Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18016 del 24/02/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18016 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOLINARO GIANLUCA N. IL 14/04/1975
avverso la sentenza n. 2288/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale\in persona del Dott.
\f,
che ha concluso per „….e\
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Udito, per lpaf1Ee civile, l’Avv
UdiOdifensorizAvv.

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Data Udienza: 24/02/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 giugno 2014, la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sentenza del 23 luglio 2013, con la quale il Gup presso il Tribunale
di Busto Arsizio ha condannato Molinaro Gianluca in relazione al reato di cui agli
artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e 4 L. n. 146/2006
(per avere importato dal Messico complessivi 24.010,00 grammi di cocaina di cui
14.629,730 grammi di sostanza pura, con l’aggravante dell’ingente quantità e

impegnato in attività delittuose in più stati, commesso 1’8 luglio 2011).
A conferma della decisione di primo grado, la Corte ha evidenziato: a) che le
dichiarazioni rese da Orofino Cristian non costituiscono l’unica causa da cui sono
scaturite le indagini, essendo gli inquirenti pervenuti alla identificazione dei
responsabili sulla base di altri elementi ed, in particolare, di Molinaro allorché
egli, in data 8 luglio 2011, si presentava personalmente per seguire l’arrivo della
sostanza poi sequestrata all’aeroporto; b) che il coinvolgimento dell’appellante
nella vicenda emerge sia dalle intercettazioni telefoniche da cui si evince che egli
prenotava un pernottamento in concomitanza con l’arrivo dello stupefacente
presso l’aeroporto di Malpensa; sia dalle intercettazioni ambientali valutate alla
luce delle ammissioni fatte dal coimputato Biagiotti Alessandro; c) che non sono
concedibili all’imputato le circostanze attenuanti generiche, mancando elementi
positivamente valutabili in tal senso; d) che sussistono i presupposti
dell’aggravante dell’ingente quantità.
2.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. Eleonora

Bergamini, difensore di fiducia di Molinaro Gianluca, e ne ha chiesto
l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 350 e 197 cod.
proc. pen., per avere la Corte d’appello ritenuto legittimi i decreti autorizzativi
delle intercettazioni telefoniche seppure la motivazione di essi si fondi sulle
dichiarazioni spontanee rese da Orofino Cristian in stato di arresto, non potendo
l’opzione per il rito abbreviato avere valenza sanante di un’inutilizzabilità di
natura patologica.
2.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.,
per avere la Corte omesso di procedere alla cosiddetta prova di resistenza, per
verificare la sussistenza dei presupposti per confermare la sentenza di condanna
a prescindere dalle intercettazioni, da ritenere inutilizzabili per le ragioni sopra
indicate.
2.3. Violazione di legge penale per omesso riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche al Molinaro, che è soggetto incensurato, non destinatario
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dell’attività illecita in parte riferibile ad un gruppo criminale organizzato

finale dello stupefacente nonchè privo di disponibilità economiche in grado di
affrontare l’acquisto di siffatto quantitativo di sostanza, e che ha tenuto un
comportamento processuale neutro.
3. Nella memoria depositata nella Cancelleria di questa Corte il 13 febbraio
2015, la difesa di Molinaro Gianluca ha ribadito l’illegittimità delle intercettazioni
telefoniche e la sussistenza dei presupposti per le circostanze attenuanti
generiche.
4. Il Procuratore generale Dott. E.V. Scardaccione ha chiesto che il ricorso

L’Avv. Eleonora Bergamini per Molinaro Gianluca ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere rilevato come la memoria depositata in
Cancelleria dalla difesa di Molinaro Gianluca non possa essere delibata in quanto
tardiva essendo stata presentata in data 13 febbraio 2015, dunque in violazione
del termine di quindici giorni fissato dall’art. 611 cod. proc. pen.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il termine di quindici giorni
per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’art. 611, cod. proc. pen.
relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai
procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di
Cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse (Cass. Sez. 1, n. 19925
del 04/04/2014 – dep. 14/05/2014, Cutri’ e altro, Rv. 259618).
2. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per
manifesta infondatezza dei motivi.
3. Palesemente infondato è il primo motivo, con il quale il ricorrente ha
eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in quanto autorizzate con
decreti autorizzativi da ritenere nulli per essere fondati sulle spontanee
dichiarazioni di Orofino Cristian, in quanto tali inutilizzabili.
Secondo quanto si evince dagli atti e dalla stessa copia delle dichiarazioni
rese da Orofino Christian allegate alla memoria difensiva depositata dal difensore
di Molinaro al giudice di primo grado il 19 luglio 2013, in data 20 dicembre 2010
Orofino Cristian, sentito dai Carabinieri di Grassina, rendeva “dichiarazioni
spontanee”.
Alla stregua del chiaro disposto dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., le
dichiarazioni spontanee rese dalla persona indagata alla P.G. in assenza del
difensore non sono utilizzabili ai fini del solo giudizio dibattimentale. In questo
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sia dichiarato inammissibile.

senso si è pronunciata questa Corte di legittimità laddove ha chiarito che le
dichiarazioni spontanee rese dalla persona indagata senza l’assistenza del
difensore, ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sono affette da
inutilizzabilità cosiddetta relativa, di tal che esse non sono utilizzabili come prova
nella sola sede dibattimentale, mentre possono essere utilizzate ai fini del
giudizio cautelare e del giudizio abbreviato

(ex plurimis

Cass. Sez. U,

21/6/2000, Tammaro Rv. 216247; Sez. 5, n. 18064 del 19/01/2010 – dep.
12/05/2010, Avietti, Rv. 246865). In una fattispecie sovrapponibile a quella di

dell’indagato rese a norma dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. possono
essere utilizzate erga alios quali indizi nella fase delle indagini preliminari ai fini
dell’autorizzazione dell’intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche nell’ambito di un procedimento (per delitti di criminalità organizzata),
non ricorrendo alcuna ipotesi di inutilizzabilità generale di cui all’art. 191 dello
stesso codice ovvero di inutilizzabilità specifica. (Cass. Sez. 1, n. 14980 del
22/01/2004 – dep. 27/03/2004, Picano, Rv. 229398; Sez. 2, n. 30113 del
01/07/2005, Scrugli Rv. 231662).
Nessun vizio processuale può pertanto discendere dall’avere il Gip fondato il
giudizio di gravità indiziaria ai fini dell’autorizzazione delle intercettazioni dal
contenuto delle dichiarazioni, appunto spontanee, rese da Orofino Cristian in
indagini.
3. Ad ogni buon conto, i decidenti di merito hanno chiarito come il quadro
indiziario a base dei decreti autorizzativi delle operazioni captative si basi anche
su elementi d’indagine ulteriori ed autonomi rispetto alle dichiarazioni
dell’Orofino, svolgendo sul punto una motivazione adeguata e non censurabile
nella sede di legittimità.
4. Dalle considerazioni sopra svolte discende l’infondatezza del secondo
motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il giudice d’appello non
abbia proceduto alla prova di resistenza all’esito della espunzione dal fascicolo
delle risultanze delle intercettazioni, pienamente utilizzabili per le ragioni sopra
esposte.
5. Priva di qualunque fondamento è anche l’ultima censura con la quale il
ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
Secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, le
circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di
adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di
situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento
dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il
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specie, questo giudice di legittimità ha affermato che le dichiarazioni spontanee

riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo
(Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di
segno positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto
insussistenti, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici e, dunque,
insindacabili in questa sede.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a
favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2015

Il consigliere estensore

1000 euro.

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