Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18021 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18021 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASAREALE SERGIO nato il 29/03/1964 a BARI

avverso la sentenza del 09/11/2015 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO,
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
intervenuta prescrizione.
Udito il difensore avvocato SARNO EGIDIO del foro di BARI in difesa delle parti
civili ASSOCIAZIONE AVVOCATI E PRATICANTI DI GRAVINA IN PUGLIA e
CASSANO PIETRO che, riportandosi alla memoria già depositata, conclude come
da conclusioni scritte che deposita insieme alla nota spese.

Data Udienza: 19/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in sede di
rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte, in riforma di quella del
Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura, dichiarava Casareale Sergio
colpevole dei delitti di sostituzione di persona e di falsità in scrittura privata,
riuniti per continuazione e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla
pena di mesi cinque di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale

Associazione Avvocati e Praticanti di Gravina di Puglia e Cassano Pietro.
Secondo l’imputazione, Casareale, attribuendosi falsamente il nome dell’avv.
Pietro Cassano, Presidente della predetta Associazione, aveva spedito a mezzo
raccomandata due denunce alla Procura della Repubblica di Bari,
sottoscrivendole a nome dell’avv. Cassano, ignaro di tutto.
Il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura, aveva assolto l’imputato
perché il fatto non costituisce reato; la Corte di appello di Bari aveva confermato
l’assoluzione modificando la formula in quella “perché il fatto non sussiste”.
Con sentenza del 12/3/2015, la Quinta Sezione penale di questa Corte, in
accoglimento dei ricorsi del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di
Bari e delle parti civili, aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata. La
Corte censurava le due sentenze di merito per non aver ritenuto sussistente
l’elemento soggettivo dei due reati contestati, sottolineando che l’imputato, nel
sottoscrivere falsamente le due denunce e nel presentarle alla Procura della
Repubblica sostituendosi all’avv. Cassano, aveva avuto come finalità quella di
dare maggiore autorevolezza a quanto evidenziato negli atti e di non esporsi
personalmente, “vantaggi” che rientravano pienamente nell’elemento soggettivo
contestato; la Corte riteneva sussistente l’idoneità delle condotte ad integrare il
reato di cui all’art. 485 cod. pen.; veniva censurata la scelta della Corte
territoriale di pronunciare sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto,
tenuto conto che in discussione era soltanto la sussistenza dell’elemento
soggettivo dei reati.
Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte territoriale riteneva
sussistente il concorso materiale tra i reati di cui agli artt. 485 e 494 cod. pen.
ed osservava che erano state poste in essere due condotte distinte: la
formazione delle due denunce con la falsa sottoscrizione dell’avv. Cassano e la
presentazione delle stesse all’Autorità Giudiziaria; riteneva sussistente la
correlazione tra imputazione e sentenza con riferimento al delitto di cui all’art.
485 cod. pen.; affermava l’esistenza del dolo specifico richiesto da entrambe le
fattispecie di reato, avendo Casareale perseguito il duplice vantaggio di far
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della pena, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili

indagare i presunti autori di fatti penalmente rilevanti oggetto delle denunce e di
non esporsi personalmente; ribadiva la sussistenza del reato di falsità in scrittura
privata e determinava la pena.

2. Ricorre per cassazione l’avv. Sergio Casareale, deducendo distinti motivi.
Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale.
Il decreto di citazione per il giudizio di rinvio era stato erroneamente
notificato all’avv. Vittorio Michele Anelli, che era stato sostituito da nuovo

Corte di appello di Bari il 21/8/2015.
Il dibattimento in sede di rinvio si era svolto in assenza del difensore di
fiducia dell’imputato e nella contumacia di questi, con la conseguenza che il
procedimento e la sentenza erano affette da nullità insanabile; né la nomina di
un difensore di ufficio poteva sanare la omessa citazione di quello di fiducia.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale,
deducendo, in particolare, l’inesistenza del delitto di falsità in scrittura privata ex
art. 485 cod. pen. per assenza del suo elemento materiale.

In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per la mancata
applicazione del disposto dell’art. 49 cod. pen. in relazione al delitto di falsità in
scrittura privata.

In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge per inesistenza
dell’elemento materiale del reato di sostituzione di persona.
Il reato di cui all’art. 494 cod. pen. si caratterizza per l’elemento materiale
dell’induzione in errore: nel caso di specie, l’induzione in errore degli inquirenti
non vi era stata, poiché gli stessi, nel corso dell’attività di identificazione del
denunciante e di conferma della denuncia scritta, avevano potuto subito
verificare che il reale autore delle denunce non era l’avv. Cassano ma altro
soggetto, poi individuato nell’avv. Casareale.
Non era ipotizzabile nemmeno un danno per l’avv. Cassano o per gli
inquirenti: il primo, dopo il disconoscimento della firma, non correva alcun
pericolo di rispondere di calunnia rispetto ai soggetti denunciati, sia perché di
tale reato avrebbe potuto rispondere l’autore materiale della denuncia,sia perché
i fatti denunciati erano veri. Il ricorrente richiama la motivazione della prima
sentenza di appello sul punto.

In un quinto motivo il ricorrente deduce, in via subordinata, violazione

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difensore come da comunicazione del 17/8/2015,pervenuta alla Cancelleria della

dell’art. 131 bis cod. pen..
Viene sottolineato, in particolare, che la Corte aveva condannato l’imputato
al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per una cifra simbolica (euro
1), a dimostrazione della particolare tenuità del fatto; viene, quindi, censurata la
valutazione di gravità delle condotte illecite esposta nella motivazione della
sentenza impugnata.

3. Il ricorrente ha depositato motivi nuovi, con cui deduce violazione dell’art.
533, comma 1, cod. pen. e vizio della motivazione.

pronunciata dal giudice di primo grado senza procedere alla rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale.
Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva attribuito una diversa valenza
alle dichiarazioni rese dall’imputato e dai testi escussi, accreditando
esclusivamente la versione dei fatti fornita dalla parte civile e trascurando quella
del teste a discarico avv. Grazia Lagreca, giungendo, così, a conclusioni erronee
come quella relativa alla volontà di Casareale di non esporsi di persona, smentita
dalla presentazione di una denuncia a propria firma.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione del principio di
correlazione fra accusa e sentenza con riferimento alla contestazione relativa
all’art. 485 cod. pen. avvenuta in udienza e in maniera incompleta, non essendo
stato indicato il dolo specifico richiesto dalla norma.
Il Giudice aveva integrato l’imputazione, individuando, per la prima volta, il
fine della condotta nella volontà dell’imputato di non esporsi personalmente, così
violando l’art. 521 cod. proc. pen.; né la concessione del termine a difesa era
rilevante quanto a questo vizio.

In un terzo motivo, il ricorrente segnala l’intervenuta depenalizzazione del
delitto di cui all’art. 485 cod. pen..

In un quarto motivo viene dedotta la prescrizione del reato contestato di cui
all’art. 494 cod. pen., compiutasi il 7/12/2015.

4. Le parti civili Associazione Avvocati e Praticanti di Gravina di Puglia e avv.
Pietro Cassano hanno depositato memoria.
Con riferimento alla eccepita nullità per omesso avviso al nuovo difensore, le
parti civili osservano che la Cancelleria della Corte di appello di Bari aveva
riferito di non avere mai ricevuto la nomina del nuovo difensore; del resto, le

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La sentenza di appello aveva ribaltato la sentenza di assoluzione

ricevute postali attestavano solo il ricevimento di una lettera e non il suo
contenuto; ciò faceva sorgere dei dubbi, tenuto conto che il ricorrente non aveva
mai precisato di avere spedito la nomina a mezzo di piego raccomandato.
Le parti civili rilevano che la nomina dell’avv. Lagreca era irregolare, in
quanto la stessa era stata assunta come testimone nel processo e non poteva
quindi assumere la qualità di difensore dell’imputato, come disposto dall’art. 51
del Codice deontologico forense, da ritenersi norma integrativa del codice di
procedura penale.
Si sottolinea, poi, la prevalenza della prescrizione sulla causa di nullità con

Con riferimento agli altri motivi di ricorso, le parti civili negano la
sussistenza dei presupposti per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,
rilevano la inammissibilità del motivo sulla inesistenza del reato di cui all’art. 494
cod. pen. nel suo elemento materiale, in quanto già valutato nella sentenza di
annullamento pronunciata da questa Sezione 3 ed eccepiscono l’inammissibilità del
motivo relativo alla omessa applicazione dell’art. 131 bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’intervenuta depenalizzazione dell’art. 485 cod. pen. impone
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al delitto di
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falsità in scrittura privata con la formula “perché il fatto non ..osliluis-Let reato”.

D’altro canto, il delitto di cui all’art. 494 cod. pen., alla data odierna,’ è
prescritto, cosicché, non potendosi ritenere il ricorso inammissibile né
manifestamente infondato, deve essere data prevalenza all’obbligo di
dichiarazione immediata di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen. (tra le tante, Sez. 2, n. 10515 del 12/12/2014 – dep. 12/03/2015,
Tiberi, Rv. 262568).
In effetti, se il primo motivo di ricorso appare infondato, atteso che le
ricerche effettuate non hanno fornito la prova che la nomina dell’avv. Lagreca sia
effettivamente pervenuta alla Corte di appello di Bari (l’intestazione della
sentenza dà atto della revoca del avv. Anelli, ma la fonte di conoscenza era una
comunicazione dello stesso avv. Anelli), i motivi attinenti al merito dei due reati
non possono considerarsi manifestamente infondati: si deve, d’altro canto,
tenere conto che, essendo stato l’imputato assolto in primo grado e con la prima
sentenza di appello, si tratta della prima impugnazione dallo stesso proposta,
anche con l’esposizione di motivi di diritto riguardanti le fattispecie incriminatrici,
l’art. 49 cod. pen. nonché le norme processuali concernenti la contestazione

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conferma delle statuizioni civili.

tardiva del delitto di cui all’art. 485 cod. pen. e la mancanza di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale da parte del giudice di appello.

2. Ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione deve essere
rigettato, con conferma delle statuizioni civili.

In effetti, i motivi di ricorso concernenti il delitto di cui all’art. 494 cod. pen.
sono infondati.
Si deve sottolineare che il ricorrente non contesta l’avvenuta sostituzione di

impugnata – di un consenso dell’avv. Cassano all’utilizzo del suo nome e alla
falsificazione della sua firma per la presentazione delle denunce.

Per quanto concerne l’idoneità della condotta posta in essere dal ricorrente a
indurre in errore gli inquirenti, la sentenza impugnata ricorda che già la sentenza
di annullamento di questa Corte aveva affermato che integra la fattispecie
criminosa qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all’agente, da parte
del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui
la legge attribuisce specifici effetti giuridici e che, quindi, per l’integrazione del
delitto, era sufficiente la formazione delle denunzie con le firme false e la loro
trasmissione alla Procura della Repubblica, con conseguente inganno degli
inquirenti sul reale autore delle stesse: sono, quindi, infondati il terze e il quarto
motivo di ricorso.

Quanto al danno subito dall’avv. Cassano, la sentenza impugnata ne tratta
alla pag. 14 dimostrando eloquentemente che danno vi fu, ed effettivo, tenuto
conto del prestigio della persona offesa e del suo ruolo rappresentativo degli
Avvocati di Gravina in Puglia.

Tenuto conto della cifra simbolica chiesta dalle parti civili a titolo di
risarcimento del danno, la condanna a tale risarcimento non può che essere
confermata, con ulteriore condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di
costituzione e difesa delle predette pari civili nel presente grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo A è
estinto per prescrizione e perché il fatto di cui al capo B non è previsto dalla
legge come reato.

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persona e non ripropone nemmeno la tesi – ampiamente smentita dalla sentenza

Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese del presente grado del giudizio a favore delle parti civili, Associazione
Avvocati e Praticanti di Gravina in Puglia e Cassano Pietro, che liquida nella
complessiva somma di euro 4.212,00 (quattromiladuecentododici) per onorario
di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per
legge.

Così deciso il 19 dicembre 2017

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