Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18007 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 18007 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAGLIAVIA FRANCESCO nato il 08/06/1954 a PALERMO

avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 09/04/2018

e

FATTO E DIRITTO

Tagliavia Francesco ha proposto personalmente ricorso straordinario ex art. 625 bis
cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte in
data 20 febbraio 2017, depositata in data 8 giugno 2017.
Deduce che numerosi passaggi di detta sentenza sono totalmente errati in fatto e tali
errori hanno avuto rilievo decisivo sull’esito del ricorso. Assume che a pagina 16 il
stragi con la cassa del mandamento, come risulta dalla sentenza della Corte di assise di
appello di Firenze del 13 febbraio 2001; a pag. 19 si afferma che il ricorrente ebbe concreta
gestione degli uomini preposti alla esecuzione della strage, ma ciò è errato in quanto nella
sentenza della Corte d’assise di Firenze è stato accertato che Giuseppe Graviano disponeva del
gruppo di fuoco del mandamento e gli uomini erano stati messi a disposizione dal Graviano; a
pagina 19 si afferma che il ricorrente avrebbe contribuito al finanziamento dell’operazione,
mentre è accertato che il finanziamento proveniva dal Graviano; a pagina 20 si afferma che il
sostegno del ricorrente all’operazione sul piano logico è provato dalla mancanza di ragioni
giustificative di una deroga rispetto alla prassi del capo mandamento di coinvolgere il capofamiglia, ma l’affermazione è errata in quanto è stato dimostrato che la campagna stragista del
93 era un disegno riservato, anche ai più intimi (in tal senso si sarebbe espresso Bagarella,
come dichiarato da Ferro Giuseppe), e già nella primavera del 92, prima della strage di
Capaci, Riina aveva mandato a Roma una squadra di persone a sua disposizione, senza
informare e consultare gli altri capi mandamento, cosicché egli poteva essere stato informato
dell’impiego dei componenti del gruppo, ma non aveva dato il consenso; a pag. 22 si afferma
che il ricorrente avrebbe avuto un ruolo di intermediario con i tre esecutori delle stragi, ma ciò
contrasta con le dichiarazioni del Tranchina e con le dichiarazioni del Brusca, secondo il
quale a volere e ad attuare le stragi fu una minoranza, mossasi all’insegna della riservatezza;
errata è anche l’affermazione riportata a pag. 23 circa la mancata allegazione da parte del suo
difensore delle dichiarazioni di Carra Pietro, invece, prodotte, dalle quali risultava che il
magazzino del dichiarante si trovava verso Villabate e non in zona di competenza della
famiglia di Corso dei Mille; è errata l’indicazione del nome del nipote di Messana Antonino,
riportata a pag. 26, soprattutto perché la Corte ha considerato le dichiarazioni di Ferro
Giuseppe, capo mandamento e non quelle di Ferro Vincenzo, uomo d’onore e nipote del
Messana; anche la ricerca dell’alloggio per gli stragisti a Firenze è oggetto di errore, in quanto
non fu il ricorrente ad occuparsene ed i Ferro hanno riferito che le ricerche a Prato dei parenti
dei Messana erano iniziate nell’aprile 93: poiché la campagna stragista fu deliberata il 10
aprile 93, risulta impossibile che il ricorrente si fosse interessato di reperire un recapito a
Firenze, essendo gli aspetti logistici di competenza dei trapanesi, agli ordini di Matteo
Messina Denaro, che si attivarono subito.

riferimento al ricorrente è errato, in quanto fu Pizzo Giorgio a curare il finanziamento delle

Tutti questi elementi, coordinati tra loro, dimostrano che la responsabilità del
ricorrente per l’attentato di Firenze è fondata su elementi di fatto errati; si tratta infatti, di una
percezione fuorviata di dati processuali di rilevanza decisiva. Si sostiene che la questione
centrale è quella della ricerca dell’appartamento a Prato, rispetto alla quale la Corte ha errato
non conoscendo bene gli atti, poiché se le stragi furono deliberate il 10 aprile 93 è illogico
ritenere che il ricorrente cercasse un appartamento a Pontassieve.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato.
Considerato infatti, che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla

motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall’imputato,
che lo ha personalmente redatto, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo,
cod. proc. pen.
La portata generale della norma, destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a
proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai
difensori iscritti nell’albo speciale in ragione del livello tecnico richiesto per la redazione del
ricorso, è stata confermata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 8914/18, Aiello, che
espressamente ha affermato l’estensione del principio anche al ricorso straordinario per
l’eccezionalità di tale mezzo di impugnazione, che richiede un maggior livello di competenze
tecniche necessarie ad individuare con esattezza gli errori denunciabili, rientranti nell’ambito
ristretto di tale mezzo di impugnazione.
Va pertanto, dichiarata l’ immediata inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 610,
comma 5- bis, secondo periodo, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in euro quattromila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2018

legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i

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