Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18021 del 27/01/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18021 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VERCELLI
nei confronti di:
BARDONE PAOLA N. IL 12/06/1959
avverso la sentenza n. 2238/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VERCELLI, del 11/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A t
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Uditi difens2r Avv.;

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Data Udienza: 27/01/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli ricorre per
cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, emessa, ex art. 425
cod. proc. pen., dal Gup del predetto Tribunale, 1’11-3-2014, nei confronti di
Bardone Paola, in ordine al delitto di cui all’art. 368 cod. pen. per avere
incolpato del reato di furto, nella propria abitazione, l’ex marito, Allegra Bruno,
che ella sapeva essere innocente. In Borgosesia il 5-1-2012.
2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché

calunnia,benché dalla denuncia presentata dalla Bardone emerga la ferma
volontà di attribuire, in termini di certezza, all’Allegra la responsabilità del furto.
D’altronde l’esito negativo della perquisizione eseguita, nell’immediatezza del
fatto, a carico dell’Allegra, costituisce un chiaro indizio dell’innocenza di
quest’ultimo. Né, in senso contrario, può essere valorizzata la circostanza che il
pubblico ministero abbia formulato richiesta di archiviazione del procedimento a
carico di Allegra non per infondatezza della notizia di reato ma soltanto sulla
base della regola di giudizio di cui all’art. 125 disp. att. cod. proc. pen..
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili
in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette
da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato
del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello
di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta, in ordine al peso
probatorio delle risultanze acquisite, dai giudici di merito bensì di stabilire se
questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano
fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente
risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole
della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. ,13-12-1995, Clarke, Rv.
203428).
1.1. Nel caso di specie, il Gup ha posto in rilievo che, a seguito della denuncia
sporta dalla Bardone, in cui quest’ultima accusava l’ex marito, Allegra Bruno, del
reato di furto di alcuni preziosi, avvenuto all’interno della propria abitazione,

2

ingiustificatamente il giudice ha ritenuto l’insussistenza del dolo del reato di

venne espletata una perquisizione nei confronti dell’Allegra, con esito negativo. Il
pubblico ministero chiese quindi l’archiviazione nei confronti di quest’ultimo, non
disponendo di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Tuttavia, sul piano
dell’elemento oggettivo, il Gup osserva come l’archiviazione del procedimento,
in mancanza di ulteriori risultanze, non valga a sancire automaticamente
l’innocenza dell’Allegra. Così come sul piano dell’elemento psicologico, manca la
prova del dolo del reato di calunnia. Né – precisa il Gup – vi sono elementi per
ritenere che l’istruttoria dibattimentale possa implementare il quadro probatorio.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza è dunque enucleabile una

accurata analisi della regiudicanda, avendo il giudice attentamente vagliato
tutte le risultanze ed essendo pervenuto alla decisione attraverso un itinerario
logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e
sulla base di

apprezzamenti di fatto

non qualificabili in termini di

contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né
la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni
probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la
conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con
una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di
legittimità (Sez. U. 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767).
3. D’altronde, gli epiloghi decisori dell’udienza preliminare in ordine ai casi che
risultano,allo stato degli atti, aperti a soluzioni alternative, si collocano nel solco
delle coordinate

tracciate dall’art. 125 disp. att. cod. proc. pen. per

l’archiviazione, come logico completamento della riforma introdotta con la legge
105/93, che ha soppresso il presupposto dell’evidenza (Sez. U. 30-10-2002,
Vottari ). La disposizione dell’art. 425, comma 3, nel testo novellato dalla I. 1612-1999 n. 479, esprime dunque l’omologazione formale della regola di giudizio
che presidia la decisione del giudice dell’udienza preliminare a quella relativa alla
decisione sulla richiesta di archiviazione. Ne deriva che l’esito liberatorio si
impone, come affermato dalla Corte costituzionale anche con la sentenza n. 71
del 1996, qualora sia fondato prevedere che l’eventuale istruzione dibattimentale
non possa fornire ulteriori, significativi apporti, al fine di superare il quadro
d’insufficienza o contraddittorietà probatoria. E’ necessario dunque parametrare
l’insufficienza, contraddittorietà o inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio, di
cui all’ art. 425, comma 3, cod. proc. pen. , all’inutilità del dibattimento (Cass.
16-11-2001, Acampora). E, nel caso in disamina, la motivazione del
provvedimento impugnato si sostanzia in un apparato esplicativo pienamente
idoneo a rendere intelligibile l’itinerario logico-giuridico esperito dal giudice e a
sostenere adeguatamente l’asserto relativo all’inutilità del vaglio dibattimentale.

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2.

L’estraneità delle censure formulate all’area della deducibilità nel giudizio di
cassazione comporta l’inammissibilità del ricorso stesso.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 27-1-2015 .

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