Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18017 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18017 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
FILARDI ANDREA nato il 27/02/1980 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 24/10/2017 del Tribunale del riesame di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe
Corasaniti, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.

udito il difensore, avv. Onofrio Annunziata, che si riporta ai motivi del ricorso e ne
chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Andrea Filardi ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 24 ottobre 2017 – nel giudizio
di rinvio a seguito della sentenza del 28 giugno 2017 della sezione 4 della Corte
di Cassazione – che ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare
in carcere per il delitto ex art. 74 d.p.r. 309/1990.
La difesa ha dedotto, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la manifesta illogicità
o l’apparenza della motivazione del provvedimento impugnato.

motivazione in primo luogo per l’insanabile contrasto tra il ruolo attribuito ad
Andrea Filardi dal Tribunale del Riesame di Napoli e quanto contestato nel capo di
imputazione (divenuto definitivo per l’avvenuto esercizio della azione penale).
Il Tribunale del riesame di Napoli, secondo la difesa, non ha recepito i rilievi
formulati dalla Corte di Cassazione ed ha adottato una motivazione apparente ed
illogica, riproponendo i medesimi elementi indiziari già negativamente valutati
dalla Corte di Cassazione.
Rileva la difesa che il Tribunale del riesame di Napoli ha ritenuto che una
lettura non parcellizzata e atomistica del compendio indiziario consenta di ritenere
raggiunta la gravità indiziaria a carico del ricorrente nei termini contestati in
rubrica, ma poi ha illogicamente ed in contrasto con quanto ascritto al Filardi nel
capo di imputazione, attribuito al ricorrente un ruolo diverso quello di stabile
acquirente, cadendo nuovamente nel vizio già evidenziato dalla Corte di
Cassazione.
Rileva la difesa che il Tribunale del Riesame ha ritenuto che «il FILARDI
utilizzasse i suoi contatti con lo IACOVELLI per approvvigionarsi, dal gruppo cui
questi apparteneva, dello stupefacente che poi provvedeva a spacciare al minuto»,
mentre nel capo di imputazione si contesta al FILARDI di essere «un partecipe
stabilmente stipendiato dal clan Puccinelli ed impiegato nella vendita di sostanze
stupefacenti …».
Rileva poi la difesa che l’attività di cessione è fondata sull’arresto subito dal
ricorrente in data 19 giugno 2015 cioè oltre 8 mesi dalla interruzione dei contatti
telefonici tra Andrea Filardi e Fabio Iacovelli, unico soggetto con cui è stato in
contatto il Filardi.
Per la difesa, è illogica la motivazione allorquando giustifica l’assenza di
contatti tra i due nei giorni antecedenti l’arresto del Filardi, poiché all’epoca era la
sola utenza del ricorrente ad essere intercettata, mentre le captazioni sulla utenza
di Fabio Iacovelli erano terminate il 15 novembre 2014.

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Rileva la difesa che la Corte di Cassazione aveva ritenuto l’illogicità della

Rileva la difesa che tale asserzione era stata già fatta oggetto del vizio di
motivazione da parte della Corte di Cassazione.
Per la difesa, se il ruolo ricoperto dal Filardi è, secondo il Riesame, quello di
stabile acquirente di sostanza stupefacente da Fabio Iacovelli, sarebbe stato logico
rinvenire contatti costanti e continui tra i due anche nei giorni antecedenti
l’arresto.
Per la difesa, il Tribunale del riesame ha riproposto la motivazione viziata in
quanto non ha valutato la durata dei contatti tra Filardi e Iacovelli (dal 25/7/14 al
24/9/14), l’arresto del Filardi avvenuto nel giugno 2015, 8 mesi dopo la cessazione

tra i due. La ricostruzione del Tribunale del riesame per la difesa è illogica perché
non spiega come possa Andrea Filardi essere considerato stabile acquirente del
sodalizio di cui fa parte Fabio Iacovelli, se nei giorni prossimi ed antecedenti
all’arresto del ricorrente non è stato accertato alcun contatto tra i due.
Per la difesa la motivazione del Tribunale del riesame è apparente perché
l’arresto di Andrea Filardi nel giugno del 2015 è del tutto slegato dalla vicenda
oggetto del capo di imputazione e non prova il rapporto di stabile fornitura tra i
due, per la distanza temporale dall’ultimo loro contatto.
La difesa ha poi contestato l’interpretazione che il Tribunale del riesame di
Napoli ha fornito delle conversazioni ;intercettate tra Andrea Filardi e Fabio
Iacovelli, già ritenute dalla Corte di Cassazione insufficienti a provare, anche solo
sul piano della gravità indiziaria, la partecipazione del ricorrente alla associazione
per delinquere.
Per la difesa il Tribunale del riesame di Napoli, nell’effettuare tale valutazione
e nel rispondere alle deduzioni difensive sull’interpretazione di tali conversazioni,
incorre nuovamente nei vizi denunciati nella sentenza emessa della Corte di
Cassazione sezione 4 il 28 giugno 2017.
La difesa fa in particolare riferimento all’analisi della conversazione n.12554
del 10/9/2014 tra Andrea Filardi e Fabio Iacovelli ove i due colloquiano circa
l’installazione di un condizionatore ritenendo irrazionale l’interpretazione fornita
dal Tribunale del riesame, posto che la conversazione non è stata trascritta
integralmente e non è stata ritenuta rilevante dalla P.G.; né fornisce riferimenti su
modalità e tempi della installazione.
La difesa ha poi contestato la contraddittorietà della motivazione quanto
all’analisi del contenuto della conversazione n.12554 del 10/9/2014 tra Andrea
Filardi e Fabio Iacovelli, definendola ambigua proprio perché non trascritta,
sconfessando gli elementi prima desunti e ritenuti non consoni a provare che i due
stessero effettivamente discorrendo di opere idrauliche.

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dei contatti tra i due, l’assenza nei giorni antecedenti l’arresto del Filardi di contatti

Riporta la difesa le conversazioni relative ad attività illecite avvenute con
linguaggio criptico, a conferma della impossibilità che tra i due si parlasse in
maniera esplicita.
La difesa di conseguenza ha contestato la tecnica utilizzata del Tribunale del
Riesame per decifrare le conversazioni captate ed il linguaggio utilizzato, perché
non si basa su elementi univoci tali da dimostrare che i termini utilizzati dal Filardi
siano propri e specifici di un linguaggio convenzionale, simile a quello invece
adottato dai restanti membri del gruppo dedito al traffico di sostanza stupefacente.
Per la difesa, poi il Tribunale del riesame di Napoli non ha risolto l’elemento

Andrea Filardi, ossia quello della stabile rifornitura, non potendosi desumere, per
la difesa, tale stabilità dal minimo periodo dei contatti con Fabio Iacovelli e la
assenza di ulteriori contatti con indagati nei giorni antecedenti l’arresto del
ricorrente, non chiarendo così da chi si sarebbe rifornito l’indagato.
Ritiene la difesa che il Tribunale del riesame di Napoli ha dato valenza ad
elementi già valutati negativamente dalla Corte di Cassazione, non eliminando i
vizi argomentativi riscontrabili in relazione alla condotta partecipativa di Andrea
Filardi.
Per la difesa, gli elementi indicati non sono sufficienti per affermare il
carattere di stabilità a cui la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione
ha fatto riferimento, quale tema essenziale che il Tribunale del Riesame era tenuto
ad affrontare; per la difesa, l’ordinanza impugnata ha omesso l’esatta indicazione
degli elementi da cui ricavare una pluralità di rifornimenti compiuti dal ricorrente
e di correlati pagamenti, denotanti l’indicata stabilità.
Ritiene poi la difesa apodittica la motivazione quanto al fatto che Andrea
Filardi avrebbe beneficiato della protezione della associazione, che controlla il
territorio e gli permette di agire indisturbato, consentito cospicui proventi e la
certezza che i quantitativi dell’associazione fossero certamente venduti perché non
fondata su alcun dato probatorio, tenuto conto altresì che in occasione dell’unico
controllo è stato colto in possesso di 5,8 grammi di cocaina.
La difesa poi ha contestato la motivazione dell’ordinanza sul ruolo di Anna
D’Alma perché si tratta di persona non indagata.
Per la difesa, il Tribunale del Riesame ha travalicato i limiti del giudizio
rescissorio facendo riferimento a materiale probatorio non presente in atti al
momento del primo giudizio incidentale, come l’interrogatorio reso dal ricorrente
innanzi al giudice per le indagini preliminari in data 13 aprile 2017.
Sul punto la difesa ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, sez.
2, del 3 marzo 2016 n. 8854.
La difesa ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
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fondamentale, ai fini della configurabilità della condotta partecipativa attribuita al

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, con impugnazione limitata alla motivazione dell’ordinanza sui
gravi indizi di colpevolezza, è fondato.
1.1. Va preliminarmente rilevato che la Corte di Cassazione, sez. 4, con la
sentenza n.45888 del 28 giugno 2017, aveva annullato l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Napoli perché i gravi indizi di colpevolezza erano stati ritenuti
sussistenti rispetto alla condotta di stabile acquirente del sodalizio criminoso e poi
rivenditore al dettaglio della sostanza stupefacente, in contrasto con quanto

Inoltre, la Corte di cassazione aveva rilevato il vizio della motivazione quanto
al contributo fornito alla piazza di spaccio sita nel Rione Traiano di Napoli gestita
dal clan Puccinelli – Petrone.
Altro vizio della motivazione era stato individuato dalla Corte di Cassazione
nella totale assenza di indicazione di elementi di prova che i contatti tra il Filardi e
lo Iacovelli concretizzassero per il primo il ruolo di turnista.
La Corte di Cassazione aveva inoltre ritenuto apodittica ed illogica la
motivazione del Tribunale del riesame di Napoli quanto al contenuto delle
intercettazioni telefoniche tra il Filardi e lo Iacovelli e la D’Alma, anche a fronte
delle deduzioni difensive sulla natura delle conversazioni.
1.2. Orbene, la motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli
del 24 ottobre 2017 ripropone gli stessi vizi dell’ordinanza già annullata dalla Corte
di Cassazione, in particolare quanto al rapporto con il fatto oggetto della
contestazione.
Come correttamente rilevato dalla difesa e dal Procuratore Generale, la
condotta ascritta ad Andrea Filardi nel capo di imputazione è quella, in assenza di
una specificazione ulteriore come quella effettuata per gli altri imputati, di «…
partecipe, quale soggetto stabilmente retribuito dal clan Puccinelli ed impiegato
nella vendita di sostanze stupefacenti tipo cocaina … con funzione di vedetta,
spacciatore a domicilio e spacciatore turnista nella piazza di spaccio».
Il Tribunale del riesame di Napoli, con l’ordinanza impugnata, ha invece
ritenuto, nuovamente e nonostante il chiaro annullamento con rinvio operato dalla
Corte di Cassazione, la sussistenza della gravità indiziaria a carico di Andrea
Filardi, in relazione alla condotta di partecipazione, quale «stabile acquirente di
sostanza stupefacente dal sodalizio facente capo a Puccinelli Francesco, di cui
Iacovelli Fabio era elemento di spicco, impegnato sia nella distribuzione
all’ingrosso che nella organizzazione al dettaglio …».
L’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 24 ottobre 2017 ha
motivato la sussistenza della condotta di partecipazione ritenendo che «il Filardi

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riportato nell’incolpazione provvisoria.

utilizzasse i suoi contatti con lo Iacovelli per approvvigionarsi dal gruppo cui
apparteneva lo Iacovelli, stupefacenti che poi provvedeva a spacciare al minuto.
Il rafforzamento del sodalizio è dato dalla vendita nello stesso contesto geografico
in cui opera il sodalizio criminale che operava il totale controllo del commercio
degli stupefacenti».
1.3. Orbene, il fatto contestato ad Andrea Filardi, in relazione al quale il
Tribunale del riesame avrebbe già dovuto in base all’annullamento con rinvio
verificare la sussistenza della gravità indiziaria, è un altro.
Il Tribunale del riesame di Napoli era ed è ora nuovamente tenuto a verificare

provvisoria: se Andrea Filardi sia un soggetto stabilmente retribuito dal clan
Puccinelli ed impiegato nella vendita di sostanze stupefacenti tipo cocaina, con
funzione di vedetta, spacciatore a domicilio e spacciatore turnista nella piazza di
spaccio.
Il Tribunale del riesame di Napoli deve verificare, in termini di gravità
indiziaria, se Andrea Filardi sia un soggetto che cede stupefacenti sotto
«stipendio» e le direttive del clan.
La motivazione sui gravi indizi di colpevolezza deve essere infatti coerente
con il capo di imputazione provvisoria; la contestazione non concerne la condotta
di partecipe quale stabile acquirente che vende per sé – come è dato di capire dalla
motivazione dell’ordinanza impugnata – rafforzando il sodalizio con la stabilità
dell’acquisto e della vendita nelle zone controllate dal clan.

2. Sono poi fondate altre due questioni proposte dalla difesa in relazione alla
motivazione contraddittoria ed apparente dell’ordinanza impugnata.
2.1. L’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli afferma che Andrea Filardi
sia stato stabile acquirente del clan per i contatti telefonici con Fabio Iacovelli, che
sono durati due mesi e sono stati esclusivi, nel senso che Andrea Filardi non ha
avuto contatti con altri coindagati.
Però, con un evidente salto logico, in assenza di contatti tra Andrea Filardi e
Fabio Iacovelli e della indicazione di altri elementi di prova, l’ordinanza impugnata
colloca nel contesto associativo anche le condotte successive, culminate con
l’arresto di Andrea Filardi nel giugno del 2015. L’ordinanza impugnata non indica
in alcun modo da quali fonti di prova ha dedotto che la successiva condotta di
cessione sia stata fondata sugli stabili acquisti dal clan.
2.2. La motivazione è poi apparente anche nel passaggio a pagina 8 nel quale
si afferma che Andrea Filardi avrebbe beneficiato della protezione della
associazione, che controlla il territorio e gli permette di agire indisturbato,
consentendo all’associazione di acquisire cospicui proventi e la certezza che i

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se sussistano gravi indizi di colpevolezza sul fatto descritto nell’imputazione

quantitativi dell’associazione sarebbero stati certamente venduti: manca
l’indicazione delle fonti di prova da cui tale apporto sarebbe stato dedotto.
Tale motivazione poi è anche contraddittoria con l’indicazione, quali unici
elementi di prova segnalati nel testo della motivazione, dei rapporti con Fabio
Iacovelli durati due mesi nel corso del 2014. Il Tribunale del riesame di Napoli
afferma che Andrea Filardi ha goduto di tale protezione, ha agito indisturbato, ha
consentito i ricavi al clan, cedendo stupefacenti anche fino al giugno del 2015, ma
contemporaneamente rileva la totale assenza di elementi di prova di collegamenti
quanto meno con altri coindagati, oltre quelli durati due mesi e con il solo Fabio

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale
di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo
esame.
Così deciso il 14/03/2018.

Iacovelli.

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