Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18016 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18016 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Breaz Flaviu Marin, nato ad Alba Iulia (Romania) il 22/02/1985

avverso la sentenza del 08/03/2018 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8 marzo 2108 la Corte di appello di Bologna ha
disposto la consegna all’Autorità giudiziaria rumena di Flaviu Marin Breaz, in
forza del mandato di arresto europeo emesso in data 13 dicembre 2017 per
l’esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna alla pena di cinque anni di

Data Udienza: 18/04/2018

reclusione, pronunciata dalla Corte di appello di Cluj in data 23 novembre 2017,
per il delitto di tentato omicidio aggravato commesso in data 26 gennaio 2014.

2. L’avv. Francesco Mattioli, difensore del ricorrente, ricorre avverso tale
sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi e, segnatamente:

la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge 22 aprile 2005,

n. 69 e la mancanza e la illogicità della motivazione sul punto.

la violazione dell’art. 18 comma 1, lett. h) della L. n. 69 del 2005, in

ordine alle condizioni di detenzione nelle strutture penitenziarie rumene, già
reiteratamente stigmatizzate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non
avevano consentito di accertare la insussistenza del pericolo di trattamenti
inumani e degradanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve disatteso in quanto i motivi nello stesso dedotti si
rivelano infondati.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 18,
comma 1, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, conseguente al mancato
riconoscimento del motivo di rifiuto di cui all’art. 18, comma 1, lett. r), legge 69
del 2005, applicabile, per effetto delle statuizioni della sentenza della Corte
costituzionale n. 227 del 12 maggio 2010, anche ai cittadini di Paesi dell’UE che
risultino residenti o stabilmente dimoranti in Italia, e la mancanza e la illogicità
della motivazione sul punto.
L’affermazione che il Breaz era regolarmente in territorio italiano dal
maggio del 2015 non era, infatti, prova della estemporaneità della sua presenza,
come ritenuto dalla Corte di appello nella pronuncia impugnata, bensì di stabilità
della stessa.
Erano, infatti, intercorsi due anni e mezzo tra la data di irrevocabilità della
sentenza posta a fondamento del mandato di arresto europeo e l’inizio della
regolare presenza del richiesto in consegna in territorio italiano, attestata sin dal
luglio del 2014 in occasione di una perquisizione negativa da parte delle forze
dell’ordine.
In tale apprezzabile lasso di tempo il Breaz aveva dimorato in territorio
italiano senza soluzione di continuità; egli, inoltre, parla fluentemente la lingua
italiana (tanto che nel procedimento non era stato necessario nominare
interpreti), nelle date del 28 e del 29 aprile del 2015 aveva frequentato un corso

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quanto le informazioni integrative acquisite dalla Corte di Appello di Bologna, in

di formazione antincendio e dal luglio al settembre del 2015 aveva lavorato in
forza di regolare rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze a Riccione.
Nell’inverno del 2015/16 il richiesto in consegna aveva svolto lavoro di
pubblica utilità e nel 2016 aveva contratto matrimonio in Italia; dal novembre
del 2017, inoltre, il ricorrente svolgeva lavoro a chiamata presso una discoteca
ed aveva contratto rapporti con una società di lavoro interinale.
Il Breaz, pertanto, dal luglio del 2015, aveva ormai stabilito il proprio
centro di interessi sia familiare che lavorativo in Italia, atteso che anche la

Da quasi tre anni, pertanto, il ricorrente aveva consolidati rapporti con
persone e familiari che vivono e risiedono da lungo tempo in Italia.

3. Tale censura si rivela, tuttavia, infondata.

3.1.La Corte costituzionale, nella pronuncia n. 227 del 2010, nel delineare
la nozione di residenza e di stabile dimora, ha richiamato la sentenza della Corte
di Giustizia dell’Unione europea n. 66/08 del 17/7/2008, Kozlowski, nella quale si
precisa che per residenza deve intendersi la residenza effettiva nello Stato di
esecuzione e per dimora un soggiorno stabile di una certa durata che consenta di
acquisire con lo Stato di esecuzione legami di intensità pari a quelli che si
instaurano in caso di residenza.
La stessa sentenza Kozlowski ha, altresì, segnalato la necessità di una
valutazione complessiva degli elementi oggettivi che caratterizzano la situazione
del ricercato, in relazione alla durata, alla natura e alle modalità del suo
soggiorno, nonché ai legami familiari ed economici che ha stabilito nello Stato
dell’esecuzione, sottolineando ancora l’esigenza che il giudice valuti anche
l’esistenza di un interesse legittimo del condannato a che la pena sia scontata in
quello Stato.
Tali indicazioni sono state valorizzate dalla Corte di Cassazione per
delineare il proprio, ormai costante, orientamento interpretativo, secondo il
quale, in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di “residenza rilevante”
– dopo la sentenza n. 227 del 2010 della Corte costituzionale – ai fini del rifiuto di
consegna di un cittadino di altro Paese membro dell’Unione, ai sensi dell’art. 18,
lett. r), della Legge 22 aprile 2005 n. 69, presuppone un radicamento reale e
non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile dalla legalità della sua
presenza in Italia, dall’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa,
dalla distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la
condanna conseguita all’estero, dalla fissazione in Italia della sede principale
(anche se non esclusiva) e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed

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madre, che lavorava come badante, si era trasferita in territorio italiano.

affettivi, dal pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. La nozione di
“dimora”, rilevante ai medesimi fini, si identifica, inoltre, con un soggiorno nello
Stato stabile e di una certa durata, idoneo a consentire l’acquisizione di legami
con lo Stato pari a quelli che si instaurano in caso di residenza» (ex plurimis:
Cass. Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, Batanas, Rv. 261375; Cass. Sez. 6, n.
9767 del 26/2/2014, Echim, Rv. 259118; Cass. Sez. 6, n. 46494 del
20/11/2013, Chiriac, Rv. 258414; Sez. 6, n. 16169 del 05/04/2013, Pierzyna
Krzysztof, Rv. 254771).

mandato di arresto europeo dalla fissazione in Italia della sede principale e
consolidata degli interessi lavorativi e familiari, la giurisprudenza di legittimità
ha, inoltre, precisato che il radicamento in Italia deve considerarsi il risultato di
una scelta incondizionata, svincolata dalle sorti del processo celebrato nel Paese
di origine e, dunque, non implicante la volontà di agire secundum eventum litis
(ex plurimis: Sez. 6, n. 520 del 04/01/2017, Mihai, non massimata sul punto).

3.2. La Corte di appello di Bologna, muovendo da tali consolidati principi,
ha espresso un apprezzamento sulla carenza di «radicamento» della persona
richiesta in consegna nel territorio italiano, tale da escludere una assimilazione di
tale condizione a quella del cittadino italiano, ai fini della applicazione del motivo
di rifiuto di cui all’art. 18, comma 1, lett. r), legge 69 del 2005, secondo le
statuizioni della sentenza n. 227 del 2010 della Corte costituzionale.
La frammentaria documentazione prodotta dal ricorrente, infatti, attestava
la presenza in territorio italiano del richiesto in consegna dal 14 maggio 2015 e,
pertanto, da epoca comunque recente e successiva alla commissione del delitto
posto a fondamento del mandato di arresto esecutivo.
Il matrimonio con la connazionale Ancuta Larisa Pescareanu era stato
contratto nel giugno del 2016 ed il trasferimento della madre del richiesto in
consegna era, peraltro, “molto recente”.
Come ha rilevato la Corte di appello nella sentenza impugnata, inoltre, il
Breaz, pur residente in territorio italiano, ha documentato lo svolgimento di
attività lavorativa esclusivamente saltuaria ed a termine, peraltro, per brevi
periodi, e dimora in un residence con prenotazione “procrastinabile”.
L’unica busta paga prodotta, peraltro, risaliva ai mesi di luglio ed agosto
del 2015.
Tali elementi e, segnatamente, la precarietà del domicilio e del lavoro
stagionale, nella valutazione non certamente illogica della Corte di appello di
Bologna, si rivelavano, pertanto inidonei a dimostrare il radicamento effettivo del
soggetto richiesto in consegna in territorio italiano, documentando, al più,

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Quanto alla distanza temporale della condanna posta a fondamento del

l’intenzione di creare i presupposti per fondare tale radicamento, allo stato,
tutt’altro che realizzato.
Ritiene, pertanto, il Collegio che tali valutazioni, in quanto congrue e
logiche, si sottraggano alle censure articolate dal ricorrente e, pertanto, il motivo
di ricorso debba essere disatteso.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 18
comma 1, lett. h) della L. n. 69 del 2005, in quanto le informazioni integrative

nelle strutture penitenziarie rumene, peraltro già stigmatizzate dalla Corte
Europea dei diritti dell’Uomo, non avevano consentito di accertare la
insussistenza del concreto pericolo di trattamenti inumani e degradanti.
La nota delle autorità rumene, infatti, non aveva consentito di accertare
con certezza in quali strutture sarà detenuto il Breaz; il carcere di Gherla, inoltre,
ove il Breaz potrebbe essere destinato per scontare il regime chiuso, figura nella

black list stilata nella sentenza pilota della Corte EDU Rezmives ed altri.
Le informazioni acquisite, inoltre, costituivano dimostrazione che lo spazio
minimo eventualmente riservato al Breaz sarebbe inferiore ai tre metri quadri.
La Corte di appello di Bologna aveva, inoltre, errato nell’obliterare che la
superficie detentiva all’interno delle celle deve essere calcolata al netto dello
spazio occupato dagli arredi fissi e dai letti.
Secondo le informazioni acquisite, inoltre, la permanenza in regime chiuso
a Gherla, con spazio individuale sensibilmente inferiore ai tre metri quadri
durerebbe, nella migliore delle ipotesi, un anno e, nella peggiore, sino a fine
pena.

5. Anche tale censura si rivela infondata.
La Corte di appello di Bologna ha rilevato, tutt’altro che illogicamente,
come, con nota del 2 marzo 2018, la Direzione dell’Amministrazione Nazionale
Rumena dei penitenziari abbia fornito, in risposta alla propria richiesta,
informazioni puntuali in merito al regime esecutivo – progressivo e regressivo previsto dal sistema processuale romeno, ha delineato gli sviluppi dell’esecuzione
della pena nei confronti del richiesto in consegna, ha circostanziato la situazione
detentiva che al medesimo sarà riservata, descrivendo le condizioni delle celle, i
servizi disponibili, la possibilità di accesso all’aria aperta nonché a programmi di
assistenza psico-sociale, le condizioni igienico-sanitarie dell’istituto nonché la
superficie disponibile.
In particolare, oltre ad essere elencate dettagliatamente tutte le condizioni
di detenzione che saranno riservate ricorrente (quanto ad illuminazione,

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acquisite dalla Corte di Appello di Bologna, in ordine alle condizioni di detenzione

ventilazione, condizioni igienico-sanitarie, vitto, arredi, attività del trattamento
rieducativo, ecc.), che consentono di escludere il rischio concreto di trattamenti
inumani e degradanti, è stato precisato lo spazio minimo individuale che sarà
garantito al medesimo nelle strutture carcerarie.
Tale spazio è di 3 mq. nel regime di tipo chiuso, in cui sono inclusi arredi
che consentono libertà di movimento (non si indicano, infatti, in tale spazio
strutture fisse come “letti a castello” ed i servizi igienici), e di 2 mq. nel regime
di tipo semichiuso.

detenuti usufruiscono degli spazi della cella con tale spazio minimo solo per la
ristorazione, per servirsi dei servizi sanitari e per il pernottamento, mentre per i
resto del tempo, laddove non occupati in attività e programmi educativi, son
liberi di trascorrere tutta la giornata negli spazi comuni.
Sulla base di queste informazioni, ufficialmente comunicate, alle quali il
giudice italiano non può negare fede, la valutazione effettuata dalla Corte di
appello di Bologna non merita censura.
Le doglianze formulata dal ricorrente si rivelano, inoltre, generiche.
Il ricorrente si duole, infatti, che la struttura penitenziaria di destinazione
del richiesto in consegna è indicata nella sentenza pilota della Corte Edu tra le
strutture inidonee ad evitare il serio pericolo di trattamenti inumani e degradanti,
ma non ha documentato che le condizioni del carcere di Gherla permangano
immutate, anche in ragione dell’accertato progressivo miglioramento delle
condizioni detentive nelle strutture penitenziarie rumene.
Le autorità rumene hanno, infatti, presentato in data 25 gennaio 2018 al
Segretariato del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (competente per
l’esecuzione delle sentenze della Corte EDU)

l’Action Plan

in relazione alla

sentenza pilota della Corte EDU Rezmives ed altri c. Romania del 25 aprile 2017
che aveva condannato la Romania per le carenze strutturali delle condizioni di
detenzione, ritenute in violazione dell’art. 3 CEDU, chiedendo la introduzione di
“misure generali per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e delle
pessime condizioni di detenzione”.
Nel predetto documento ufficiale, le autorità rumene hanno elencato una
serie di misure volte a contrastare le problematiche riscontrate dalla Corte EDU:
si tratta di rimedi amministrativi e legislativi, sia preventivi (riduzione del ricorso
alla carcerazione preventiva, costruzione di nuovi istituti carcerari,
ammodernamento delle strutture esistenti) che compensativi (possibilità di
beneficiare di giorni di liberazione anticipata in caso di detenzione in condizioni
non appropriate).

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Quanto, poi, a tale ultimo regime, è stato dichiarato chiaramente che i

In questo contesto, che testimonia un consistente progresso dello Stato
rumeno nell’ottemperare alle indicazioni provenienti dalla Corte EDU, devono
essere esaminate le informazioni fornite dalle autorità rumene in relazione al
caso in esame.
Il ricorrente, inoltre, assolutizza il dato della presenza degli arredi nel
computo dello spazio di tre metri quadrati, ma la giurisprudenza più recente di
legittimità rileva come la delibazione in ordine alla sussistenza o meno delle
condizioni inumane e degradanti debba essere operata alla stregua di una

della Corte Edu che, nel valutare le condizioni detentive in strutture per
condannati, ha sempre tenuto conto dell’effetto cumulativo delle condizioni di
detenzione (ex multis: Dmitriy Rozhin c. Russia , n. 4265/06, § 53, 23 ottobre
2012; Kulikov c. Russia , n. 48562/06, § 37, 27 novembre 2012; Yepishin c.
Russia , n. 591/07, § 65, 27 giugno 2013; Sergey Babushkin c. Russia, cit., §§
52 – 58).
Non sussiste, pertanto, il “serio pericolo” che la persona ricercata venga
sottoposta a trattamenti inumani o degradanti qualora dal paese richiedente
venga garantito al detenuto uno spazio non inferiore a tre metri quadrati in
regime chiuso, ovvero uno spazio inferiore in presenza di circostanze che
consentano di beneficiare di maggiore libertà di movimento durante il giorno,
rendendo possibile il libero accesso alla luce naturale ed all’aria, in modo da
compensare l’insufficiente assegnazione di spazio (ex plurimis: Sez. 6, n. 5472
del 01/02/2017, Mihai, Rv. 269008) ovvero al regime c.d. “semiaperto”, nel qual
caso, ove venga riservato uno spazio inferiore ai tre metri quadri, è necessario,
al fine di escludere o di contenere detto pericolo, che concorrano le seguenti
circostanze: 1) breve durata della detenzione; 2) sufficiente libertà di movimento
al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività; 3) dignitose
condizioni carcerarie (Sez. 6, n. 53031 del 09/11/2017, P., Rv. 271577).
Le informazioni acquisite dalla autorità rumena sono, pertanto, esaustive
ed, essendo state congruamente valutate dalla Corte di appello di Bologna,
inducono a ritenere insussistente la dedotta violazione dell’art. 18 comma 1, lett.
h) della L. n. 69 del 2005.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato ed il Breaz deve
essere connato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n.
69 del 2005.

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valutazione sinergica ed unitaria di plurimi indici in sintonia con la giurisprudenza

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma
5, I. n. 69/2005.

Il Consigliere estensore

Il fesidente

Fabrizio D’Arcangelo

Vinchnzo Rotundo

i kg t9-0

Così deciso il 18/04/2018.

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