Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18015 del 13/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18015 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Maesano Rocco Giovanni, nato a Bagaladi il 14/01/1949

avverso l’ordinanza in data 25/09/2017 del Tribunale di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Demetrio Francesco Floccari, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 25 settembre 2017, il Tribunale di Reggio
Calabria ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di Rocco
Giovanni Maesano avverso il provvedimento di applicazione della misura degli
arresti donniciliari adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Data Udienza: 13/04/2018

Reggio Calabria in riferimento ai reati di concorso in partecipazione ad
associazione di tipo mafioso, di illecita concorrenza con minaccia e violenza, e di
estorsione, queste ultimi due aggravati anche ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
Le condotte per le quali si è ritenuta la sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza riguardano: -) il contributo fornito all’associazione denominata
‘ndrangheta, e precisamente alla «locale di San Lorenzo», quale pubblico
amministratore di “riferimento” della cosca all’interno delle amministrazioni
comunali di San Lorenzo e Bagaladi, siccome responsabile dell’area economico

«in epoca antecedente e prossima all’anno 2005 e sino alla data odierna» (capo
A-bis della rubrica); -) il compimento di atti diretti al condizionamento
dell’aggiudicazione e dell’esecuzione dei lavori pubblici nei comuni di San
Lorenzo e Bagaladi sulla base di una logica spartitoria dettata dagli equilibri
mafiosi con condotta contestata come commessa «in epoca antecedente e
prossima all’anno 2005, fino all’anno 2013» (capo Al della rubrica); -) il
condizionamento della partita di calcio tra l’Omega di Bagaladi ed il Praja,
realizzata con minacce di morte formulate al direttore sportivo della squadra di
calcio del Praja, Marcello Battaglia, prima della gara, e seguite dalla vittoria della
squadra di Bagaladi, in data 15 febbraio 2009 (capo A28 della rubrica). Le
esigenze cautelari sono state individuate nel pericolo di reiterazione di reati della
stessa specie di quello per cui si procede, stante anche la presunzione di cui
all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in
epigrafe l’avvocato Demetrio Francesco Floccari, difensore di fiducia di Rocco
Giovanni Maesano, articolando due motivi, preceduti da una premessa.
Nella premessa, innanzitutto, si rappresenta che il titolo cautelare originario
era stato annullato e che il provvedimento coercitivo è stato riennesso, dopo la
pronuncia della sentenza di primo grado, valorizzandosi un elemento indiziario
sopravvenuto, integrato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore
Aiello, il quale ha raccontato che, nella qualità di direttore tecnico di un’impresa
per il servizio di raccolta dei rifiuti, aveva incontrato l’odierno ricorrente,
ragioniere del Comune di Bagaladi, e questi, a sua volta, lo aveva messo in
contatto con «i Paviglianiti», indicandoli come i “reggenti” del territorio, e gli
aveva chiesto di assumere due nipoti di costoro. Si rileva, poi, che l’originario
provvedimento cautelare era stato annullato con rinvio dalla Corte di cassazione
per ragioni concernenti i gravi indizi, e che nell’ordinanza pronunciata in sede di
rinvio si era espressamente rilevato come le condotte riferibili al ricorrente
fossero datate negli anni 2009/2010. Si osserva, ancora, che, come già ://’ .
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finanziaria di entrambi gli enti locali, con condotta contestata come commessa

rappresentato al Tribunale del riesame, l’elemento sopravvenuto ha ad oggetto
un episodio, il contatto tra il ricorrente ed Aiello, avvenuto tra il 2003 ed il 2007.
Si aggiunge, quindi, che si era rappresentato al Tribunale del riesame sia
l’avvenuta collocazione in pensione dell’imputato, e, di conseguenza, la
cessazione di funzioni pubblicistiche presso i Comuni di San Lorenzo e Bagaladi,
già nel 2010 e nel 2011, sia la disnnissione di ogni incarico presso la squadra di
calcio di Bagaladi, per altro addirittura estinta.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli

proc. pen., avendo riguardo alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
Si deduce che non sussiste un pericolo concreto ed attuale di reiterazione
perché: -) gli elementi sopravvenuti risalgono ad un periodo collocato tra il 2003
ed il 2007, ed attengono al ruolo svolto dall’odierno ricorrente all’interno delle
amministrazioni comunali rientranti nel territorio “controllato” dalla “famiglia”
Paviglianiti; -) l’odierno ricorrente è in pensione da quasi dieci anni; -) le
conversazioni intercettate risalgono all’anno 2010; -) le «generiche dichiarazioni
accusatorie» del collaboratore di giustizia Giuseppe Ambrogio attengono
anch’esse al ruolo di Maesano all’interno degli enti territoriali di “interesse” della
“famiglia” Paviglianiti.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma
dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla attualità e
concretezza delle esigenze cautelari.
Si deduce che le motivazioni esposte dal Tribunale in sede di riesame sono
meramente apparenti, perché non si confrontano con il dato dell’assenza di
elementi indiziari per fatti successivi al 2010, e perché, quando richiamano
l’elemento sopravvenuto, non rilevano la collocazione temporale dello stesso tra
il 2003 ed il 2007.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure sono fondate per le ragioni di seguito precisate.

2. La disciplina in materia di esigenze cautelari, pur prevedendo ipotesi di
presunzione di esistenza delle stesse quando si procede per reati che si
inseriscono in un “contesto mafioso”, stabilisce in ogni caso la possibilità di
rilevarne l’insussistenza.
2.1. Nei confronti dell’indagato o del condannato in primo grado per il delitto
di associazione di tipo mafioso operano sia la presunzione relativa di pericolosità

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artt. 274 e 275 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.

sociale, sia la presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia
cautelare in carcere, a norma dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Tuttavia, numerose decisioni hanno evidenziato che, qualora intercorra un
considerevole lasso di tempo l’emissione del provvedimento coercitivo e i fatti
contestati, il giudice ha comunque l’obbligo di motivare puntualmente, su
impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, da
valutare in relazione alla connotazione della consorteria ed al ruolo rivestito
dall’indagato, sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautelari, anche nel
caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (cfr., tra le tante:

Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del
30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo, Rv.
268727; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995). E’
interessante rilevare che le decisioni in questione hanno annullato le ordinanze
impugnate per l’assenza di specifici elementi indicativi dell’appartenenza del
soggetto ad un’associazione mafiosa per un periodo pari in una occasione a
dieci/undici anni (Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995), in
più occasioni a circa sette anni (Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo, Rv.
268727, e Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342), e in un’altra
occasione ancora a circa cinque anni (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi,
Rv. 269957) dall’emissione dell’ordinanza.
2.2. Nei confronti dell’indagato (o del condannato in primo grado) per
concorso esterno in associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo
mafioso o dalla finalità di agevolare un tale tipo di sodalizio, non solo, a norma
del medesimo art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione di
adeguatezza della misura della custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma,
secondo la giurisprudenza, il giudizio sulla presunzione di sussistenza delle
esigenze cautelari deve essere effettuato sulla base di altri parametri.
In particolare, più volte si è affermato che, in tema di concorso esterno in
associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze
cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata
ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità
della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della
consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell’attuale condotta di vita e
della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza
necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente
(così, in particolare, Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putorti, Rv. 264209, e
Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809).
L’impostazione implicante la non necessità di provare la rescissione del
vincolo da parte del concorrente esterno si pone in linea con quanto osservato
4
(

dalla Corte costituzionale, sent. n. 48 del 2015. Invero, nella trama motivazione
di questa decisione, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 275,
comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla
riforma recata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nella parte in cui non prevedeva
la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari nei confronti del concorrente
esterno nel reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con misure diverse da quella
carceraria, il Giudice delle Leggi ha evidenziato: «il concorrente esterno è, per
definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente,

concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di
adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano
«empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria […]».

3. L’ordinanza impugnata rappresenta che, ai fini del giudizio sulla
sussistenza delle esigenze cautelari, è necessario valutare anche gli elementi
sopravvenuti all’originaria misura cautelare, e, specificamente, le dichiarazioni
rese dal collaboratore di giustizia Salvatore Aiello, nonché i provvedimenti di
fermo nel procedimento cd. “Nexum”.
In particolare, per quanto attiene alle emergenze del procedimento cd.
“Nexum”, l’ordinanza rappresenta che la cosca Paviglianiti aveva manifestato
capacità di interferenza in relazione alle elezioni comunali del 2014 in San
Lorenzo ed aveva continuato a compiere attività estorsive in danno di
imprenditori locali.
Per quanto concerne le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore
Aiello, il Tribunale segnala che quest’ultimo ha raccontato di aver incontrato,
nella qualità di direttore tecnico di un’impresa per il servizio di raccolta dei rifiuti,
l’odierno ricorrente Rocco Giovanni Maesano, ragioniere del Comune di Bagaladi,
e questi, a sua volta, lo aveva messo in contatto con «i Paviglianiti», indicandoli
come i “reggenti” del territorio, e gli aveva chiesto di assumere due nipoti di
costoro; ha inoltre riferito di aver avuto un «alterco con Maesano Giovanni per
questioni legale al lavoro», e di essere stato convocato per un incontro di
chiarimento da quest’ultimo in un palazzo in costruzione, in presenza di altra
persona, presumibilmente «un malavitoso».
Il Giudice del riesame, poi, rileva che a questi elementi sopravvenuti nel
corso del giudizio occorre aggiungere quelli preesistenti, costituiti dalle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Ambrogio e da conversazioni
oggetto di intercettazione. Ambrogio ha detto che Rocco Giuseppe Maesano era
persona alla quale i Paviglianiti avevano concesso molto spazio all’interno
dell’amministrazione comunale, e che, inoltre, i medesimi Pavigliani erano
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perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del

”interessati” alla squadra di calcio del Bagaladi, nella quale l’odierno ricorrente
rivestiva un ruolo dirigenziale. La conversazioni intercettate, tutte del 2010,
evidenziano, innanzitutto, contatti tra Maesano ed i Paviglianiti, in particolare in
relazione allo svolgimento di pratiche amministrative o all’estromissione, con
metodo mafioso, di un imprenditore dal sistema delle commesse comunali;
emblematicamente, nella conversazione del 24 novembre 2010, n. 301,
l’interlocutore consiglia al ricorrente di andare in pensione e di troncare i suoi
rapporti con i Paviglianiti. Altre conversazioni intercettate, del 2009 e del 2010,

nei confronti di un dirigente della squadra di calcio Praja prima della partita tra
questa compagine e quella di Bagaladi; si precisa che alle minacce era seguita
una vittoria di misura del Bagaladi e che, nell’occasione, secondo quanto indicato
sul sito di tale squadra, il Praja aveva giocato in modo «irriconoscibile».
Sulla base di questi elementi, l’ordinanza rappresenta che l’odierno
ricorrente si presenta come «punto di riferimento all’interno dell’amministrazione
comunale in grado di garantire il contatto tra imprenditore e cosca, teso alla
formulazione di richieste estorsive, avvantaggiando in maniera sostanziale il
gruppo criminale

de quo

al fine del suo rafforzamento o della sua

conservazione». Aggiunge, poi, che, proprio in ragione di tale ruolo, emerge il
pericolo concreto ed attuale di recidiva, nonostante «l’intervenuto
pensionamento», «la risalenza nel tempo delle condotte contestate» e «lo
scioglimento della squadra calcistica al cui interno Maesano ricopriva una carica
dirigenziale»: la pluralità delle forme di contributo all’attività della cosca
evidenziano «la versatilità criminale del ricorrente» e la sua posizione di «punto
di riferimento strategico per la cosca in disamina in diversi settori di interesse».

4. Alla luce dei principi giuridici indicati, e degli elementi esposti, le
conclusioni del Tribunale di Reggio Calabria risultano viziate.
L’ordinanza impugnata, infatti, pur sottolineando il dato indubbiamente
significativo della pluralità di forme di collaborazione fornite al sodalizio, non
precisa per quali ragioni debba ritenersi concreta ed attuale la ripetibilità della
situazione che ha dato luogo al contributo concorsuale. La spiegazione,
nonostante la presunzione relativa di pericolosità, è necessaria, sia per la
particolare posizione del concorrente esterno, per definizione non partecipe del
sodalizio, sia per la risalenza nel tempo delle condotte rilevate, non successive,
almeno a dire della difesa, al 2010, sia per la dismissione di tutte le cariche
pubbliche, cessate, secondo il ricorso tra il 2010 ed il 2011, sia per lo
scioglimento della squadra di calcio.

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evidenziano che il ricorrente ed il figlio avrebbero pronunciato minacce di morte

5. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata per nuovo
esame.
Il Tribunale, giudicando in sede di rinvio, preciserà l’epoca dei fatti ritenuti
accertati, in particolare quelli riferiti dal collaboratore di giustizia Salvatore Aiello,
verificherà se siano emerse circostanze successive, anche, ad esempio, in ordine
all’esistenza di rapporti con esponenti del sodalizio, e spiegherà, sulla base di
plausibili massime di esperienza, se e perché debba ritenersi concreta ed attuale
la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo concorsuale di

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale
di Reggio Calabria, sezione per il riesame.
Così deciso il 13 aprile 2018

Rocco Giovanni Maesano.

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