Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18013 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 18013 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHIAVOLIN LUCIO nato il 23/05/1955 a PADOVA

avverso l’ordinanza del 29/09/2017 della CORTE APPELLO di TRENTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 09/04/2018

FATTO E DIRITTO

Schiavolin Lucio ha proposto ricorso avverso l’ordinanza emessa in data 2 ottobre
2017 con la quale la Corte di appello di Trento ha dichiarato inammissibile l’istanza di
revisione proposta avverso la sentenza emessa il 30 maggio 2012 dal Tribunale di Padova,
divenuta irrevocabile il 28 maggio 2014, che lo condannava alla pena di mesi nove di

Ne chiede l’annullamento per abnormità dell’atto, in quanto è stata rigettata l’istanza di
eliminazione della continuazione del reato di cui all’art. 348 cod. pen. commesso in
Campolongo per mancanza di testimoni e di prove; chiede pertanto, la dichiarazione di nullità
della sentenza o l’esclusione della continuazione e della pena detentiva.
Il ricorso, proposto personalmente dal condannato e di non agevole comprensione, è
inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti.
Il ricorrente censura il merito della sentenza di condanna, asseritamente emessa in
assenza di prove, e reitera censure ed argomentazioni già disattese dalla Corte di appello di
Trento, che ha dichiarato inammissibili analoghe istanze del condannato, ma soprattutto,
trascura che con sentenza n. 30203/17 del 10 maggio 2017 la Terza Sezione Penale di questa
Corte ha rigettato il ricorso proposto dallo Schiavolin in sede esecutiva avverso la sentenza n.
1372/12 del 30 maggio 2012, irrevocabile il 28 maggio 2014, in ordine al reato di cui all’art.
348 cod. pen., revocando la sentenza limitatamente al reato di cui all’art. 9 comma 2, 1. 175/92
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con eliminazione della pena inflitta a
titolo di continuazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in euro quattromila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2018
Il consigliere estensore

Il Pre idente

reclusione per i reati di cui agli artt. 348 cod. pen. e 9 1. 175/92.

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