Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18011 del 27/01/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18011 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUSCIACCHIO DANIELE N. IL 23/09/1987
avverso la sentenza n. 771/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 27/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte
Uditi difens Avv.

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Data Udienza: 27/01/2015

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RITENUTO IN FATTO
1. Musciacchio Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di
Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in data 27-1-2014, con la quale è stata confermata, in
punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado,in ordine al delitto di
cui all’art. 73 DPR 309/90, in relazione alla detenzione, a fini di spaccio,di gr 730 di hashish. In

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla declaratoria di incostituzionalità
intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 32/14, poiché l’imputato è stato
condannato ad una pena (anni 4 di reclusione e € 18.000 di multa) contrastante rispetto
all’assetto normativo derivante dalla detta pronuncia, che ha determinato il ripristino della
pregressa disciplina, la quale prevedeva una pena assai più mite relativamente alle droghe
leggere.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Con sentenza 12-2-2014 n. 32, il giudice delle leggi ha infatti
dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 77, comma 2, Cost., degli artt. 4
bis e 4 vicies ter d.l. 30-12-2005 n. 272 , come conv. con modif. dall’art. 1 I. 21-2-2006 n.
49,così rimuovendo le modifiche apportate, con le norme dichiarate illegittime, agli articoli
73,13 e 14 DPR 309/90 e determinando il ripristino della normativa abrogata, in forza della
quale le condotte inerenti alle sostanze di cui alla tabelle I e III erano punite con la reclusione
da otto a venti anni e la multa da 25.822 a 258.228 euro; le condotte inerenti alle sostanze
stupefacenti di cui alla tabelle II e IV erano punite con la reclusione da due a sei anni e la
multa da 5.146 a 77.468 euro.
2. Come si vede, dunque, uno scenario normativo radicalmente nuovo, la cui profonda alterità
rispetto a quello inerente all’epoca del commesso reato impone una rivalutazione, da parte del
giudice di merito, del trattamento sanzionatorio da applicarsi al caso in disamina, sol che si
pensi come la Corte di appello sia partita da una pena detentiva base di anni 6 di
reclusione,che, all’epoca, rappresentava il minimo edittale mentre oggi rappresenta il
massimo.
La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla determinazione della pena,con
rinvio alla Corte di appello di Lecce, per nuovo giudizio sul punto.

2

Taranto il 25 gennaio 2013.

PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra
sezione della Corte d’appello di Lecce, per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 27 -1-2015 .

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