Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18023 del 27/01/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18023 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IMBRICE IVANO N. IL 03/04/1973
avverso l’ordinanza n. 1723/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
10/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. /-1A i..
ft L t/ O

A4m, (-1

Udit i difens9r

(

I 1,

7– ;4

(7p

Data Udienza: 27/01/2015

t(bL4

RITENUTO IN FATTO
1. Imbrice Ivano ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Roma, in data 10-10-2014, che ha rigettato l’appello avverso
l’ordinanza del Gip del Tribunale di Roma, che aveva respinto l’istanza di revoca
o di modifica della misura cautelare ex ad 282 Cod. proc. pen., disposta a carico
dell’indagato, deducendo insussistenza delle esigenze cautelari.

1. Con dichiarazioni depositate in data 4-12-2014 e 13 gennaio 2015, il
ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Quest’ultimo va pertanto
dichiarato inammissibile,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa
delle ammende.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma , all’udienza del 27-1-2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA