Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1802 del 22/05/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1802 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERGAMINI MARCO N. IL 15/06/1991
avverso l’ordinanza n. 1006/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
07/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/sgyrtite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 22/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 7 luglio 2012 il G.I.P. del Tribunale di Verona ha convalidato il
provvedimento del Questore di detta città reso il 28 giugno 2012 con il quale veniva imposto a
BERGAMINI Marco, in applicazione dell’art. 6 della L. 401/89, l’obbligo di presentazione davanti
all’autorità di pubblica sicurezza in orario corrispondente allo svolgimento delle manifestazioni
sportive cui partecipa la squadra di calcio Chievo Verona. Detto provvedimento veniva
P.M. veniva depositata il 7 luglio successivo alle ore 9,30 e il relativo provvedimento di
convalida veniva emesso da parte del GIP alle ore 12,15 di quello stesso giorno,
1.2 Avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari il BERGAMINI propone
ricorso a mezzo del proprio difensore, lamentando, con unico motivo, l’erronea applicazione
della legge penale (art. 6, comma 3 della L. 401/819) per avere il Giudice delle indagini
preliminari adottato il provvedimento di convalida senza il rispetto del termine necessario
imposto dalla legge per consentire alla parte destinataria del provvedimento di predisporre le
attività difensive previste dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Con indirizzo ormai costante, questa Corte ha da tempo affermato
che la persona destinataria dell’obbligo di presentazione alle autorità di P.S. nell’ambito dei
procedimenti in tema di violenza in occasione delle competizioni agonistiche ha diritto ad
esercitare le proprie difese e a depositare eventuali memorie nel termine di 48 ore dalla
notifica del provvedimento del Questore, termine corrispondente a quello che ha a disposizione
il Pubblico ministero per inoltrare al giudice la richiesta di convalida (v. Sez. 3^ 29.1.2013 n.
18244, Banterla, Rv. 255425; idem, 15.4.2010 n. 21344, Petrella, Rv. 247275)
2. Il mancato rispetto di tale termine, che costituisce essenziale presidio del diritto al
contraddittorio rispetto ad un provvedimento che incide sulla libertà della persona, comporta
l’annullamento dell’ordinanza giudiziale senza rinvio e la conseguente perdita di efficacia della
misura imposta dal Questore (v. tra le tante Sez. 3, 10.3.2010 n. 18530 Resca, Rv 247041).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone che della presente sentenza
sia data notizia al Questore di Verona.
Così deciso in Roma 22 maggio 2013
Il Consi liere estensor
Il Presidente
notificato all’odierno ricorrente il 5 luglio 2012, mentre la richiesta di convalida da parte del