Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18011 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 18011 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLUCCI ALFONSO nato il 17/11/1988 a CANOSA DI PUGLIA

avverso la sentenza del 24/10/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TRANI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 09/04/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Colucci Alfonso ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale in data 24 ottobre 2017 il Giudice del Tribunale di Trani ha applicato
all’imputato la pena nella misura concordata di 1 anno e mesi 10 di reclusione per i reati di
istigazione alla corruzione e resistenza a pubblico ufficiale, esclusa la recidiva, riconosciute
attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, applicato l’aumento per la
continuazione e con la riduzione per il rito.
proc. pen., in quanto il giudice non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli
elementi integranti il reato di istigazione alla corruzione, avendo l’imputato dichiarato di aver
offerto ai verbalizzanti la somma necessaria ad estinguere la contravvenzione, ritenendo che
fosse conciliabile; pertanto, il gesto è stato erroneamente interpretato.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti.
Rilevato, infatti, che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto
dalla legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, all’evidenza i motivi di ricorso esulano
dall’ambito di quelli consentiti, in quanto denunciano inesistenti vizi di motivazione della
sentenza di patteggiamento, corrispondente all’accordo raggiunto dalle parti.
Considerato che la modifica normativa ha inteso circoscrivere ai casi tassativamente
indicati il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento al fine di contenere e limitare la
strumentalità dei ricorsi proposti avverso detto tipo di sentenza, che origina dall’accordo tra le
parti e presuppone l’implicita rinuncia dell’imputato a contestare l’accusa come formulata
nonché la carenza di interesse a contestare l’applicazione della pena nella misura proposta e ad
esigere una articolata motivazione su detti punti, quando la sentenza corrisponda alla volontà
pattizia del giudicabile, nel caso di specie i motivi di ricorso non rientrano tra quelli per i
quali è consentita l’impugnazione, specie a fronte di una motivazione esaustiva e specifica sul
punto, in quanto il giudice ha precisato che il ricorrente aveva tentato di convincere i militari
ad omettere un atto del loro ufficio offrendo loro del danaro.

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.

Ne chiede l’annullamento per mancanza di motivazione in ordine all’art. 129 cod.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Il consigliere stensore

Il Presidente

Anna Cr cuolo

Giacomd Paoloni

Così deciso il 9 aprile 2018

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