Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18020 del 24/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18020 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DE TOMMASI GIOVANNI nato il 03/01/1960 a CAMPI SALENTINA
TOMASI PAOLO nato il 31/08/1977 a CAMPI SALENTINA

avverso la sentenza del 11/01/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI

che h a-carrcluscrpw,,r
Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
per DE TOMMASI GIOVANNI, limitatamente alla richiesta di continuazione e
rigetto nel resto. Rigetto del ricorso di TOMASI PAOLO.
Udito il difensore
L’avvocato PALAZZO MICHELE del foro di LECCE in difesa di TOMASI PAOLO
conclude inistendo nell’accoglimento del ricorso.
L’avvocato MASSARI LADISLAO del foro di BRINDISI in difesa di DE TOMMASI
GIOVANNI conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone
l’accoglimento.
L’avvocato SAVOIA ANTONIO del foro di LECCE in difesa di DE TOMMASI

Data Udienza: 24/10/2017

GIOVANNI conclude insistendo nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’assise di Lecce, con sentenza in data 8/1/2015, dichiarava tra gli
altri Giovanni De Tommasi colpevole dei delitti ascritti:
– ai capi B ed F, limitatamente all’omicidio di Valerio Colazzo, posto in essere
esplodendo più colpi di pistola calibro 7,65 e di fucile;
– ai capi L e M relativamente il primo all’omicidio di Corigliano Giovanni e il
secondo di Donato Erpete, esplodendo più colpi da arma da fuoco nella esecuzione del
primo delitto e sparando all’indirizzo della vittima nella seconda con un mitra calibro 9

aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con nnod. nella L. 12
luglio 1991, n. 203, con la premeditazione

lo condannava alla pena dell’ergastolo

con isolamento diurno per la durata di anni due.
Improcedibile per prescrizione era ritenuto, nei suoi confronti, il tentato
omicidio di Fema Cristina, di cui al capo F.
Dichiarava, altresì, Paolo Tomasi colpevole dei delitti ascritti di cui:
– al capo D, relativamente al tentato omicidio di Polito Francesco ponendo in
essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, con l’esplosione
di colpi di Kalashnikov, evento non verificatosi per essersi gli esecutori allontanati
credendo di aver provocato la morte della vittima;

al capo D1 relativo alla condotta di porto del kalashnikov impiegato per il

delitto
– al capo AB relativo al tentato omicidio del Notaro Sergio all’indirizzo del quale
erano esplosi più colpi d’arma da fuoco calibro 7,65 e 9×21 che non lo attingevano per
la pronta fuga posta in essere. Unificati i fatti per la continuazione, lo condannava alla
pena di anni diciotto di reclusione, oltre statuizioni accessorie.
La Corte territoriale ricostruiva le ragioni che avevano indotto ad emettere la
relativa statuizione.
1.1. La Corte d’assise d’appello di Lecce, con sentenza in data 11/1/2016, in
riforma della decisione indicata assolveva De Tommasi Giovanni dal delitto di cui al
capo B, per non aver commesso il fatto e Tomasi Paolo dai delitti di cui ai capi D e D1
perché il fatto non sussiste. Riduceva indi la pena inflitta al De Tommasi per i delitti di
cui ai capi Fe M a quella dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi otto. Unificato
il reato di cui al capo AB a quelli giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Lecce del 20/2/2003, irrevocabile il 12/7/2007,
rideterminava la pena inflitta al Tomasi Paolo, con riguardo al reato indicato, in quella
dell’isolamento diurno per la durata di mesi sei, in aumento rispetto all’ergastolo già
inflitto con l’indicata decisione in cosa giudicata.
1.2. I giudici

territoriali hanno ricostruito l’omicidio di Valerio Colazzo

richiamando il contributo narrativo offerto dal:
2

e un fucile calibro 12 e, unificati i fatti ex art. 81 cpv. cod. pen., esclusa la circostanza

- Torna che affermava di essere stato parte del gruppo di fuoco che aveva
eseguito il delitto unitamente a De Tommasi, Gagliardi e Ciro Bruno, per vendicare
l’omicidio del fratello del De Tornasi stesso, Ivo;
– Cagnazzo Maurizio, che non aveva incluso nel gruppo di fuoco il Gagliardi e
aveva riferito un movente sovrapponibile;
– Macchia Alessandro che, tuttavia, offriva dati non coincidenti. Aveva in
particolare assistito in carcere all’aggressione del Torna da parte di Fema Salvatore,
fratello della compagna del Colazzo, Fema Cristina. Il movente era, altresì, diverso

De Tommasi. Il gruppo di fuoco era stato composto dal Torna e dal Nigro; il De
Tonnmasi era stato il mandante del delitto e i fatti, affermava la fonte, erano stati
appresi dal Toma, durante in periodo di detenzione comune.
Quanto all’omicidio di Erpete Donato era valorizzata la dichiarazione di Torna
Dario che ne riconduceva la causale alla faida in atto e alla vicinanza al gruppo
contrapposto del Tornese. La sua conoscenza derivava dal racconto fattogli dal De
Tommasi stesso, al momento del rientro dall’esecuzione. Dichiarazioni sostanzialmente
convergenti avevano reso il Cagnazzo e Spagnolo Gianfranco.
Pur ricostruiti i particolari attraverso la celebrazione del giudizio Gianfreda +
76, era da escludere secondo la Corte territoriale un pericolo di inquinamento della
fonte poiché essa era parte del gruppo del De Tommasi.
Quanto al capo AB la Corte territoriale ha ricostruito il tentato omicidio in danno
di Notaro Sergio ponendo a fondamento il racconto del Toma, ritenuto degno di
attendibilità. Costui era invero libero al momento dei fatti e reggente del gruppo
mafioso. Era a conoscenza delle attività poste in essere dal medesimo Notaro nel
territorio di Squinzano e aveva reso una versione coerente dei fatti. Anche il racconto
di Palazzo Adriano, che aveva appreso gli eventi dal Tomasi e dal di lui padre, portava
ad acquisire il particolare che il Notaro con l’arresto del Torna si era rifiutato di
consegnare la percentuale sulle rapine e gli affari illeciti gestiti. Il Tonnasi si era,
dunque, portato dal Notaro per riscuotere quanto preteso e al suo indirizzo erano stati
esplosi colpi d’arma da fuoco. A quel gesto era, pertanto, seguito il tentativo di
omicidio del medesimo Notaro.
2. Ricorre per cassazione De Tommasi Giovanni e lamenta quanto segue.
2.1. Si duole della nullità della decisione per la violazione degli artt. 64 comma
3 bis, 512, 526 cod. proc. pen. in relazione all’art. 26 comma 2 I. 63/2001 e deduce
l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Cagnazzo Maurizio
e Cirfeta Cosimo.
La difesa aveva eccepito l’inutilizzabilità per un duplice aspetto. Il primo era
relativo alla avvenuta acquisizione delle dichiarazioni dei collaboratori per
sopravvenuto decesso, ex art. 512 cod. proc. pen., iniziativa che si poneva in
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avendo il Colazzo posto in essere un’estorsione in danno di un commerciante vicino al

contrasto con l’art. 6 comma 3 lett. d) CEDU, norma che prevede il diritto di ogni
accusato di interrogare o far interrogare i testimoni a carico.
La giurisprudenza aveva affermato che le dichiarazioni predibattimentali, rese
in assenza di contraddittorio e pur legittimamente acquisite, non avrebbero potuto
fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione di penale responsabilità.
Le dichiarazioni dei due collaboratori erano l’asse portante del processo
costituendo unico riscontro a quanto affermato dal collaboratore Tonna Dario.
D’altro canto all’indomani dell’entrata in vigore della legge 63/2001 non era

in fase di indagini si sarebbe dovuto rinnovare l’esame dei soggetti con i dovuti
avvisi.
Le dichiarazioni dei collaboratori erano state acquisite al processo ex art. 512
cod. proc. pen. per il sopravvenuto decesso dei dichiaranti. Tuttavia, esse erano
allegate all’informativa del 2003, epoca in cui entrambe le fonti erano in vita ed era
entrata in vigore la legge di attuazione del giusto processo, con la conseguenza che si
sarebbe dovuto procedere al rinnovo dei relativi esami. Né sarebbe valsa l’obiezione
secondo cui non vi era un “contenitore processuale” in cui inserire le dichiarazioni
stesse, poiché il procedimento non era ancora sorto, giacché erano pendenti e in corso
di celebrazione altri giudizi in cui le dichiarazioni stesse erano impiegate.
Risultava, pertanto, illegittimo il richiamo all’art. 512 cod. proc. pen. e
l’inserimento dei verbali nel fascicolo. Ciò perché le dichiarazioni dei collaboratori
Cagnazzo e Cirfeta, al momento dell’avvio delle indagini, erano già affette da
inutilizzabilità cd. patologica.
2.2. Con il secondo motivo si impugna il capo F della sentenza relativo
all’omicidio di Valerio Colazzo. Si deduce l’erronea valutazione delle dichiarazioni dei
collaboratori e il vizio di motivazione. Le versioni di Macchia e Cagnazzo risultavano
inconciliabili sul delitto e non erano suscettibili di incrocio con quanto affermato
dall’altro dichiarante, Torna. In realtà il secondo giudice non aveva creduto né a
quest’ultimo, né al Cagnazzo ed aveva ritenuto maggiormente attendibile il Macchia,
che aveva escluso il De Tommasi dal gruppo di fuoco, affermando che avevano agito
Dario Torna e Antonio Nigro.
Il Torna, si annota, non era affidabile. Ciò perché dopo la scelta collaborativa
aveva accusato il De Tommasi, difformemente da quanto aveva confidato al Macchia,
durante un periodo di detenzione comune e aveva indicato una causale del delitto
diversa da quella riferita al Macchia stesso.
La Corte di merito era stata contraddittoria. Aveva creduto al medesimo
Macchia sul movente, così non aderendo al Torna, ma aveva recuperato l’attendibilità
di costui, in relazione al gruppo di fuoco.

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stato osservato il disposto dell’art. 26 comma 2 I. cit secondo cui per il procedimento

L’irragionevolezza era evidente, proprio nella ricostruzione del ruolo del De
Tommasi nell’omicidio.
L’accusa aveva

ritenuto costui mandante ed esecutore, valorizzando le

dichiarazioni del Torna (gli altri concorrenti erano stati Bruno Ciro e Gagliardi Pino). La
morte era stata decretata per vendetta: la vittima era fratello di Roberto Colazzo, a
sua volta vicino a Polito Francesco Antonio, che si riteneva coinvolto nell’uccisione di
De Tommasi Ivo, fratello dell’imputato odierno.
La Corte d’assise d’appello aveva ritenuto che il delitto si ricostruisse attraverso

riscontravano vicendevolmente. Tuttavia, non aveva considerato che il Torna fosse
fonte di riferimento (unitamente all’imputato) del Macchia e del Cagnazzo, dato
obiettivo che non permetteva il riscontro reciproco tra i

de relato e che apriva al

meccanismo della circolarità della prova, là dove tra l’altro il Macchia stesso aveva
ritenuto il coinvolgimento del De Tonnmasi, sulla scorta di una mera presunzione e in
ragione della posizione di vertice che assumeva nel contesto gruppo mafioso.
2.3. Con il terzo motivo si impugna il capo M, relativo all’omicidio di Erpete
Donato e si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione.
La difesa, si assume, aveva evidenziato come il racconto del Toma fosse
sovrapponibile a quanto riferivano Macchia e Cagnazzo e aveva spiegato come tutti
avessero partecipato e fossero a conoscenza delle risultanze del giudizio Gianfreda
+76, in cui entrambi avevano reso dichiarazioni sull’omicidio di Martella e avevano,
altresì, reso dichiarazioni sul delitto Erpete. Lo stesso Torna conosceva i risultati della
perizia balistica, elemento che non si sarebbe potuto porre a riscontro della sua
attendibilità e, prima ancora, dato che avrebbe compromesso la valutazione di
autonomia delle dichiarazioni e di intrinseca credibilità.
2.4. Con il quarto motivo si afferma la violazione di legge e il vizio

di

motivazione in relazione alla circostanza aggravante della premeditazione. Gli omicidi
erano stati ritenuti aggravati ex art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen., valorizzando la
portata del movente. Tuttavia, lamenta il De Tomnnasi non si era spiegato quando
avesse avuto genesi detto movente, rispetto all’esecuzione del delitto. Ciò perché si
era prediletta una logica del “movente di genere”, senza operare specificamente uno
scrutinio che afferiva ai singoli omicidi.
2.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione di legge e dell’art 61 comma
1 n. 1 cod. pen. oltre al vizio di motivazione. L’omicidio Colazzo era nato dalla
necessità di vendicare la morte del fratello dell’imputato. Movente siffatto non avrebbe
mai potuto integrare, a giudizio del ricorrente, secondo gli insegnamenti della Corte di
legittimità, l’aggravante per il profilo del motivo futile.
Egualmente insussistente per il delitto di cui al capo M risultava il motivo
abietto.
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le dichiarazioni del Torna, del Macchia e del Cagnazzo, dichiarazioni autonome e che si

2.6. Con il sesto motivo si lamenta la mancata risposta alla richiesta di
applicazione del regime della continuazione tra i fatti giudicati nella presente sentenza
e quelli già giudicati a carico del ricorrente e il vizio di motivazione in ordine al diniego
delle circostanze attenuanti generiche.
2.6.1. Quanto all’invocato riconoscimento della continuazione era fuori
discussione che tutti i delitti si inscrivessero in un programma ben preciso, alimentato
dalla finalità di affermare la supremazia mafiosa del gruppo sul territorio.
2.6.2. Il secondo aspetto, afferente alla dosimetria sanzionatoria, al pari

essendosi la Corte territoriale limitata a negare le invocate circostanze attenuanti
generiche e a confermare la sanzione inflitta senza addurre una spiegazione
appagante.
3. Ricorre per cassazione Tomasi Paolo, a mezzo del difensore di fiducia e
lamenta quanto segue.
3.1. Con il primo motivo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione.
In particolare lamenta la violazione degli artt. 192 comma 3 cod. proc. pen. 56, 575
577 n. 4 e 61 n. 1 cod. pen. e 1, 4 e 7 I. 895/1967, oltre che dell’art. 7 D.L. 13
maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203.
La sentenza impugnata aveva erroneamente valutato le dichiarazioni del
collaboratore Toma Dario ritenendo, al pari, che avessero valenza di riscontro esterno
quelle di Palazzo Adriano, Marra Ivano e Cerfeda Filippo.
Torna Dario aveva affermato di aver, in definitiva, incaricato durante la sua
detenzione Tomasi Paolo di riscuotere una somma di denaro che il Luperto doveva al
clan come quota, avendo costui guadagnato una cifra rilevante, attraverso l’emissione
di fatture per operazioni inesistenti. Le dichiarazioni successive del Toma erano frutto
di conoscenze indirette. I fatti gli erano stati riferiti da terzi (Margarito o Quarta).
Aveva appreso che il Tomasi si era recato a casa del Notaro, per assolvere
all’incombente e Luperto Nicola aveva tentato di sparargli senza riuscirvi, perché la
pistola si era inceppata. Il Tomasi era, tuttavia, riuscito a fuggire e aveva eseguito un
attentato contro il Notaro, esplodendo dei colpi verso l’abitazione o la sua persona. Il
collaboratore non ricordava quel particolare. Per il Torna, fonte de relato, debitore
dell’associazione era Luperto Nicola per la truffa relativa alla emissione di fatture per
operazioni inesistenti e si trattava di dichiarazioni in contrasto con quanto avevano
ritenuto i giudici di merito, che avevano considerato debitore il Notaro (mentre il
Luperto era solo colui che era incaricato di dare il denaro) ed erano, altresì, in
contrasto con quanto detto dagli altri dichiaranti. Costoro, confermata la posizione di
merito del Notaro avevano collegato la causale del delitto alla gestione dell’usura. Il
difetto di motivazione era palese sia per il profilo dell’attendibilità intrinseca della
fonte, sia per il profilo afferente i riscontri esterni.
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rimesso alla valutazione del giudice d’appello, era rimasto privo di una risposta valida,

Palazzo Adriano aveva, invero, riferito che l’attentato si legava al rifiuto del
Notaro di consegnare il corrispettivo delle rapine all’organizzazione. Si trattava di fatti
che il dichiarante stesso aveva appreso dal Tornasi e alcun riferimento v’era alla truffa
consumata dal Luperto in relazione alla quale il Toma aveva richiesto duecentomilioni.
Né vi erano stati riferimenti all’incontro tra Tomasi e Luperto durante il quale
quest’ultimo aveva tentato di sparare al primo.
Egualmente le dichiarazioni di Marra Ivano erano generiche e superficiali e,
peraltro, provenivano da un soggetto che non apparteneva al clan camorristico. Esse,

Cerfeda Filippo anche aveva saputo da Tomasi Paolo che si era trovato il
pretesto per chiedere il pagamento di una tangente al Notaro. Anche il riferimento ai
fiori e ai lumini sotto il tabacchi del Luperto non valeva a riscontrare la dichiarazione
d’accusa per il profilo inerente il concorso dell’imputato nel fatto. Quel rinvenimento
riscontrava il fatto, ma non aveva portata individualizzante per la posizione del
Tonnasi. Tutte le dichiarazioni del Palazzo, del Marra e del Cerfeda erano de relato e
provenivano dalla medesima fonte (il Tomasi, appunto). La questione era stata posta
ai giudici d’appello che avevano motivato richiamando quanto detto in primo grado
senza, appunto, dare risposta alle doglianze difensive.
3.2. Con il secondo motivo si duole il ricorrente della violazione degli artt. 56,
575 e 577 cod. pen. oltre che della mancanza di motivazione. La Corte territoriale
aveva omesso di rispondere alla questione ulteriore prospettata con l’atto di appello
relativa alla qualificazione del fatto e alla sua rispondenza ad un delitto contro la
persona o contro le cose e nella prima ipotesi aveva omesso di considerare se
ricorresse effettivamente l’omicidio tentato o il delitto di lesioni tentate con l’uso
dell’arma.
Sia quanto detto dal Torna che le affermazioni del Marra non permettevano di
ritenere raggiunta la prova sul punto e la Corte territoriale era incorsa nel vizio di
motivazione mancante.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso del De Tommasi Giovanni è fondato limitatamente al capo F
(omicidio di Valerio Colazzo) e la sentenza va nella parte relativa annullata con rinvio
per nuovo giudizio. Sono infondati gli altri motivi dedotti nel suo interesse con le
precisazioni che si passa ad esporre.
1.1. La difesa, richiamato l’art. 26 comma 2 I. 63/2001, ha

dedotto

l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Cagnazzo Maurizio
e Cirfeta Cosimo, per due ordini di motivi.
Si assume, in sostanza, che l’acquisizione delle dichiarazioni dei collaboratori
per sopravvenuto decesso, ex art. 512 cod. proc. pen., sia stata iniziativa in contrasto

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pertanto, non valevano a offrire riscontri validi.

con l’art. 6 comma 3 lett. d) CEDU, che prevede il diritto di ogni accusato di
interrogare o far interrogare i testimoni a carico.
Per altro verso, entrata in vigore la legge 63/2001, non era stato osservato il
disposto dell’art. 26 comma 2 I. cita norma del quale in fase di indagini si sarebbe
dovuto rinnovare l’esame dei soggetti con i dovuti avvisi.
In particolare le dichiarazioni dei collaboratori erano state acquisite al processo
ex art. 512 cod. proc. pen., in ragione del decesso dei dichiaranti. Si trattava di un
compendio narrativo, tuttavia, allegato all’informativa del 2003, epoca in cui erano in

(sul cd. giusto processo) si sarebbe dovuto procedere al rinnovo dei relativi esami,
come prescritto, tra l’altro, dalla disposizione transitoria di cui all’art. 26 comma 2 I.
63/2001.
Le questioni prospettate postulano l’esatta definizione del regime delle
dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia, dovendosi appurare lo statuto
giuridico cui sottoporre il relativo portato narrativo. La difesa, in sostanza, ritiene che i
verbali dichiarativi sarebbero in contrasto insanabile con il sistema introdotto dalla
legge sul

giusto processo e, pertanto, pur essendosi formalmente verificata in fatto

la condizione legittimante di cui all’art. 512 cod. proc. pen. non risulterebbero,
tuttavia, acquisibili quei verbali al fascicolo dibattimentale, per sopravvenuta
irripetibilità. Ciò perché l’art. 512 cod. proc. pen. troverebbe applicazione a fronte di
dichiarazioni geneticamente utilizzabili e non nei casi in cui si tratti di dichiarazioni

ab

origine viziate e, pertanto, non recuperabili al regime di impiego previsto dal sistema,
in deroga alla regola del contraddittorio, anche là dove risulti il sopravvenuto decesso
dei dichiaranti.
Nella specie per acquisire i verbali con l’impiego processuale della norma
anzidetta (art. 512 cod. proc. pen.) si sarebbero dovuti rinnovare, essendovene la
possibilità, i rispettivi esami ai sensi dell’art. 26 comma 2 I. 63/2001 e nella
congiuntura temporale successiva all’entrata in vigore della norma indicata.
L’impostazione non è condivisibile.
Il regime introdotto dall’art. 26 della legge 1 marzo 2001, n. 63, di attuazione
del giusto processo, si preoccupa di assicurare -a fronte delle regole neointrodotte
sulla formazione della prova e in ragione delle diverse posizioni assunte dai
dichiaranti- un sistema il più possibile coerente e conforme alle regole ispiratrici
della novella e ai principi costituzionali.
Pur nell’anzidetta logica, tuttavia, non è stato messo in discussione il criterio
del tempus regit actum, né si è inteso introdurre una disposizione che avesse l’effetto
di travolgere retroattivamente le dichiarazioni già rese e venute in essere nel regime
normativo previgente e in conformità a esso, così incidendo irrazionalmente il principio
;A,
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vita entrambi i propalanti, di guisa che, dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta

di non dispersione del materiale probatorio, acquisto conformemente allo statuto
giuridico vigente nel momento della sua formazione.
Contrariamente, il legislatore, in attuazione del principio del tempus regit
actum, ha confermato la regola secondo cui le dichiarazioni accusatorie su fatti che
concernono la responsabilità di altri, rese anteriormente all’entrata in vigore della
legge 1 marzo 2001, n. 63 sul cd. “giusto processo”, nel corso delle indagini, non
possono considerarsi intrinsecamente inutilizzabili in quanto non precedute
dall’avvertimento di cui al comma 3 lett. c) del nuovo art. 64 cod. proc. pen., perché

del medesimo articolo, in forza del principio “tempus regit acturri’ stabilito dall’art. 26
comma 1 legge n. 63 del 2001, non sono applicabili alle dichiarazioni rese
anteriormente dall’indagato. Allo stesso modo, non è applicabile la disposizione
transitoria di cui al comma 2 del citato art. 26, che prevede la rinnovazione
dell’esame” dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis cod. proc. pen. con le nuove
formalità, in quanto trova applicazione solo nel caso in cui il procedimento si trovi
ancora nella fase delle indagini preliminari; ne’ sono applicabili le previsioni dei commi
3 e 4 del medesimo art. 26 che, riferendosi indistintamente alle pregresse
dichiarazioni predibattimentali dei coindagati e delle persone informate sui fatti,
definiscono condizioni e limiti di utilizzazione dibattimentale delle stesse, escludendo
l’immediata operatività della sanzione di inutilizzabilità alle dichiarazioni
eteroaccusatorie rese dal coindagato

(Sez. 6, n. 18610

del 27/03/2003 Ud. (dep. 17/04/2003) Rv. 225252).
Ciò significa che nella disciplina introdotta dalla norma in esame il legislatore
ha inteso modellare un regime transitorio tendenzialmente conforme ai principi della
legge di riforma richiamata e ha imposto, tuttavia, l’obbligo di rinnovazione degli
esami solo nei casi in cui i già pendendo in fase di indagini preliminari il procedinnento,si
dovesse riassumere la fonte dichiarativa, nel rispetto del nuovo statuto e in funzione
del possibile impiego che quelle dichiarazioni, rese con un quadro normativo diverso,
avrebbero potuto avere in una postuma proiezione dibattimentale. In ciò sta la
ragione dell’indicazione del presupposto che si trattasse di procedimenti in corso, in
fase di indagini preliminari. Perché trovi, pertanto, applicazione la disposizione
occorre un procedimento iscritto, per una determinata regiudicanda, che si trovi
ancora nella relativa fase investigativa (anteriore all’esercizio dell’azione penale). In
questa logica il legislatore ha, appunto, distinto i processi penali “in corso” di cui al
comma 1 della norma anzidetta (art. 26 comma 1 I. cit.) e quelli ancora pendenti in
fase di indagini preliminari. L’obbligo di rinnovare l’esame dei soggetti indicati
nell’art. 64 e 197 bis cod. proc. pen. è, dunque, un dovere del P.M. solo nei
procedimenti iscritti e pendenti, funzionali al possibile impiego processuale delle
dichiarazioni stesse. In questa logica si spiega anche il riferimento ai soggetti indicati
9

tale disposizione e la conseguente previsione di inutilizzabilità di cui al comma 3-bis

nell’art. 197 bis cod. proc. pen.. La norma seleziona, invero, diverse categorie di
dichiaranti caratterizzati dalla definizione delle relative posizioni con sentenza passata
in cosa giudicata. E’ chiaro che l’obbligo di rinnovare l’esame di costoro derivava nei
soli procedimenti già iscritti che avrebbero tendenzialmente prospettato la necessità
di un successivo ascolto dei dichiaranti nel contraddittorio.
Non è, dunque, nel caso in esame fuori luogo il riferimento che ha operato il
giudice di merito alla inesistenza di un “contenitore processuale” in cui inserire le
dichiarazioni, poiché il presente procedimento e in relazione al quale si discute della

Ciò posto, si intende come la questione prospettata non risulti fondata e come,
ragionando diversamente, si finirebbe oltre che per rendere

ex post inutilizzabili

dichiarazioni sorte in conformità al quadro normativo vigente, al momento della
formazione dei verbali relativi, per indurre irrazionalmente la dispersione di materiale
di prova non più rinnovabile, per cause non prevedibili e sopravvenute alla
formazione delle dichiarazioni stesse, là dove si tratta di dichiarazioni, peraltro,
conformi anche al disposto costituzionale.
D’altro canto, alcun dato risulta in contrasto con l’impiego delle dichiarazioni
indicate nel processo, in conformità a quanto prevede, appunto, l’art. 512 cod. proc.
pen. In questa prospettiva si deve annotare che la stessa disposizione costituzionale
(art. 111 Cost.) ammette che in casi eccezionali ed esattamente tipizzati si possa
derogare al principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Il sopravvenuto decesso del dichiarante, pertanto è una delle situazioni che in
fatto legittimano l’acquisizione processuale delle relative dichiarazioni.
Non constando violazione della disposizione transitoria di cui all’art. 26 I. 1
marzo 2001 n. 63, essendo stati ritualmente formati i verbali dichiarativi dei
collaboratori, in conformità al quadro vigente al momento della formazione e non
sussistendo anteriormente al decesso di costoro l’obbligo di procedere alla
rinnovazione degli esami, poiché non risultava esistente un procedimento iscritto e in
corso (dalla cui progressione sarebbe derivata la possibilità di utilizzare quelle
dichiarazioni), il prodotto narrativo non risulta né geneticamente viziato, né per cause
sopravvenute non conformi al quadro normativo di riferimento o alla disciplina
transitoria. E’, pertanto, suscettibile di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 512
cod. proc. pen. conformemente a quanto prescrive l’art. 111 Cost.
Non è,

dunque, illegittimo il richiamo all’art. 512 cod. proc. pen. e

l’inserimento dei verbali nel fascicolo

del dibattimento, non esistendo per i

collaboratori Cagnazzo e Cirfeta, al momento dell’avvio delle indagini, alcuna affezione
d’inutilizzabilità patologica dei verbali a disposizione dell’A.G., che ne pregiudicasse
l’impiego processuale.

10

relativa utilizzabilità del portato narrativo non era ancora sorto.

Né risultano appaganti i richiami ai principi convenzionali. Il diritto a
confrontarsi con l’accusatore anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’Uomo non è un diritto inderogabile. A parte i casi in cui la Corte ha
spiegato che il processo continua ad essere conforme al canone d’equità anche nelle
ipotesi di impiego di dichiarazioni unilateralmente acquisite e sottratte al
contraddittorio processuale nei casi in cui non si tratti dell’unico elemento di prova
(Corte edu 18/5/2010 Ogaristi c. Italia) ? deve osservasi che da tempo si è osservato
in giurisprudenza come l’art. 111 comma 5 Cost. e l’ad 6 CEDU risultino disposizioni

della prova e la seconda un criterio di valutazione della prova stessa, regolarmente
acquisita (S. U. 15/11/2010 n. 27918 D.F.). D’altro canto anche la regola affermata
negli arresti più recenti (Corte edu 15/12/2011 Al Kawaja e tabery c. Regno Unito)
della cd. provu_a unica e determinante, è suscettibile di realizzare una violazione
dell’art. 6 CEDU solo nei casi in cui il pregiudizio recato al diritto di difesa non sia
stato bilanciato da elementi sufficienti o da garanzie procedurali in grado di
associare l’equità del processo nel suo insieme (Sez. 6, 13/11/2013, n. 2296,
Frangiapane).
Da quanto premesso deriva che la sopravvenuta impossibilità di ripetizione
dell’esame per sopravvenuto decesso dei dichiaranti legittimava l’acquisizione
avvenuta conformemente al principio scritto nell’art. 512 cod. proc. pen. e 111 Cost.
e, per altro verso, che la valutazione delle dichiarazioni legittimamente acquisite,
poiché non in contrasto con l’art. 26 comma 2 I. 63/2001, rendeva quella
valutazione formalmente conforme al disposto dello stesso art. 6 CEDU risultando
non unica e determinante prova a carico, sia pur con le precisazioni che si andranno
a operare a breve sull’attendibilità del contenuto narrativo.
1.2. Infondato risulta, al pari, il terzo motivo con cui si contesta l’affermazione
di penale responsabilità per il capo M, relativo all’omicidio di Erpete Donato e si
lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione.
La difesa evidenzia che la convergenza del racconto del Torna, del Macchia e
del Cagnazzo trovi base comune e logico pregiudizio nella conoscenza da parte dei
dichiaranti delle risultanze del giudizio Gianfreda +76, in cui le due fonti dichiarative,
da ultimo indicate, avevano reso dichiarazioni, sull’omicidio del Martella e avevano,
altresì, interloquito sul delitto Erpete. Lo stesso Torna conosceva i risultati della
perizia balistica, di guisa che quel risultato tecnico non si sarebbe potuto porre a
riscontro della sua attendibilità, giacché avrebbe compromesso, in via generale, la
valutazione di autonomia e di intrinseca credibilità delle dichiarazioni.
La motivazione articolata sul delitto in esame è immune da censure.
Spiega il giudice territoriale come sia stato lo stesso Toma ad ammettere il
particolare anzidetto, relativo alla conoscenza dei fatti che si inserivano in quel
11

compatibili tra loro, dettando la prima una regola sulla formazione e acquisizione

contesto specifico. Non aveva né occultato quel punto, né manifestato reticenza sul
dato specifico.
Del resto, in quella congiuntura temporale il medesimo Torna, intraneo al
gruppo del De Tommasi, aveva con costui un rapporto diretto, tale da legittimarne la
delazione che costui aveva fatto, rientrato immediatamente dopo l’esecuzione
dell’omicidio.
Da questo elemento il giudice territoriale ha ritenuto che la presenza del
Torna nel gruppo del De Tommasi giustificasse la stessa sentenza di primo grado, che

Torna. Soprattutto, la conoscenza da parte di costui di particolari e di segmenti
storici che lo coinvolgevano anche direttamente e che avevano preceduto l’omicidio
escludeva che nella specie vi potesse essere stato il rischio di dichiarazioni d’accusa,
con finalità di calunnia. Il Toma ha, infatti, chiarito che avevano già tentato di colpire
la vittima, in precedenza, mentre rientrava presso il carcere di Lecce. Il collaboratore
aveva spiegato che si erano susseguite almeno due iniziative -cui aveva anche
partecipato direttamente- e che erano finalizzate all’esecuzione di quel delitto. Ha
indicato che dopo l’omicidio le armi furono portate da una persona a San Pietro
Vernotico che si occupava di punzonarle e modificarle. In quel contesto storico la
penuria di esse aveva indotto a non buttarle, ben potendo essere “ripulite” con
adeguate operazioni di modifica. Le armi stesse, dunque, furono modificate (da tale
Tonino Screti) che evidentemente non fece un buon lavoro, poiché in sede di
sequestro se ne individuò l’impiego nel delitto anzidetto.
Ebbene, i riferimenti alla conoscenza della perizia balistica -che lo stesso
Toma non ha affatto negato- non sono profili assorbenti. Il modello di ricostruzione
legale della prova nella specifica vicenda non è articolato rielaborando la dichiarazione
del Torna stesso e utilizzando come riscontro esterno ex art. 192 comma 3 cod.
proc. pen. l’esito delle indagini balistiche. Contrariamente, quel dato è richiamato
anche nella sentenza impugnata a supporto della dichiarazione e dell’attendibilità
intrinseca della fonte. I riscontri (e il profilo esterno di credibilità) sono, infatti, offerti
dalle ulteriori e convergenti dichiarazioni del Macchia e del Cagnazzo che,
contrariamente a quanto riferito dal Torna, avevano avuto come fonte di
conoscenza degli eventi altro soggetto che aveva fatto parte del gruppo esecutivo
(il Pulii), quadro d’altro canto confermato da Spagnolo Gianfranco che aveva anche
ribadito che l’episodio si inseriva nella faida in corso tra i due gruppi malavitosi.
Non vi sono, pertanto, vizi di contraddizione nella motivazione, né si ricava la
denunciata violazione di legge. Piuttosto, attraverso il motivo di ricorso si tende ad
ottenere una diversa valutazione del risultato della prova e della attendibilità delle
fonti collaborative.

12

aveva riportato le dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale dai medesimo

Vanno, dunque, respinte le doglianze articolate in parte qua ed egualmente
risultano infondate le critiche articolate sulle circolarità della prova e sulla medesima
fonte di conoscenza primaria che non ricorre nel caso in esame.
Quanto alle doglianze avanzate sulla ritenuta circostanza aggravante della
premeditazione si deve osservare che non risultano fondate. La premeditazione è,
infatti, ampiamente e correttamente motivata (cfr. fl.. 29 e 30 della decisione
impugnata), proprio valorizzando il movente del delitto Erpete, omicidio maturato
dopo la morte di Ivo De Tommasi e nell’ambito di propositi di vendetta verso gli

avevano preceduto il fatto e che non erano, tuttavia, andati a buon fine.
1.3. E’, contrariamente, fondata l’impugnazione relativa all’omicidio di Valerio
Colazzo, sul capo F della rubrica, dedotta nell’interesse del De Tommasi.
Sul delitto in esame la motivazione è decisamente carente e le versioni del
Macchia e del Cagnazzo non risultano adeguatamente scrutinate. I punti di contrasto
evidenziati dalla stessa Corte d’assise d’appello, nell’incedere motivazionale, restano
irrisolti e non sono stati rielaborati in termini tali da soddisfare i parametri di logica
coerenza che ne avrebbero permesso il riscontro reciproco, rispetto alla dichiarazione
resa dal Toma, altra fonte collaborativa, secondo quanto imposto dall’art. 192 comma
3 cod. proc. pen..
In realtà, la lettura della motivazione non permette di intendere secondo quale
criterio siano state scrutinate le dichiarazioni rese dai collaboratori e, soprattutto,
non si intende a quale tra le diverse fonti il Giudice di merito abbia inteso dare
credito, sia nella ricostruzione della spinta dichiarativa di ciascuno, sia nella tenuta
logica di quanto affermato dalle fonti medesime. Né ritiene questa Corte appagante
un approccio che dovesse valorizzare la formale convergenza sulla persona del
chiamato, là dove si sposti, nel percorso narrativo di ciascuno, non solo l’iter
commissivo, ma lo stesso ruolo del chiamato, ora introdotto tra gli esecutori materiali,
ora additato come mandante del delitto, senza dare una spiegazione plausibile e, in
primo luogo, convincente della discrasia esistente tra le distinte rappresentazioni
offerte dai chiamanti.
Nella specie la Corte territoriale, dopo aver richiamato per sintesi i nuclei
essenziali delle relative prospettazioni, ha spiegato che il Torna aveva indicato il De
Tomnnasi tra gli esecutori, unitamente a se stesso, al Gagliardi e al Bruno. Ha,
altresì, osservato come il Cagnazzo (verbale di interrogatorio del 2/7/1993) avesse
confermato che il gruppo esecutivo era composto dal De Tommasi, dal Torna e dal
Bruno. Il movente, secondo il dichiarante, come aveva riferito già il Torna, si legava
alla precedente uccisione del fratello del De Tommasi stesso, Ivo.
La sovrapponibilità dei due contributi narrativi, da cui si sarebbe inferito un
materiale dimostrativo logicamente coerente, è stata, poi, confrontata con quanto
13

esecutori e il gruppo avversario, propositi attuati con tentativi pregressi, che già

emergeva dal racconto del Macchia, racconto che era in aperta distonia con quel
patrimonio conoscitivo.
Il Macchia raccontava di uno scontro in carcere tra Fema Salvatore
(fratello della ragazza che era in auto con il Colazzo e che aveva corso il rischio di
essere attinta durante l’agguato) e lo stesso Torna, che subiva per detta ragione
un’aggressione. Lo stesso Macchia aveva riferito anche di un movente diverso da
quello indicato dal Torna e dal Cagnazzo, legandolo all’iniziativa estorsiva del Colazzo,
verso un commerciante di Campi, legato al De Tommasi.

Toma e dal Nigro su ordine del De Tommasi. Il Macchia affermava che il canale di
conoscenza fosse il Torna. Ora si indica incidentalmente (cfr. fl. 21 della sentenze
impugnata) che detta affermazione non sarebbe stata sconfessata dal Toma stesso, né
che il P.M. si sia premurato di far constare versioni contrastanti, attraverso
contestazioni, rese in precedenza dal propalante.
In questo quadro il Giudice territoriale ha ritenuto di condurre uno scrutinio
evidenziando che Bruno Antonio, in passato, aveva accusato il Torna dell’omicidio
Biscozzi e del tentato omicidio Carone, fatti da cui l’accusato era stato poi assolto.
Così, pur introdotto correttamente l’argomento d’una possibile dichiarazione ritorsiva
del Torna stesso, non sembra che quel tema sia stato risolto o affrontato con un
ragionamento immune da critiche, là dove quel dato narrativo sarebbe stato il
primo elemento essenziale da sottoporre ad attenta ponderazione, potendo incidere
sulla individuazione del numero e dei componenti il commando esecutivo. Nel
confronto tra quanto detto dal Cagnazzo e quanto affermato dal Macchia, ancora, i
giudici di merito non sciolgono il nodo problematico essenziale che caratterizzava le
relative propalazioni e le rendeva, per certi versi, inconciliabili.
Da un lato, si legge, infatti, che lo stesso Cagnazzo non risulterebbe esente da
clamorosi errori (e si richiama il proc. Aggaino +69) e, dall’altro, si adombra la
possibilità che a dire il vero sia il Macchia. Proprio richiamando le due dichiarazioni,
quelle del Toma e del Cagnazzo, si profila come possibile anche l’ipotesi della
calunnia nella dichiarazione, così tornando ad una situazione di conflitto dichiarativo
irrisolto tra le fonti narrative, conflitto non superato né approfondendo il tema
dell’attendibilità intrinseca sul dato riferito, né quello del riscontro esterno, passaggio
logicamente successivo e necessario alla tenuta critica della motivazione. Piuttosto,
la Corte d’assise d’appello nel tornare alla dichiarazione del Macchia introduce
perplessità circa la valorizzazione da parte di costui della sola posizione processuale
del De Tommasi, delineando un incedere motivazionale intriso di dubbi e privo della
certezza razionale che deve contraddistinguere la prova penale.

14

La fonte, ancora, aveva riferito che la fase esecutiva era stata realizzata dal

Né valgono i due argomenti ulteriori impiegati nel ragionamento finale dalla
Corte territoriale per risolvere il quadro dichiarativo a disposizione e fondare
l’affermazione di responsabilità del De Tonnmasi per il delitto in esame.
In primo luogo, risulta privo di valenza decisiva, a fronte di quanto premette la
stessa Corte d’assise d’appello, l’assunto secondo cui non si sarebbe potuto
commettere quel delitto senza l’avallo dell’imputato. Ciò perché, da un lato, non si è
+inteso dalla motivazione come si fosse inteso sciogliere il dubbio prospettato sul
movente del delitto, tema lasciato aperto e privo di soluzione appagante. Dall’altro

perplessità se non si spiega se e in che termini esso si sia tradotto in un mandato
specifico a compiere l’omicidio, segmento che radicherebbe la responsabilità per il
ritenuto concorso morale.
In secondo luogo, non si comprende dalla motivazione della decisione
impugnata il passaggio relativo all’episodio che si sarebbe verificato presso il carcere
di Ascoli Piceno, allorquando il Torna sarebbe stato aggredito da s Fema Salvatore e
soprattutto non si intende in che termini esso incida sul materiale offerto dal racconto
dei collaboratori, contribuendo a risolvere il problema dell’attendibilità delle fonti. Sul
punto si legge che quell’evento avrebbe fondato la chiamata di correo in danno del
De Tonnmasi, non smentita dal Torna. Si trattava, tuttavia, di un delitto maturato,
per ragioni diverse da quelle indicate dal Torna stesso al Macchia e che il Torna aveva
riferito, allorquando si sarebbe dovuto difendere dall’aggressione del Fema Salvatore.
Questa affermazione, tuttavia, non fonda una spiegazione logica che può sorreggere
la motivazione di condanna. Non si spiega, infatti, perché il Toma dovesse mentire al
Macchia e riferire qualcosa di diverso dal movente reale. Almeno i giudici territoriali
avrebbero avuto obbligo di spiegarlo, permettendo di verificare quale tenuta logica
potesse avere l’intero costrutto seguito e posto a carico dell’imputato. Diversamente
avrebbero avuto possibilità di chiarire il punto, anche chiedendolo direttamente alla
fonte e chiamandola a spiegare le ragioni di quell’atteggiamento per saggiarne la
credibilità e la razionalità logica.
Per altro verso,

poco prova il ragionamento seguito nell’interpretazione

dell’affermazione del De Tommasi stesso e, cioè, che costui aveva affermato che, pur
condividendo la cella con il Fema Salvatore, egli non aveva mai rivolto al De
Tommasi alcun rimprovero per il rischio che aveva corso la sorella nell’azione di
fuoco. Si tratta a ben vedere di argomenti labili, se non si risolve il problema
preliminare della attendibilità delle fonti dichiarative, utilizzate per la ricostruzione del
fatto, e che restano privi di solida base dimostrativa, risultando falsificabili attraverso
diversi contro-argomenti di efficacia equi-dimostrativa.
In primo luogo la Corte territoriale avrebbe dovuto chiarire quale tra le fonti
avesse detto il vero e quale avesse eventualmente asserito il mendacio, spiegandone
15

IL

perché l’avallo da parte dell’imputato, cui anche si fa riferimento, induce equivoco e

le ragioni e procedendo alla ricostruzione logica della scaturigine dell’omicidio e dei
ruoli tenuti in concreto.
La tecnica della motivazione della sentenza impugnata e il procedere perplesso
di essa se può valere in una prima fase di selezione degli elementi di prova, che
attraverso una critica di essi tende a discernere quelli che risultano veridici da quelli
che, al contrario, sono mendaci, non resiste in fase successiva allorquando il giudice di
merito è chiamato a rielaborare criticamente il quadro dimostrativo che pone come
piattaforma idonea a fondare l’affermazione di responsabilità per l’omicidio.

delle circostanze attenuanti generiche, sul motivo abietto e sul regime della
continuazione.
1.4.1. Quanto agli elementi circostanziali indicati si deve osservare che la
decisione di merito motiva sufficientemente sulle ragioni che hanno indotto a non
riconoscere le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la gravità dei delitti le
modalità commissive di essi e il ruolo di vertice assunto dal De Tommasi stesso, nella
struttura associativa. Temi di puro merito che si pretende di rimettere in
discussione attraverso il ricorso per cassazione investendo la Corte di legittimità con
argomenti estranei all’oggetto del giudizio in esame. Egualmente motivata è la
decisione sulla circostanza aggravante del motivo abietto che supporta il delitto di
omicidio in danno dell’Erpete, delitto commesso per riaffermare il potere del clan sul
territorio e per ragioni di vendetta.
1.4.2. Quanto al mancato riconoscimento del regime della continuazione deve
ritenersi che si tratti di un motivo assolutamente generico, invocandosi l’applicazione
dell’indicato regime tra i fatti giudicati nel presente processo e quelli
precedentemente giudicati a carico del ricorrente senza indicare, né quali siano gli
elementi in virtù dei quali si sarebbe dovuta ritenere l’invocata continuazione (si
evoca un generico programma associativo, senza neppure delimitare un arco
temporale di riferimento), né in primo luogo, e, soprattutto, quali sentenze in
giudicato avrebbero autorizzato il riconoscimento della stessa continuazione.
2. Il ricorso presentato nell’interesse di Tomasi Paolo è infondato e va respinto.
Non ricorre la violazione di legge, né il vizio di motivazione dedotto nel primo motivo
di ricorso.
Si duole il ricorrente della conclusione cui era addivenuta la Corte territoriale
sulle dichiarazioni del Toma Dario ritenendo, al pari, che avessero valenza di riscontro
esterno rispetto ad esse quelle di Palazzo Adriano, Marra Ivano e Cerfeda Filippo.
Il motivo di ricorso in realtà, pur richiamando la violazione di legge, rimette una
diversa valutazione del risultato della prova, in difetto di un vizio deducibile in sede di
legittimità.

16

1.4. Inammissibile è, infine, il motivo di ricorso sul mancato riconoscimento

Deve, tuttavia, escludersi sia la possibilità, per il giudice di legittimità, di
“un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti,
nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai
diversi atti ed ai motivi ad essi relativi” (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio,
Rv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789); sia la possibilità
di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
dell’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del

Si è, invero, ritenuto che, nella fattispecie, le diverse fonti collaborative si
riscontrassero vicendevolmente e che lo statuto dimostrativo di cui all’art. 192
comma 3 fosse ampiamente soddisfatto.
L’integrazione tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado, al
cospetto di una decisione di cd. doppia conforme, permette di acquisire elementi
direttamente dal primo titolo e, soprattutto, di verificare
d’appello ha ritenuto di richiamare

i punti che il giudice

facendo riferimento alla decisione di primo

grado, integrandosi la motivazione di primo e di secondo grado, secondo un modello
per cui le due decisioni costituiscono una sola entità (Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993,
dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012,
Valerio, Rv. 252615).
Toma Dario aveva affermato di aver, in definitiva, incaricato durante la sua
detenzione Tomasi Paolo di riscuotere una somma di denaro che il Luperto doveva al
clan. Si è ritenuta ininfluente, nella decisioni impugnate, la causale per la quale quel
denaro fosse in definitiva dovuto. Le diverse fonti convergevano sul fatto storico in
sé e ciò derivava dalla circostanza che ciascuno dei dichiaranti aveva attinto
conoscenza da diversi canali. Era, pertanto, indifferente che il debitore avesse
acquisito una cifra rilevante attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti
ovvero che dovesse corrispondere un corrispettivo per la gestione delle attività illecite,
trattandosi di un aspetto di valenza secondaria, apparendo significativo, secondo i
giudici di merito, piuttosto, che quel dato, che oggettivamente si concretizzava in un
debito, constasse a tutti i dichiaranti e fosse stato, in definitiva, posto a fondamento
dell’azione delittuosa in questione. Il Tonnasi, infatti, dopo l’arresto del Toma si era
recato dal Notaro, che gli aveva dato un appuntamento e in quella occasione era stato
vittima di un agguato, gesto a cui aveva inteso reagire con fermezza.
Da ciò le dichiarazioni del Palazzo che aveva appreso i fatti dallo stesso
Tomasi e dal di lui genitore; quelle del Marra, che nonostante le contestazioni aveva
in definitiva confermato il nucleo essenziale degli eventi e quelle del Cerfeda che, al
pari, aveva riferito il particolare sull’evento dei lumini confermato dalle stesse
investigazioni poste in essere.
17

L

14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

Si comprende, allora, il fondamento del ragionamento posto in essere dai
giudici territoriali, che hanno ritenuto che la convergenza anzidetta non fosse frutto di
una casuale coincidenza di dati, attinti in termini estemporanei e senza alcuna
aderenza con la realtà storica.
Non colgono, dunque, nel segno i rilievi

relativi alla circostanza che le

dichiarazioni dei Torna fossero state frutto di conoscenze indirette poiché, comunque,
hanno osservato i giudici di merito costui aveva indicato luogo e fonti da cui aveva
appreso gli eventi (spiegando che era avvenuto all’interno del carcere di Sulmona dal

delazione il Torna stesso non avesse alcun motivo per mentire o inventare un’accusa
come quella spiegata, poiché l’evento si legava alla conoscenza distinta di almeno
altre tre fonti collaborative (Cerfeda, Palazzo e Marra).
Il Palazzo, dal suo canto, aveva confermato eventi e fatti appresi direttamente
dal Tomasi e dal di lui padre, altro dato correttamente valorizzato e posto in una
logica interpretativa della vicenda con cui il ricorso non si confronta adeguatamente.
In questa cornice narrativa si intende, pertanto, come la ricostruzione dei Giudici
del merito resista alle critiche rivolte e come si tenga discosta da profili di
contraddittorietà o illogicità della motivazione.
Non decisive risultano le critiche articolate assumendo che titolare del debito
fosse il Luperto Nicola e non il Notaro, trattandosi di soggetti strettamente legati e
che, per concorde affermazione delle fonti, dovevano il denaro che avevano sempre
pagato sino a quel momento corrispondendolo sino a quando il Torna era in libertà.
Egualmente ininfluenti risultano i riferimenti al contenuto del narrato del
Palazzo Adriano e alla circostanza che costui non avesse riferito che la causale
dell’attentato fosse legata al rifiuto del Notaro di consegnare il corrispettivo delle
rapine all’organizzazione. Pur trattandosi di fatti che il dichiarante stesso aveva
appreso dal Tomasi alcun riferimento vi era alla truffa consumata dal Luperto, in
relazione alla quale il Torna aveva richiesto duecentomilioni. Né vi erano stati
riferimenti all’incontro tra Tomasi e Luperto, durante il quale quest’ultimo aveva
tentato di sparare al primo. Sul punto la Corte territoriale richiamando il
ragionamento posto in essere dal giudice di merito ha chiarito che ciascuno dei
dichiaranti si era concentrato nel suo racconto su quello che avevano
rispettivamente appreso dalle rispettive fonti. In questa logica è stata, dunque,
interpretata e verificata la dichiarazione del Palazzo stesso e nella medesima logica si
sarebbero dovute intendere, sia pur all’esito delle contestazioni le dichiarazioni del
Marra Ivano che si indicano come generiche e superficiali, ma che risultano,
contrariamente, coerenti e conformi alla stessa scaturigine di esse provenendo da un
soggetto che non apparteneva al clan camorristico.

18

Margarito e dal Quarta), ma, soprattutto hanno, chiarito che a fronte di quella

Il tema della convergenza dichiarativa e della circolarità non risulta d’altro
canto convincente e va disatteso, poiché né il Torna, né il Marra risultano fonti che
avrebbero avuto conoscenza dei fatti dal Tomasi. Del resto, lo stesso Palazzo ha
spiegato che ebbe cognizione della vicenda non solo dal Tomasi, ma dal di lui
genitore soggetto obiettivamente diverso dal figlio. La affermata e lamentata
coincidenza soggettiva dei canali di trasmissione della notizia in fase di genesi
conoscitiva, dunque, non ricorre e non risulta fondato il motivo di ricorso neppure sul
punto specifico.

artt. 56, 575 e 577 cod. pen., né di mancanza di motivazione. La qualificazione del
fatto e la sua rispondenza ad un delitto contro la persona e non contro le cose sono
nella stessa struttura logica della decisione, poiché si è ritenuto chiaramente
sussistente il delitto di omicidio tentato alla luce non delle dichiarazioni dei
collaboratori, ma della stesa deposizione della vittima (Notaro) che affermò di
essere stata destinataria dei colpi d’arma da fuoco. Alla luce della richiamata
deposizione non si sarebbe potuto ipotizzare né un delitto contro le cose, né per lo
scopo e la ragione in cui maturava il fatto e le modalità commissive un fatto tentato di
lesioni, poiché, per quanto acquisito, lo scopo dell’azione era quello appunto di
uccidere, rispondendo all’agguato che era stato ordito e tentato in danno del Tomasi,
recatosi dal Notaro in precedenza per riscuotere il denaro che pretendeva.
4. Alla luce di quanto premesso la sentenza impugnata deve essere annullata
nei confronti di De Tomnnasi Giovanni limitatamente all’omicidio di Colazzo Valerio di
cui al capo F, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte
d’assise d’appello di Lecce. Nell’annullamento sul capo di imputazione restano
assorbiti i relativi motivi di doglianza sulle circostanze. Va respinto nel resto il ricorso.
Va, altresì, rigettato il ricorso di Tomasi Paolo; segue la condanna di costui al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De Tommasi Giovanni
limitatamente all’omicidio di Colazzo Valerio di cui al capo F e rinvia per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’assise d’appello di Lecce; rigetta nel
resto il ricorso. Rigetta il ricorso di Tomasi Paolo che condanna al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017
Il consigliere estensore

Il Presidente

3.2. Anche il secondo motivo è infondato. Non consta alcuna violazione degli

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