Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18014 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 18014 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZARELLA VALERIO nato il 08/07/1979 a ROMA

avverso la sentenza del 06/11/2017 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 09/04/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Mazzarella Valerio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale in data 6 novembre 2017 il Giudice del Tribunale di Milano ha applicato
all’imputato la pena nella misura concordata di mesi 6 di arresto per la violazione di cui all’art.
75 comma 2 d.lgs. 159/11 con la riduzione per il rito.
Ne chiede l’annullamento per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche,

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per un motivo non consentito.
Considerato che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla
legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, all’evidenza il motivo di ricorso esula
dall’ambito di quelli consentiti, in quanto denunciano un insussistente vizio della sentenza di
patteggiamento, corrispondente all’accordo raggiunto dalle parti.
Considerato che la modifica normativa ha inteso circoscrivere ai casi tassativamente
indicati il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento al fine di contenere e limitare la
strumentalità dei ricorsi proposti avverso detto tipo di sentenza, che origina dall’accordo tra le
parti e presuppone l’implicita rinuncia dell’imputato a contestare l’accusa come formulata
nonché la carenza di interesse a contestare l’applicazione della pena nella misura proposta e ad
esigere una articolata motivazione su detti punti, quando la sentenza corrisponda alla volontà
pattizia del giudicabile, nel caso di specie il motivo di ricorso non rientra tra quelli per i quali
è consentita l’impugnazione, non essendo prospettabile il mancato riconoscimento di
attenuanti non richieste.
Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2018

concedibili, anche d’ufficio, per contenere la pena.

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