Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18022 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18022 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FOIS LUIGI nato il 11/04/1934 a ARZANA

avverso la sentenza del 12/07/2016 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avvocato SORCINELLI ROBERTO del foro di CAGLIARI in difesa
della parte civile MURRU GIOVANNI che, associandosi alle richieste del P.G.,
conclude come da conclusioni scritte che deposita insieme alla nota spese.
E’ presente l’avvocato CADDORI MARCELLO del foro di LANUSEI in difesa di FOIS
LUIGI che conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Data Udienza: 19/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari
confermava quella del Tribunale di Oristano di condanna di Fois Luigi per il
delitto di tentato omicidio alla pena di anni sette di reclusione, previa
concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata,
nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Secondo l’imputazione, Fois aveva colpito tre volte Murru Giovanni con un

superiore sinistra, all’ipocondrio sinistro e a livello epimesogastrico sinistro,
provocandogli gravi lesioni; il tentativo non era stato portato a termine per
l’intervento di terze persone che lo avevano bloccato e avevano soccorso la
vittima.
L’accoltellamento era avvenuto nel corso di un diverbio originato da
contrasti relativi alla casa di riposo i dove il fratello di Murru era stato ricoverato
fino a pochi giorni prima,e da cui era stato allontanato.
Nell’atto di appello, la difesa dell’imputato aveva invocato la legittima difesa
o il suo eccesso colposo, anche putativi; aveva eccepito l’illegittimità
dèll’escussione di Murru come testimone, emergendo dalla sua deposizione un
odio profondo verso l’imputato e verso la suora responsabile della casa di riposo
per l’allontanamento dalla struttura del fratello, un sentimento di vendetta che
incrinava la credibilità del teste, la cui versione, del resto, era stata smentita da
tutti i testimoni.
Secondo l’appellante, quel giorno Murru era entrato nella struttura di
nascosto, quindi compiendo una violazione di domicilio, era andato a cercare Fois
nella sua camera da letto e aveva risposto con prepotenza alla suora che gli
intimava di scendere al piano terra; giunto al piano terra, aveva incontrato
l’ignaro Fois e lo aveva aggredito alle spalle, tempestandolo di colpi, cosicché
l’imputato era ricorso istintivamente al coltello, da lui legittimamente detenuto,
solo per difendersi.
In via subordinata l’appellante aveva chiesto l’applicazione dell’attenuante
della provocazione alla luce dell’atteggiamento tenuto in precedenza dai fratelli
Murru verso Fois.
La Corte riteneva che il Tribunale avesse valutato la prova senza alcun
condizionamento o pregiudizio, interpretando le acquisizioni in maniera corretta
e logica.
Secondo il racconto della persona offesa, l’incontro con l’imputato era
avvenuto nell’androne di ingresso della struttura dove Murru si era diretto,
seguito a vista da Suor Maria Stefania che lo aveva rimproverato per essere

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coltello di tipo “pattadese”, con colpi in profondità alla regione emitoracica

salito ai piani superiori senza motivo, e dove Fois si trovava già; Murru aveva
raccontato che, quando i due si erano incontrati, Fois lo aveva immediatamente
colpito con il coltello. La Corte riteneva che le discrasie tra il primo e il successivo
racconto della persona offesa fossero giustificate dallo stato in cui si trovava
quando era stato sentita per la prima volta dalla polizia giudiziaria; comunque, la
versione di Murru era stata confermata dai testimoni, che avevano sentito la
religiosa rimproverare ad alta voce Murru, ma nessun alterco verbale tra i due
uomini, salvo delle urla.

avvenuto quando la prima testimone era accorsa, tanto che le persone si erano
accorte che Fois aveva un coltello solo quando erano riuscite a separare i due
contendenti: ciò riscontrava la versione della persona offesa e smentiva quella
dell’imputato di un’aggressione alla quale egli aveva reagito.
Non sussisteva, quindi, la legittima difesa invocata dall’appellante: non solo
l’aggressione da parte di Murru non era stata provata in alcun modo, ma non vi
era alcuna spiegazione appagante sul motivo per cui tale aggressione dovesse
essere operata; fino ad un attimo prima, Murru aveva avuto uno scontro verbale
con la suora, che gli intimava di lasciare la struttura, e non con Fois; inoltre
nessun testimone aveva confermato pienamente i pregressi attriti tra i due
uomini. La notizia di un precedente pestaggio da parte di Murru nei confronti di
Fois era stata smentita dal responsabile della struttura, che aveva riferito che le
fratture alle costole erano addebitabili ad una caduta accidentale di Fois che, in
quel momento, era in stato di ebbrezza.
Ancora, Fois non presentava alcun segno esteriore di lesioni e, del resto,
nelle prime dichiarazioni al responsabile della struttura, non aveva riferito di
essere stato aggredito, ma solo provocato da Murru. In ogni caso, ostava alla
legittima difesa la possibilità di darsi alla fuga nonché quella di chiedere aiuto
alle persone presenti e la manifesta sproporzione della reazione dell’imputato di
fronte alla, asserita ma non provata, aggressione da parte di Murru.
La Corte evidenziava che l’imputato aveva con sé, portandolo fuori dalla
struttura, un coltello di genere proibito che, successivamente, aveva gettato
dalla finestra, facendolo ritrovare solo dopo l’insistenza dei carabinieri.
La condotta integrava oggettivamente il delitto di tentato omicidio; non era
ravvisabile nemmeno l’attenuante della provocazione, come aveva dimostrato la
sentenza del Tribunale sia con la analisi delle testimonianze, sia in punto di
diritto.
La Corte confermava il giudizio di equivalenza tra recidiva, che non poteva
essere esclusa, ed attenuanti generiche e riteneva la pena inflitta congrua ed
adeguata.

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Lo scontro tra Murru e Fois era stato immediato e l’accoltellamento era già

2. Ricorre per cassazione il difensore di Fois Luigi, deducendo mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il racconto dell’imputato ai Carabinieri intervenuti era stato spontaneo,
veritiero ed attendibile; Fois aveva fatto ritrovare il coltello lanciato dalla finestra
e aveva ammesso di avere colpito Murru con l’arma. La documentazione medica
permetteva di riscontrare le lesioni riportate da Fois a conferma della avvenuta
colluttazione, così come la confermavano le dichiarazioni testimoniali.
Il ricorrente sottolinea che la decisione non poteva prescindere dalla

Cosimo prima del fatto per cui è processo: Fois era stato fatto oggetto anche di
un’aggressione violenta da parte dei fratelli Murru. Giovanni Murru era entrato
nella struttura per “farla pagare” a Fois, come aveva detto alla suora e, quando
se lo era trovato davanti, lo aveva aggredito con pugni violenti, costringendolo a
difendersi con il coltello che portava sempre con sé. Fois non aveva alcuna
possibilità di sfuggire all’aggressione di Murru, ma poteva solo difendersi.
La Corte territoriale non aveva tenuto conto della contraddittorietà delle
dichiarazioni di Murru, facendole prevalere su quelle di Fois, benché fosse
evidente che erano state le prime dichiarazioni ad essere più credibili. In realtà,
non vi era nessun elemento che dimostrasse che era stato Fois ad aggredire
Murru e non viceversa.
Sussisteva, quindi, la legittima difesa invocata dall’imputato. La ferita sul
lato sinistro all’altezza dell’addome dimostrava l’aggressione subita da Fois,
perché era la conseguenza dell’unica condotta che l’imputato poteva mettere in
atto per difendersi dall’aggressione operata da colui che aveva promesso di
“fargliela pagare”. La reazione era stata proporzionata all’offesa, né le condizioni
fisiche dì Fois permettevano allo stesso di allontanarsi.
In ogni caso, la scriminante avrebbe dovuto essere applicata ai sensi
dell’art. 530, comma 3 cod. proc. pen., in presenza di un dubbio sulla sua
sussistenza; era, comunque, applicabile l’eccesso colposo.

In un secondo motivo il ricorrente deduce analogo vizio della motivazione
con riferimento al diniego dell’attenuante della provocazione.
L’istruttoria aveva dimostrato che entrambi i fratelli Murru nutrivano odio nei
confronti di Fois, manifestato con atteggiamenti derisori, minacciosi e
provocatori, fino a giungere all’aggressione fisica. I giudici di merito avevano
ritenuto sussistenti tali provocazioni, ma non avevano ritenuto credibile Fois
nella ricostruzione dell’evento oggetto dell’imputazione.
Al contrario, sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’attenuante.

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pregressa condotta criminosa posta in essere da Giovanni Murru e dal fratello

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Occorre ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione
del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a)
sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il
giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente

da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia
internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze
tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa
contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”,
indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno
del ricorso, in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il
profilo logico.
Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente
siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del
giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle
responsabilità,né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più
persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.
Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno
non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere
obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica
spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di
fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in
termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del
provvedimento.
Invece, è necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per
sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati
di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in
grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e di
determinare al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da
rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
Il giudice di legittimità, pertanto, è chiamato a svolgere un controllo sulla
persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e
internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti
del processo”. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi – anche a
fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi “atti del processo” e di una

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illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate

correlata pluralità di motivi di ricorso – in una valutazione, di carattere
necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e
sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice.
Infatti, al giudice di legittimità resta preclusa, in sede di controllo sulla
motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di
merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità

nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare
funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la
motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non
prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di
intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico
seguito dal giudice per giungere alla decisione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011
– dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516).

2. Il ricorso per cassazione oggetto del presente procedimento non rispetta
tali parametri.
Preliminarmente occorre osservare, con riferimento al vizio della
contraddittorietà della motivazione con atti del processo, che il ricorrente si
limita a richiamare brevi passaggi di determinati atti, senza allegarli al ricorso né
riprodurne il contenuto integrale, cosicché risulta impossibile la verifica di un
effettivo travisamento delle prove.

Peraltro,

tale

osservazione

preliminare

è

indice

della

natura

dell’argomentazione esposta in entrambi i motivi: il ricorrente ripropone una
complessiva ricostruzione dei fatti e delle condotte, sollecitando la Corte a
fungere da terzo giudice del merito e a sovrapporre la propria valutazione a
quella della Corte territoriale, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità
della motivazione o, appunto, il travisamento di specifici atti.
Ciò vale, innanzitutto, per la circostanza – centrale per la decisione – di una
aggressione da parte di Murru nei confronti di Fois, che avrebbe legittimato la
reazione del secondo. Ebbene: il ricorrente – disinteressandosi della motivazione
della sentenza impugnata – sostiene che la versione resa da Fois ai Carabinieri
corrispondeva alla realtà dei fatti e che, al contrario, quella di Murru, che aveva
riferito di essere stato colpito da Fois non appena comparso nell’androne della
struttura, era falsa e inattendibile; eppure la sentenza aveva valutato anche le
discrasie del racconto di Murru e le aveva giustificate con la situazione nella

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esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte di Cassazione

quale si trovava la persona offesa dopo il ferimento; aveva inoltre riportato le
dichiarazioni dei testimoni ed analizzato i dati medici.

Rispetto a questi ultimi, da una parte, del tutto genericamente, la difesa del
ricorrente sostiene che la “idonea documentazione medica versata in atti”, in
nessun modo allegata o rappresentata, proverebbe l’iniziale aggressione da parte
di Murru, disinteressandosi della motivazione (pag. 18) nel passaggio in cui
sottolinea la “mancanza di segni visibili esteriori di lesioni sul Fois”, così come la

struttura, aveva riferito di essere stato provocato, e non aggredito; dall’altra,
a,

tace del
del tutto sulla natura e sul numero delle lesioni provocate ;con il coltello,
limitandosi a sostenere – senza alcuna specificazione – che la ferita al lato
ett
sinistro all’altezza dell’addome era dimostrativa dell’aggressione subital: ma,
come risulta dalla sentenza, Murru aveva subito tre coltellate al tronco, una delle
quali vicina al cuore.

Anche in ordine alla possibilità per Fois di darsi alla fuga o di chiedere aiuto
ai presenti il ricorrente espone considerazioni in fatto relative all’ampiezza del
locale in cui i due uomini si trovavano e alle sue condizioni di salute:
considerazioni in nessun modo valutabili da questa Corte.

Analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento al motivo di
ricorso concernente l’attenuante della provocazione.
Ancora una volta, le considerazioni sono in fatto e sollecitano la Corte a
ritenere credibili le (non riportate) dichiarazioni spontanee di Fois; il ricorrente
ignora del tutto il passaggio della sentenza nel quale la Corte territoriale nega
che le pregresse fratture riportate da Fois fossero conseguenza di una
aggressione fisica da parte di Murru, sulla base delle dichiarazioni del
responsabile della struttura secondo cui Fois se le era procurate perché, ubriaco,
era caduto.
In ogni caso, il motivo di ricorso non spiega perché dovrebbe essere
riconosciuta l’attenuante della provocazione rispetto alla condotta tenuta da
Murru immediatamente prima del ferimento da parte di Fois e quale fosse la
“provocazione” di cui l’imputato aveva riferito subito dopo il fatto.

Infine, in linea di diritto, è corretta l’affermazione della sentenza in base alla
quale, non sussistendo i presupposti per la legittima difesa, non è necessario
analizzare la diversa ipotesi dell’eccesso colposo ai sensi dell’art. 55 cod. pen.:
questa Corte ha costantemente insegnato che non può essere configurato

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circostanza che lo stesso Fois, parlando con don Floris, responsabile della

l’eccesso colposo previsto dall’art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di
effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i
limiti (da ultimo, Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013 – dep. 30/04/2013, Paoletti ed
altro, Rv. 256017).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale

non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del
2000); consegue, altresì, la condanna alla rifusione delle spese in favore della
parte civile y

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P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 alla Cassa delle Ammende,
nonché alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore della
parte civile Murru Giovanni, che liquida nella complessiva somma di euro
3.510,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per
legge.

Così deciso il 19 dicembre 2017

ritenuta congrua, di euro 2.000 (duemila) in favore delle Cassa delle Ammende,

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