Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18008 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18008 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORO ANDREA N. IL 06/10/1975
avverso la sentenza n. 1774/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
20/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/02/2015

23733/2014
Motivi della decisione
La Corte di Appello di Brescia , con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Moro Andrea responsabile del reato di
cui all’ art. 186 co.2 lett. C cds..

Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. E’ appena il
caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione
delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti,
la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule
sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art.
133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio
o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si
tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte infatti ha
considerato che l’imputato non era meritevole del riconoscimento delle attenuanti
generiche, in considerazione della negativa personalità del medesimo lumeggiata dal
grave precedente penale a carico.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna II ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma
di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 11.2.2015

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della
sentenza. Deduce difetto di motivazione per quanto riguarda la negata concessione
delle attenuanti generiche.

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