Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18012 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 18012 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEDRETTI RINALDO nato il 02/11/1942 a GARDONE VAL TROMPIA parte offesa
nel procedimento
c/
PUTELLI IVANO nato il 18/01/1964 a BRENO
avverso l’ordinanza del 15/12/2017 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 09/04/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Pedretti Rinaldo, persona offesa nel procedimento a carico di Putelli
Ivano per calunnia, ha proposto ricorso avverso l’ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p.
del Tribunale di Brescia in data 15 dicembre 2017.
Ne chiede l’annullamento per abnormità del provvedimento, ammissibile anche dopo
la riforma Orlando. Deduce che a seguito della sentenza di annullamento con rinvio, che
accoglieva il ricorso proposto avverso il precedente provvedimento di archiviazione emesso
de plano, il G.i.p. ha sostanzialmente richiamato le motivazioni del precedente decreto, non

In particolare, il giudice ha errato nel ritenere l’annullamento dovuto a motivi formali,
in quanto erano stati anche evidenziati vizi della motivazione in relazione alle deduzioni del
ricorrente; non ha tenuto conto della documentazione e delle circostanze indicate
dall’opponente né ha considerato la rilevanza ed utilità di ulteriori indagini, indicate
nell’opposizione, ancora non assunte; deduce inoltre, la mancanza di motivazione su punti
decisivi della vicenda.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento non ricorribile.
Il provvedimento impugnato è un’ordinanza di archiviazione, emessa all’esito di udienza
camerale, dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017, il cui art. 33 ha introdotto l’art.
410-bis cod. proc. pen., che disciplina i casi di nullità del provvedimento di archiviazione e
prevede quale mezzo di impugnazione unicamente il reclamo al Tribunale in composizione
monocratica.
Pertanto, l’ordinanza di impugnazione, emessa all’esito di udienza camerale, non è più
ricorribile, ma reclamabile ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. nei casi di
nullità previsti dal comma 2 di detta norma.
Il secondo comma dell’art. 410-bis cod. proc. pen. stabilisce che l’ordinanza di
archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che
sanziona con la nullità l’inosservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle
parti in camera di consiglio, quindi, soltanto la violazione delle regole poste a garanzia del
contraddittorio, non ricorrente nella fattispecie per ammissione dello stesso ricorrente.
Il ricorrente censura, invece, il merito del provvedimento e l’assenza di motivazione in
ordine alle deduzioni difensive ed alle indagini suppletive richieste nell’opposizione.
Tale rilievo esula dall’ambito dei vizi denunciabili, in quanto si deduce la violazione del
contraddittorio cd. “sostanziale” e si censura il vizio di motivazione in relazione alla
configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato o la mancanza di indagini
integrative, trascurando che il giudice è del tutto libero di motivare il proprio convincimento,

adeguandosi alla decisione di questa Corte.

anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’accusa e da quelle esposte dalla
persona offesa in sede di opposizione.
Non sussistendo alcuna delle nullità, tassativamente previste dall’art. 410-bis, comma 3,
cod. proc. pen., che legittimano la proposizione del reclamo, il ricorso proposto, non più
ammissibile quale mezzo di impugnazione avverso un’ordinanza di archiviazione, va
dichiarato inammissibile né tali limitazioni normative possono eludersi e superarsi,
deducendo l’abnormità del provvedimento, di cui non ricorrono i presupposti.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2018
Il consigliere e ensore
Anna Cris olo

Il Presidente
Giaco

stima equo determinare in euro quattromila.

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