Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18019 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18019 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SIANI VINCENZO

‘Zr
sul ricorso proposto da:
CALABRIA SALVATORE nato il 14/11/1970 a ACERRA

avverso la sentenza del 18/05/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO
CANEVELLI
che ha concluso lairei- 41t.C.U w

,,f e il 4,.0

Il PG conclude per il rigetto nel ricorso.
Udito il difensore •
L’Avv. Dario Vannetiello si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria difensiva e
insiste per l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 11/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 13 novembre 2014 – 11 febbraio 2015, il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli giudicando con rito abbreviato
Salvatore Calabria lo aveva dichiarato colpevole dei due reati contestati e,
unificati i reati stessi in continuazione, nonché computata la diminuente per il
rito, lo aveva condannato alla pena dell’ergastolo, oltre pene accessorie.
Il Calabria era stato imputato di concorso (con Michele Ferrara,
successivamente deceduto, e con altre persone non identificate):

– nell’omicidio volontario di Giovanni Sodano, ucciso con una pluralità di colpi di
arma da fuoco, avvenuto in Acerra, il 1° dicembre 1996, con le aggravanti dei
motivi abietti, della premeditazione, nonché di essersi avvalso delle condizioni di
cui all’art. 416-bis cod. pen. ed al fine di agevolare l’attività e rafforzare il
prestigio dell’organizzazione camorristica facente capo a Michele Ferrara (capo
A: artt. 110, 575, 577, comma 1, nn. 3 e 4);
– nella detenzione e nel porto in luogo pubblico, nelle stesse circostanze di tempo
e di luogo di cui sopra, di un’arma da fuoco a funzionamento automatico (mitra),
da qualificarsi arma da guerra, con le aggravanti teleologica e di essersi avvalso
delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed al fine di agevolare l’attività e
rafforzare il prestigio dell’organizzazione camorristica facente capo a Michele
Ferrara (capo Al: artt. 110, 112, nn. 1 e 2, 81 cpv., 61, n. 2, cod. pen., 10, 12
legge n. 497 del 1974, 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del
1991);
– con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale.
1.1. Appellata la decisione dal Calabria, la Corte di assise di appello di Napoli
ha emesso la sentenza del 18 maggio – 27 luglio 2016 con cui ha riformato
parzialmente la sentenza impugnata dichiarando non doversi procedere nei
confronti del Calabria in ordine ai reati in materia di armi rubricati sub Al),
estinti per prescrizione, ed escludendo la circostanza aggravante della
premeditazione con riguardo all’omicidio sub A), con rideterminazione della pena
in quella di anni trenta di reclusione, la conseguente rimodulazione delle pene
accessorie e conferma nel resto.
1.2. La vicenda ha riguardato l’uccisione di Giovanni Sodano, attinto in
Acerra, alla Piazza Castello, poco prima delle ore 19:00 del 1° dicembre 1996 da
diversi colpi di arma da fuoco e giunto poi cadavere alla clinica Villa dei Fiori,
ubicata ugualmente in Acerra. Nello scacchiere criminale della zona il
pluripregiudicato Giovanni Sodano era indicato come appartenente al clan
camorristico denominato Cammurristielli, capeggiato da Gennaro Mariniello,
all’epoca detenuto.

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Non individuati nell’immediatezza gli autori del reato, l’accusa di aver
commesso l’omicidio del Sodano (altrimenti noto come ‘o ciucciaro), in concorso
con Michele Ferrara e con altri soggetti restati ignoti, era stata poi mossa nei
riguardi di Salvatore Calabria con l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal
G.i.p. del Tribunale di Napoli il 15 luglio 2013.
Tratto a giudizio e prescelta la strada del rito abbreviato, il Calabria era
stato ritenuto responsabile della complessiva fattispecie delittuosa sopra
descritta sulla base degli elementi forniti dalle dichiarazioni dei collaboratori di

Fiore, Pasquale Zito ed Antonio Di Buono, essendosi annesso precipuo rilievo a
quelle del Di Grazia, del Delli Paoli e del Messina, tutte de relato sul fatto
omicidiario, ma ritenute adeguate e convergenti sul nucleo essenziale.
Sulla prospettata inconsistenza o comunque insufficienza del quadro
probatorio di accusa aveva fatto leva il Calabria nell’atto di appello segnalando
che le svariate chiamate in reità erano tutte de relato, oltre che generiche e non
convergenti in ordine ai mandanti ed alla causale dell’omicidio, e non erano
riscontrate dagli accertamenti operati dagli inquirenti all’epoca dei fatti.
Nell’ambito del gravame egli aveva anche contestato l’evenienza delle aggravanti
della premeditazione e dei motivi abietti nonché il diniego delle attenuanti
generiche, con la susseguente richiesta, fra le altre, di acquisizione del verbale
dell’interrogatorio reso dal Calabria in data 19 aprile 2001. La Corte territoriale
ha deciso nei sensi già ricordati ripercorrendo l’analisi compiuta dal primo giudice
(pur non citando fra le fonti quella costituita dal Delli Paoli).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso uno dei difensori di fiducia di
Salvatore Calabria (avv. Dario N. Vannetiello) chiedendone l’annullamento ed
affidando il mezzo a sei motivi, oltre ad una premessa in via generale.
In tale premessa si evidenzia che la base dell’accusa era formata
esclusivamente da chiamate in reità (nessuna in correità)

de relato,

con

riferimento a fonti dirette individuate in persone decedute (ossia il Ferrara ed il
Mariniello) od a persone che l’accusa non aveva chiesto di escutere (fra cui il
Passaro, il De Rosa e il Lunardelli): rilievo, a fronte del quale la mancata istanza
della difesa di esaminare le fonti dirette non avrebbe dovuto consentire ai giudici
di merito di omettere la valutazione di attendibilità di tali fonti,
indipendentemente dalla scelta del rito a prova contratta, sicché la diversa
impostazione che la Corte territoriale aveva mostrato di seguire sul punto era da
ritenersi erronea, anche per l’applicazione alla chiamata in reità dei principi
riferiti dall’elaborazione interpretativa alla chiamata in correità.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di

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giustizia Paolo Di Grazia, Domenico Delli Paoli, Giovanni Messina, Pasquale Di

motivazione in ordine alla parziale valutazione dell’interrogatorio reso dal
Calabria il 19 aprile 2001.
La Corte territoriale ne aveva trascritto parzialmente il contenuto, ma aveva
troncato la relativa operazione nella parte più interessante ai fini del decidere,
richiamando la frazione di esso inserita nel rapporto dei Carabinieri di Cisterna
del 14 giugno 2013.
Dopo aver ricordato che nel 2001 il Calabria aveva iniziato il percorso
collaborativo poi non proseguito, di quell’interrogatorio era stato valorizzato

partecipato ad estorsioni e di aver tentato, insieme a Michele Ferrara, di uccidere
Giovanni Sodano che, nel frattempo, faceva le veci del Mariniello.
Da parte dei giudici di merito non si era tenuto conto, invece, della rilevanza
dell’affermazione fatta dal Calabria immediatamente dopo “ho poi saputo che a
fine 1996 fu Ferrara ad ucciderlo”: tale asserzione dimostrava che egli,
segnalando la successiva acquisizione della notizia dell’uccisione del Sodano da
parte del Ferrara, se ne dichiarava immediatamente estraneo dopo avere,
spontaneamente e quando non era indiziato di alcunché, ammesso di aver
tentato di ammazzare il Sodano nello stesso contesto in cui aveva confessato
altri gravi reati, quali quello di associazione per delinquere e di estorsione.
Illogica era stata pertanto la valutazione dell’atto compiuta dalla sentenza
impugnata e, nello stesso tempo, illegittima, in relazione al disposto dell’art.
603, comma 3, cod. proc. pen., era l’ordinanza della Corte territoriale di rigetto
dell’istanza di acquisizione del verbale dell’interrogatorio del Calabria in data 19
aprile 2001, atto che quindi era stato utilizzato per la parte riportata dai
Carabinieri senza la corrispondente valorizzazione del prosieguo, non introdotto
nel compendio processuale.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano illogicità manifesta ed apparenza
della motivazione, oltre che violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nella
valutazione delle ‘chiamate in reità de relato rese dallo Zito, dal Di Fiore, dal Di
Buono e dallo Scudiero.
Come si era evidenziato nell’atto di appello e come si era ribadito in
premessa, i giudici di merito avevano annesso valenza probatoria alle suddette
dichiarazioni senza l’escussione delle fonti dirette dalle medesime riferite. Era
stato invece chiarito dall’elaborazione più autorevole che il giudice di merito per
utilizzare le chiamate de relato doveva esprimere un giudizio di attendibilità
relativo alla corrispondente fonte diretta.
Lo Zito non aveva indicato alcuna persona specifica che gli avesse riferito
quanto da lui dichiarato. Il Di Buono aveva indicato quale sua fonte Giuseppe De
Rosa, persona di cui nulla era dato sapere specialmente in ordine alla sua

l’assunto del Calabria di aver fatto parte di organizzazioni criminali, di aver

attendibilità. Lo Scudiero aveva detto di avere appreso le notizie riferite da
Carmine Passaro, soggetto relativamente al quale nemmeno era possibile
esprimere alcun giudizio di attendibilità. Il Di Fiore prima si era rifatto
genericamente ad altri esponenti del clan e poi aveva citato come sua fonte
Santo Sodano.
Tutti costoro non erano stati sottoposti a giudizio di attendibilità, essendosi
registrato un difetto assoluto di elementi sul tema.
2.3. Con il terzo motivo si prospettano identici vizi con riferimento al

attendibilità soggettiva di tutti i collaboratori ed in particolare del Di Fiore, dello
Zito e dello Scudiero.
Per costoro l’autorità giudiziaria non era stata posta in condizione di
esprimere tale giudizio in quanto, ad eccezione della posizione di altro
collaboratore, il Messina, agli atti erano presenti solo scarni stralci dei loro
interrogatori, essendo viceversa compito della pubblica accusa versare in atti i
verbali .illustrativi della collaborazione di ciascuno dei dichiaranti così da
consentire al giudice v-comprendere k valutare bercorso collaborativo e la loro
credibilità.
La Corte territoriale, avendo avvertito tale lacuna, aveva emesso ordinanza
per acquisire la sentenza in data 10 febbraio 2014 che aveva riconosciuto
l’attenuante di cui all’art. 8 d.l. n. 152 del 1991 ai soli Messina e Di Grazia, ma
questo non poteva ritenersi bastevole per annettere attendibilità soggettiva alle
stesse posizioni di questi ultimi due dichiaranti, dovendo, la relativa valutazione,
compiersi necessariamente da parte dell’autorità giudiziaria procedente.
Ed in ogni caso per lo Zito, lo Scudiero e il Di Fiore nessun elemento era
stato acquisito, sicché la valutazione del loro contributo dichiarativo andava
comunque espunta, con conseguente necessità di effettuare la prova di
resistenza sul residuo quadro probatorio.
2.4. Con il quarto motivo si prospettano la violazione di legge, sempre con
riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in
ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori Di Grazia e Messina,
dallo scarsissimo valore probatorio.
Premesso che gli stessi giudici di appello avevano espunto dal quadro
probatorio le dichiarazioni del collaboratore Delli Paoli, alla luce della loro
evidente falsità, residuavano quelle dei due succitati Di Grazia e Messina, le
quali, però, come era stato già evidenziato nell’appello, erano oltremodo
generiche non fornendo alcuna indicazione sulle modalità dell’agguato a cui
dicevano aver partecipato il Calabria, mentre per annettere forza probatoria a
tali dichiarazioni, che erano di mera chiamata in reità e de relato, sarebbe stato

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mancato rilievo dell’impossibilità della formulazione del necessario giudizio di

necessario che esse si fossero connotate per la loro elevata specificità, indicando
particolari precisi: in carenza di tali indicazioni, non poteva nemmeno discorrersi
di convergenza del molteplice.
In effetti il Messina si era limitato a riferire che il Calabria era stato l’autore
del delitto in esame, mentre il Di Grazia si era limitato dichiarare che il Calabria
gli aveva detto di essere stato l’esecutore dell’omicidio, senza specificare
alcunché in ordine alla commissione del delitto.
Inoltre, atteso che le fonti dirette erano state dai dichiaranti individuate,

Ferrara, doveva prendersi atto che le relative affermazioni si situavano in un
ambito di concreta incontrovertibilità e non controllabilità, anche perché, a fronte
del capo di imputazione che aveva prospettato l’esistenza di un dettagliato piano
di azione con ripartizione dei compiti e ruoli, previa osservazione dei movimenti
della vittima per alcuni giorni, si era registrata l’assenza di riferimenti a tale
articolata fase organizzativa, come aveva dovuto riconoscere la Corte di assise di
appello escludendo l’aggravante della premeditazione.
2.5. Con il quinto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di
motivazione per essere stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante ex
art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
Si era criticata la prima decisione evidenziandosi che l’evenienza di tale
aggravante avrebbe dovuto essere corroborata dalla previa dimostrazione della
sussistenza del clan camorristico facente capo al Ferrara dedotto in imputazione,
prova che era mancata in toto. Escluso che fosse stata dimostrata la fase
preparatoria tipica dei delitti di mafia, era residuato l’accertamento di un
omicidio avvenuto mediante l’esplosione di colpi di arma da fuoco, certo non
bastevole – da solo – a far ritenere provata la situazione sottesa alla suddetta
aggravante. La Corte territoriale aveva replicato che l’omicidio era stato
commesso quando il gruppo facente capo al Ferrara, pur non ancora autonomo
dal punto di vista formale, già operava in un contesto di matrice camorristica: il
ché, però, non era dimostrativo con la dovuta chiarezza della situazione
suddetta.
2.6. Con il sesto motivo vengono addotti la violazione dell’art. 62-bis cod.
pen. ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
I giudici di appello, pur essendo stati posti di fronte all’argomento segnalato
dalla difesa, relativamente al ruolo meramente gregario rivestito dal Calabria
nella ricostruzione del fatto, per avere questi svolto il compito di autista, non
avevano, con conseguente illogicità, preso in esame quel dato, da coniugarsi con
l’avvenuta esclusione della premeditazione, così come non avevano annesso

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oltre che nello stesso Calabria, in persone ora decedute, ossia il Mariniello e il

alcun rilievo all’ulteriore elemento costituito dalla mancata commissione di delitti
da parte del Calabria per quasi venti anni, limitandosi a considerare il, diverso,
aspetto del tempo trascorso dal momento del commesso delitto, dato,
quest’ultimo, che nemmeno poteva reputarsi neutro, giacché tale periodo senza
carichi pendenti costituiva la prova dell’avvenuta rescissione dei suoi legami con
la criminalità organizzata, non bastando in contrario il fatto che si fosse
accompagnato con due pregiudicati e si fosse sottratto per breve tempo alla

3.

Con memoria depositata il 23 settembre 2017, l’altro difensore del

Calabria (avv. Sabato Graziano) ha svolto deduzioni a sostegno dei motivi
connotanti il proposto ricorso evidenziando in particolare che: la Corte territoriale
aveva illegittimamente rigettato l’istanza di acquisizione del verbale completo
dell’interrogatorio reso il 19 aprile 2001 dal Calabria, così consentendo l’utilizzo
parziale di quelle sue dichiarazioni, utilizzo che non poteva non dirsi fuorviante
rispetto alle conclusioni che ne aveva tratte, con la sottovalutazione
dell’affermazione conclusiva dell’imputato quando, in quello stesso contesto,
aveva rimarcato di aver poi saputo che il Ferrara aveva ucciso il Sodano alla fine
del 1996, sicché sussisteva l’assoluta necessità della relativa acquisizione per la
completezza del compendio probatorio; le chiamate in reità poste dai giudici di
merito alla base della dichiarazione di colpevolezza del Calabria erano
strutturalmente inadeguate, in quanto erano de relato e di terza o quarta mano,
con fonti dirette a loro volta estranee all’evento, di guisa che mancavano i
requisiti per addivenire alla positiva valutazione della credibilità soggettiva e
dell’attendibilità intrinseca di ciascuna delle dichiarazioni e per verificarne
positivamente la convergenza, indipendenza e specificità, anche con riferimento
alle fonti dirette, da verificare necessariamente anche quando si procedeva con il
rito abbreviato, se del caso utilizzando i poteri giudiziali ufficiosi; in ordine alla
valutazione delle generiche propalazione del Di Grazia e del Messina, era da
censurarsi la mancata considerazione della carenza di specificità dei riferimenti al
fatto oggetto di prova che caratterizzava la loro dichiarazioni, carenza
illogicamente giustificata con il tempo nelle more trascorso, laddove anche il
dato della qualità del ricordo – pur se contenente omissioni, aggiunte o
modifiche – costituiva uno degli elementi caratteristici per la valutazione della
sua accuratezza.

4. Con nota del 18 settembre 2017 la difesa del Calabria (avv. Vannetiello)
ha depositato nota di accompagnamento di copia degli atti processuali richiamati
nell’atto impugnatorio.

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misura cautelare.

5. Il Procuratore generale ha concluso per l’infondatezza dei motivi posti a
base dell’impugnazione ed ha chiesto rigettarsi il ricorso, con le statuizioni
consequenziali, osservando che il verbale di interrogatorio di cui si lamentava la
mancata acquisizione e valutazione non era mai stato depositato dalla difesa, le
fonti di prova erano state valutate in modo unitario, congruo e rispettoso dei
principi dettati dalla legge, come elaborati dall’interpretazione di legittimità,
nnentre anche l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n.

di adeguata e corretta motivazione da parte della Corte di merito.

CONSIDEFtATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso non sia fondato e debba essere, pertanto,
rigettato.

2. Con riferimento al primo motivo (sostenuto anche con la citata memoria),
con cui si critica la sentenza innpugnata in ordine alle dichiarazioni dello stesso
Calabria con la prospettazione della violazione procedimentale consistita nel non
aver provveduto ad acquisire nella sua interezza il verbale di interrogatorio reso
dal Calabria in data 19 aprile 2001, limitandosi ad utilizzarne, dopo averlo
riportato, lo stralcio introdotto nel rapporto dei Carabinieri di Cisterna del 14
giugno 2013, occorre in via di premessa generale ricordare che il processo a cui
è stato sottoposto il Calabria si è celebrato con il rito abbreviato, punto
specificamente ribadito dalla Corte territoriale quando ha trattato il tema delle
possibilità e dei limiti dell’integrazione probatoria.
Attesa questa premessa, è dato comprendere la ragione per la quale non
può essere in questa sede recepito in modo pedissequo il richiamo alla, in sé
condivisibile, puntualizzazione (resa da Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., Rv.
269334) secondo cui – in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e
di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione ex officio) dell’art. 603 cod.
proc. pen. si richiede la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel
caso del comma 3) del mezzo di prova da assumere, onde superare la
presunzione di completezza del compendio probatorio, mentre nella diversa
ipotesi di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. è richiesta la prova,
negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di
superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente
dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto

152 del 1991 e la negazione delle circostanze attenuanti generiche erano l’esito

sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.
Dovendo farsi riferimento allo statuto processuale del rito abbreviato,
occorre rimarcare che, in prima analisi, nel giudizio abbreviato di appello, l’unica
attività di integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente,
sicché non può configurarsi un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti
cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, per
cui il mancato esercizio da parte del giudice di appello dei poteri officiosi di
integrazione probatoria, non può dar luogo al vizio di cui all’art. 606, comma 1,

appello per assumere di ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove
sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente
ritenute manifestamente superflue o irrilevanti – essere sindacata in sede di
legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano,
nell’apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata,
lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del
19/04/2017, Giampà, Rv. 271163; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv.
270069; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840).
Svolta questa precisazione, la doglianza non revoca in contestazione
l’utilizzazione in sé da parte dei giudici di merito della dichiarazione del Calabria,
facente parte degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari utilizzabili per
la definizione del processo con il rito a prova contratta secondo il disposto
dell’art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen., ma stigmatizza, in punto di rito, la
mancata acquisizione del verbale completo contenente quella dichiarazione e, in
punto di valutazione della prova, la sostanziale svalutazione della seconda parte
di essa.
Deve in contrario rilevarsi che la dichiarazione in esame (v. pag. 6 della
sentenza di primo grado) è stata ripresa e valutata dai giudici di merito nella sua
interezza, ossia inclusa la seconda parte (“…
Ferrara ad ucciderlo”)

Ho poi saputo che a fine ’96 fu

su cui il ricorrente ha fatto leva per lamentarne

l’obliterazione valutativa.
Ciò posto, già nell’atto di appello, ma anche negli atti di impugnazione
articolati in questa sede, il Calabria non ha specificato quale parte delle sue
dichiarazioni – a cagione della dedotta mancata acquisizione – sarebbe stata
oggetto di pretermissione valutativa.
Va, inoltre, rimarcato che il ricorrente non ha spiegato per quale ragione non
abbia direttamente prodotto la copia del verbale delle sue dichiarazioni che era,
o avrebbe potuto essere (ai sensi dell’art. 141 cod. proc. pen.), nella sua
disponibilità.

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lett. d) cod. proc. pen., potendo – la mancata rinnovazione dell’istruttoria in

Né, quindi, pur avendo accluso – in epoca successiva alla proposizione del
ricorso – altri vari atti al medesimo fine, la difesa del Calabria ha allegato copia
dell’atto, ai fini dell’autosufficienza, per consentire la delibazione della censura
relativamente al vizio di motivazione che la dedotta, ma non specificata,
omissione valutativa viene prospettato aver determinato.
Per il resto, i giudici di merito hanno dato congruo e corretto conto delle
ragioni per le quali hanno ritenuto rilevanti nella complessiva ed unitaria
valutazione delle prove acquisite anche quelle dichiarazioni rese dal Calabria in

collaborazione con la giustizia ed hanno notato che le sue affermazioni, pur
chiaramente ammissive del fatto di avere concepito il piano soppressivo del
Sodano insieme al Ferrara nel periodo in cui il Sodano faceva le veci del detenuto
capoclan Mariniello, avevano poi concentrato sul Ferrara la responsabilità
dell’esecuzione avvenuta alla fine del 1996, parlandone, però, poco dopo che il
Ferrara era deceduto (nel novembre 2000).
La ponderazione critica di queste affermazioni, sindacate nella loro globalità
(anche per la parte in cui il Calabria ha attribuito al Ferrara l’esclusiva
responsabilità dell’azione omicida), è stata effettuata dalla Corte territoriale
tenendo conto che esse, certamente utilizzabili atteso il rito a prova contratta,
erano già state positivamente valutate dal Tribunale di Noia che, anche in virtù
del relativo portato, avevano accertato la responsabilità penale del medesimo
Calabria in ordine alla sua partecipazione all’associazione camorristica operante
in Acerra e che, salva l’esclusione della sua partecipazione all’azione omicidiaria,
esse si erano caratterizzate per la chiara conferma della paternità dell’azione
stessa in capo al Ferrara, a sua volta indicato come autore, in qualità però di
correo del Calabria, dagli altri collaboratori, anzitutto dal Messina e dal Di Grazia,
che avevano fornito il loro contributo dichiarativo sul fatto.
Pertanto, non risulta né incongruo e nemmeno illogico rispetto alle
risultanze esposte il corollario tratto dai giudici di merito, i quali dalle
dichiarazioni dell’imputato – pur come parzialmente coincidenti con le altre, a
cagione della, risultata artificiosa, rimozione del suo ruolo nell’azione omicidiaria
– hanno evinto la significativa conferma della sua piena conoscenza della genesi
e del movente dell’omicidio e della sua esatta indicazione del soggetto autore
dell’azione tipica.
Il motivo è, quindi, nel suo complesso infondato.

3. Rileva poi valutare, in ordine logico, la doglianza, condensata nel quarto
motivo, che censura la sentenza impugnata per la valutazione di affidabilità e
adeguatezza compiuta con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori Di

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un momento storico (il 19 aprile 2001) in cui egli dava mostra di voler iniziare la

Grazia e Messina, i cui contributi, coniugati con le succitate affermazioni del
Calabria e con gli altri elementi acquisiti, hanno costituito l’architrave su cui la
Corte territoriale ha poggiato l’accertamento della penale responsabilità
dell’imputato.
Le critiche mosse ai giudici di merito in punto di eccessiva ed illogica
valorizzazione delle dichiarazioni dei due indicati soggetti, a fronte di indicazioni
reputate generiche e non idonee a caratterizzare la narrazione dei dichiaranti
rispetto al quadro accusatorio desumibile dall’atto di accusa, non risultano

Nel sondare il contributo di Paolo Di Grazia, la Corte territoriale ha
specificamente valutato in modo positivo la sua credibilità soggettiva ed ha
evidenziato che il suo contributo narrativo sull’omicidio del Sodano era de relato
direttamente dall’imputato Calabria (soprannominato “Tore Paulotto”)
dettagliando anche in ordine alla vicenda criminale di quest’ultinno, il quale, dopo
avere fatto parte in precedenza olt1 gruppo criminale del De Sena, si era
avvicinato a quello di Michele Ferrara, con il De Sena che non voleva perderlo, in
quanto Tore era un bravo killer e lui non era nelle concrete condizioni di
eliminarlo, ammazzandolo, senza destare sospetti, sicché il De Paola era stato
incaricato, con altro sodale, dal De Sena di avvicinarlo per rimetterlo in contatto
con lui. Ed era stato in questo frangente che il Calabria gli aveva confidato di
avere perpetrato l’omicidio del Sodano (chiamato “o’ ciucciaro”) insieme a
Michele Ferrara, spiegandogli le ragioni dell’omicidio (l’appartenenza del Sodano
al gruppo di Gennaro Mariniello e la vendetta per avere il Sodano partecipato
all’uccisione di un importante appartenente al clan De Sena, a nome Guglielmo
Mayer) e indicandogli il luogo dell’omicidio, ossia la piazza di Acerra, nonché la
dinamica ed i protagonisti dell’azione criminale, individuati nel Ferrara e nel
Calabria: a sparare sul Sodano, con un mitra procuratogli da Donnenico Tortora,
era stato Michele Ferrara che era giunto al cospetto della vittima su
un’automobile condotta da Salvatore Calabria.
I giudici di appello hanno evidenziato che alla credibilità soggettiva del Di
Grazia si affianca l’attendibilità intrinseca desumibile dal contesto in cui sono
state acquisite, ricordando che il Di Grazia, capo dell’omonimo clan dal 1996 fino
al suo arresto definitivo, era vicino al clan De Sena e, quindi, era del tutto logico
che portasse a compimento l’incarico da lui ricevuto, quello di avvicinare il
Calabria, posto che il De Sena aveva assoluta necessità dell’intermediazione di
un autorevole esponente criminale, essendo in quel frangente detenuto.
L’incrocio, oggettivamente coincidente, salva la parte relativa all’esclusione
del Calabria di una sua partecipazione diretta al fatto omicidiaria, fra le
dichiarazioni dell’imputato e quelle del Di Grazia ha fondatamente abilitato la

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fondate.

Corte di merito a compiere la valutazione di veridicità del contenuto dichiarativo
del racconto riferito dal dichiarante.
Pari adeguatezza connota l’analisi effettuata dalla Corte di assise di appello
in ordine alle dichiarazioni di Giovanni Messina il quale ha indicato la decisione di
uccidere il Sodano (che reggeva le redini del gruppo di Gennaro Mariniello, in
quel momento in carcere) nell’accordo fra il De Sena ed il Ferrara ed ha
espressamente indicato i due soggetti che avevano compiuto l’omicidio nel
Ferrara e nel Calabria, chiarendo, poi, che i particolari gli erano stati riferiti dal

fine del 1996 e l’inizio del 1997, era stato il mitra in possesso del Ferrara,
mentre il Calabria aveva con sé una pistola cal. 357 Magnum che, però, non era
stata usata.
I giudici di appello hanno evidenziato che il fatto che all’epoca dell’omicidio il
Messina fosse detenuto non aveva impedito al collaboratore, quando era stato
scarcerato, di notare direttamente gli stretti rapporti esistenti, ancora nei primi
mesi del 1998, fra il Calabria ed il Ferrara, prima che le nuove strategie dei
gruppi criminali che si contendevano il territorio portassero a morte anche lo
stesso Michele Ferrara, mentre poi erano documentati, attraverso l’esito di
controlli di polizia, anche i rapporti fra il Messina, il Ferrara e lo stesso Calabria,
rapporti che consolidavano la valutazione di attendibilità del dichiarante.
Entrambe le chiamate

de relato

sono state motivatamente ritenute

autonome geneticamente (due essendo le fonti di conoscenza diretta, a parte le
dirette cognizioni esposte dal Messina), fra loro indipendenti e sufficientemente
specifiche con riguardo alla posizione dell’imputato, nonché con riguardo
all’indicazione del movente.
I giudici di merito hanno fornito anche una spiegazione congrua in ordine
alla mancanza di maggiori dettagli specifici con riguardo al tempo trascorso fra i
fatti e le deposizioni accusatorie, le quali comunque hanno illustrato in modo
specifico e concordante il ruolo avuto dall’imputato nell’azione omicidiaria.
Con particolare riguardo a queste due – certamente centrali e decisive fonti di prova, i giudici di merito hanno fatto retto governo del principio di diritto
secondo cui la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata
dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico
riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato, altra o altre
chiamate di analogo tenore, sempre che siano rispettate quelle condizioni che ne
confortino adeguatamente la valenza probatorio e, dunque, che risulti
positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai
criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità, che

12

Ferrara e dal Calabria, in tal senso specificando che a sparare sul Sodano, fra la

siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per
inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda
confidato al primo, che vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono
riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a
circostanze rilevanti del thema probandum, che sussista l’indipendenza delle
chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese
fraudolente, e che emerga l’autonomia genetica delle chiamate, ossia la loro
derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012,

I giudici di appello hanno – con motivazione asciutta, ma non per questo
incongrua od insufficiente – dato adeguato conto dell’avvenuta verifica delle
suindicate condizioni per la positiva ponderazione delle due chiamate

de relato

ora richiamate, dovendo dissentirsi dalla prospettazione dell’irrilevanza
dichiarativa dei contributi forniti da determinati soggetti de relato dall’imputato,
lì dove, invece, le dichiarazioni de relato aventi ad oggetto le confidenze ricevute
dall’imputato sono idonee a costituire un riscontro alla chiamata in correità del
medesimo (Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253710).
In ‘definitiva, la Corte di merito ha rilevato in modo corretto dal punto di
vista giuridico e logico che le indicate chiamate in reità del Calabria, convergenti
nell’indicarlo come concorrente nell’omicidio del Sodano, sono dotate di
soddisfacente attendibilità oggettiva sul nucleo essenziale del fatto, avuto
riguardo alla complessità delle dinamiche criminali costituenti il contesto in cui si
è inserito il fatto di sangue oggetto di processo, e si inseriscono in modo
coerente nella valutazione sintetica e globale del quadro probatorio.

4. Per quanto concerne, poi, le doglianze svolte nel secondo e nel terzo
motivo (e riprese anche nella memoria successiva), tese a censurare la sentenza
di appello per la positiva valutazione, nella formazione del quadro probatorio,
delle ulteriori fonti dichiarative, inerenti ai contributi dei collaboratori Zito, Di
Fiore, Di Buono e Scudiero, va in premessa rilevato che la Corte territoriale si è
concentrata sulle dichiarazioni dello Zito, del Di Fiore e dello Scudiero.
Con riferimento alle dichiarazioni del Di Fiore e dello Scudiero viene
segnalato che le rispettive deposizioni, anch’esse convergenti nell’indicare il
Calabria quale autore, in uno con il Ferrara, dell’omicidio del Sodano, derivano
dalle informazioni relative a questo fatto ed a quegli specifici autori acquisite dai
dichiaranti quale frutto del patrimonio di conoscenza comune del clan di
appartenenza.
Inoltre, il Di Fiore (figlio di Mario Di Fiore, capo, con il suocero Ciro De Falco,
dell’omonimo clan) ha precisato di avere appreso le specifiche informazioni

13

dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).

sull’omicidio del Sodano, come perpetrato dal Ferrara e dal Calabria, da Santo
Sodano, figlio della vittima e testimone oculare del fatto, rispetto a cui la Corte
di assise di appello ha evidenziato che lo stesso è stato esaminato
nell’immediatezza dei fatti (come da verbale delle dichiarazioni rese il 2 dicembre
1996, indicato in sentenza).
In ordine alla posizione dello Zito, appartenente al clan giudicato dal
Tribunale di Noia con la sentenza del 13 gennaio 2002 ed in posizione vicina al
Ferrara, questi ha riferito informazioni specifiche e convergenti sull’omicidio del
Sodano, anche da lui attribuito al Ferrara ed al Calabria, sulla scorta delle

informazioni dategli direttamente dal Ferrara, il quale, già prima del delitto,
gliene aveva parlato ammonendolo che intendeva tenerlo fuori da fatti di
sangue. In particolare, il collaboratore ha confermato il ruolo di autista del
commando svolto dal Calabria ed ha anche indicato in una persona a nome
Biagio, titolare di un laboratorio di alluminio di Acerra, fraterno amico del Ferrara
ma estraneo alla cosca, colui il quale aveva segnalato, nella circostanza cruciale,
la presenza della vittima nel luogo dell’agguato.
Con riferimento alle affermazioni – del tutto confermative, in ordine al
nucleo del fatto delittuoso ascritto al Calabria – rese dai tre collaboratori
specificamente analizzati dalla sentenza di appello, è da rilevare che certamente
convergente con le acquisizioni in precedenza richiamate è quella attinta dai
primi due quale parte del patrimonio conoscitivo comune agli intranei della
consorteria di cui i medesimi facevano parte (ed in via generale va ricordato che
non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali
un associato riferisca notizie assunte nell’ambito associativo, costituenti un
patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività proprie della cosca: Sez. 1,
n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585).
Inoltre, lo Zito ha dato atto di avere ricevuto anche direttamente dal Ferrara
gli elementi conoscitivi, oggettivamente specifici, riferiti circa gli autori e le
modalità dell’omicidio del Sodano, per cui, per tale aspetto, vanno richiamate le
considerazioni di principio già svolte in precedenza.
Pertanto, non colgono nel segno, con riferimento primario alle ulteriori tre
voci accusatorie ora richiamate, i rilievi svolti nel ricorso e nella memoria circa il
mancato riferimento alla fonte di acquisizione delle informazioni oggetto delle
dichiarazioni accusatorie.

C

Per quanto concerne, poi, il loro spessore confermativo, le stesse, pur meno
diffuse delle prime, si appalesano comunque dotate di autonoma valenza
riscontrante l’impianto narrativo costituito dalle fonti principali, dovendo al
riguardo precisarsi che, in tema di chiamata in correità e di reità, gli altri
elementi di prova da valutare, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.,

14

//

unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i
requisiti richiesti per gli indizi a norma dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.,
essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei
a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di
propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016,
Ausilio, Rv. 267528).
In effetti, considerando l’analisi compiuta dai giudici di merito degli esiti
delle prime due convergenti fonti dichiarative (il Di Grazia ed il Messina), delle

dichiarazioni citate, deve prendersi atto che la motivazione fornita circa la
concordanza delle varie chiamate sul nucleo significativo della questione dellé
modalità e dell’autore dell’omicidio del Sodano, concordanza fra fonti che si
rinviene sulla condotta, sull’evento omicidiario, sui suoi autori e sul nesso di
causalità materiale e psicologica, si configura come corretta e logica.
I suddetti elementi sono stati, con argomentazioni congrue, ritenuti adeguati
per l’accertamento la responsabilità penale del Calabria, al di là di ogni
ragionevole dubbio, essendo stati dimostrati il fatto ed il suo autore, nella sua
portata essenziale, con un ragguardevole e persuasivo corredo di circostanze
individualizzanti, anche in ordine al ruolo avuto dal Calabria nell’azione
aggressiva. E tale approdo, confortato dalle convergenti fonti analizzate, fornisce
un quadro sufficiente e completo, non essendo necessaria la pedissequa
sovrapponibilità e la precisione assoluta in ordine a tutte le notizie fornite, tenuto
anche conto della provenienza dei chiamanti da diversi gruppi criminali operanti
nello stesso territorio e restati coinvolti in vaste dinamiche delinquenziali di
scontri e alleanze, soggette a mutamento, con le correlative ripercussioni sui
contingenti rapporti di forza tra le varie articolazioni camorristiche.
Di conseguenza, si deve reputare complessivamente congruo,
giuridicamente corretto e dipanato secondo un iter logico privo di vizi il discorso
giustificativo reso dalla sentenza impugnata in punto di accertamento della
responsabilità, a titolo di concorso, del Calabria nell’omicidio del Sodano,
dovendo ritenersi conclusivamente non fondate le indicate doglianze proposte dal
ricorrente.

5. Passando all’analisi del quinto motivo, con cui si censura la sentenza
impugnata per aver ritenuto sussistente la circostanza aggravante speciale di cui
all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, esso nemmeno può ritenersi fondato.
In corrispondenza dell’imputazione con cui al Calabria la circostanza è stata
contestata sia con riferimento al metodo mafioso, sia con riferimento alla finalità
agevolativa dell’associazione criminale facente capo a Michele Ferrara, i giudici di

15

affermazioni dello stesso Calabria ed infine degli elementi emersi dalle ulteriori

appello hanno reso su tale complessivo snodo una motivazione specifica e chiara,
osservando che per quanto primariamente concerneva il profilo agevolativo
l’omicidio era stato commesso allorquando il gruppo facente capo al Ferrara,
seppur formalmente non ancora autonomo, operava certamente quale
articolazione in un contesto di matrice camorristica, contrapponendosi ad altri
gruppi criminali per il controllo del territorio nell’ambito delle modalità criminose
descritte dall’art. 7 cit.
Le considerazioni svolte dai giudici di merito si coniugano in modo coerente

dell’omicidio del Sodano nella convergenza di interessi del gruppo del De Sena e
di quello facente capo allo stesso Ferrara che, con l’eliminazione del Sodano
(reggente del gruppo facente capo al Mariniello), avevano perseguito la vendetta
per la precedente uccisione di Guglielmo Mayer e l’indebolimento della
corrispondente fazione, con l’emersione della leadershíp dello stesso Ferrara, in
funzione del rafforzamento della sua fazione, in fase di espansione, nella
gestione e nel controllo di una più cospicua quota delle attività illecite in corso
sul territorio acerrano.
Di conseguenza, deve convenirsi che, al di là dell’assunzione o meno di un
autonomo nomen dell’articolazione camorristica che il Ferrara aveva enucleato e
capeggiava, la Corte di assise di appello ha accertato che lo scopo consapevolmente perseguito dagli autori, ivi incluso in Calabria – dell’omicidio
era stato quello di irrobustire l’attività criminale dell’associazione operante in
Acerra in un contesto di matrice certamente camorristica, di cui, oltre al Ferrara
ed al De Sena, lo stesso Calabria era organicamente parte (come da
accertamento giudiziale pure richiamato dalla Corte territoriale in riferimento alla
sentenza del Tribunale di Noia citata a pag. 14 della sentenza), compiendo
peraltro un’azione criminale (in rappresaglia ad altro omicidio di matrice
camorristica, quello del Mayer) perfettamente inserita nella logica della
contrapposizione tra gruppi mossi dall’obiettivo del controllo del territorio con le
modalità tipiche previste dalla norma scolpita dall’art. 416-bis cod. pen.
Risulta, pertanto, sufficientemente enucleato il gruppo camorristico per
agevolare, fortificandola, l’attività del quale l’azione delittuosa è stata compiuta.
Tale accertamento, non confutato in modo concludente dal Calabria, determina
la correttezza dell’approdo raggiunto dalla Corte di merito in ordine alla
sussistenza della circostanza aggravante in parola, essendo il ragionamento che
sorregge la conclusione illustrata conforme al principio di diritto, già emerso in
sede interpretativa e da ribadirsi, secondo cui la configurabilità della circostanza
aggravante prevista dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del
1991, non esige necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o

16

con le analizzate risultanze probatorie, che hanno visto emergere la causale

camorristica di riferimento, non solo quando è contestato l’utilizzo del metodo
mafioso, ma neppure quando è addebitata la finalità agevolativa, sempre che con riferimento a questa seconda evenienza – risulti che lo scopo sia identificato
con quello di contribuire all’attività di un’associazione operante in un contesto di
matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di
controllo del territorio, con le modalità tipiche previste dall’art. 416-bis cod. pen.
(Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007)-.
Invero, la ratio dell’aggravamento di pena stabilito dall’art. 7 cit. non si

utilizzi metodi mafiosi ovvero agisca al fine di agevolare l’associazione mafiosa,
ma anche in quella di reprimere il comportamento di chi agisca, o con quello
specifico metodo, oppure apporti un contributo al raggiungimento dei fini di
un’associazione mafiosa, anche se non vi sia organicamente inserito, in questo
secondo caso essenziale essendo la specifica finalità con cui il soggetto agisce.

6. Inammissibile si appalesa, infine, il sesto motivo, inerente alla critica del
diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I giudici di appello hanno offerto argomenti persuasivi e logici a fondamento
della determinazione negativa sul punto, escludendo che gli elementi fattuali
prospettati dalla difesa potessero legittimare il riconoscimento delle attenuanti di
cui all’art. 62-bis cod. pen.: non il tempo trascorso dal reato, in una situazione
ambientale in cui nemmeno i più stretti congiunti della vittima avevano fornito
dettagli utili per l’accertamento della verità, situazione sbloccata soltanto dai
contributi collaborativi emersi in tempo successivo; non l’esclusione della
circostanza aggravante della premeditazione, elisa per la ritenuta insufficienza
delle stesse asserzioni del Calabria, non confortate da altri dati.
E’ stata evidenziata altresì l’irrilevanza della lontananza dei, pure sussistenti,
precedenti penali: dato, questo, da leggersi unitamente all’altro, inerente alla
constatazione che l’imputato era stato detenuto, per altro, dal 2001 al 2013, pur
se nelle forme della detenzione domiciliare.
Inoltre la Corte territoriale ha sottolineato che non era emersa alcuna
risoluzione dei rapporti del Calabria con la criminalità organizzata, mentre era
certo che l’imputato si era sottratto al provvedimento restrittivo emesso dal
primo giudice restando latitante per un certo tempo ed era stato poi sorpreso in
possesso di documenti identificativi falsificati nel marzo 2015: fatto da cui è
stata tratta conferma dei suoi persistenti collegamenti con soggetti che
svolgevano attività illegali.
In definitiva, i giudici di merito hanno, per un verso, congruamente
confutato le deduzioni dell’appellante e, per altro verso, esposto i principali

17

identifica soltanto nella funzione di incrementare la sanzione per l’associato che

indicatori contrari al riconoscimento delle attenuanti in parola.
A fronte di questo lineare discorso giustificativo il ricorrente ha prospettato
elementi del tutto incongrui (deducendo come meramente gregario e per ciò solo
minore l’avere svolto il ruolo di autista del commando omicida), o già
adeguatamente scrutinati in senso contrario dalla Corte di merito (con
riferimento all’esclusione della premeditazione ed alle implicazioni che egli
avrebbe inteso trarne), o comunque inidonei a destrutturare il filo logico seguito
nella decisione criticata.

impugnata, la deduzione ad opera del ricorrente del mancato apprezzamento
degli indici a lui favorevoli – a parte l’intrinseca inanità delle prospettazioni da lui
avanzate su questo punto – non può delibarsi ammissibilmente, giacché, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario
che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri
disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 1, n. 44852 del 27/04/2017,
Marongiu, n. m.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Tale
prospettiva è, d’altronde, coerente con il principio, che merita di essere tenuto
fermo, secondo cui la ratio dell’art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di
merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva,
essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante
rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento delle corrispondenti attenuanti (Sez.
2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).

7. Sulla scorta delle svolte considerazioni il ricorso deve essere
conclusivamente rigettato.
Segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in data 11 ottobre 2017

D’altro canto, posta la congrua motivazione fornita dalla sentenza

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