMBRICE IVANO N. IL 03/04/1973
avverso l’ordinanza n. 1723/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
10/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. /-1A i..
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Data Udienza: 27/01/2015
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RITENUTO IN FATTO
1. Imbrice Ivano ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Roma, in data 10-10-2014, che ha rigettato l’appello avverso
l’ordinanza del Gip del Tribunale di Roma, che aveva respinto l’istanza di revoca
o di modifica della misura cautelare ex ad 282 Cod. proc. pen., disposta a carico
dell’indagato, deducendo insussistenza delle esigenze cautelari.
1. Con dichiarazioni depositate in data 4-12-2014 e 13 gennaio 2015, il
ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Quest’ultimo va pertanto
dichiarato inammissibile,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa
delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma , all’udienza del 27-1-2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO