Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18006 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 18006 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SLIM MOHAMED nato il 08/08/1994

avverso la sentenza del 25/09/2017 del TRIBUNALE di IMPERIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 09/04/2018

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FATTO E DIRITTO

Il difensore di Slim Mohamed ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale in data 25 settembre 2017 il giudice del Tribunale di Imperia ha
applicato all’imputato la pena nella misura concordata di anni 2 di reclusione per i reati riuniti
di resistenza, lesioni e tentativo di furto in abitazione, applicato l’aumento per la
continuazione sul reato più grave di resistenza e con la riduzione per il rito.
del fatto, in quanto il giudice non ha escluso l’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen., non
essendo emerso che i concorrenti avessero agito riuniti.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per un motivo non consentito.
Rilevato, infatti, che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto
dalla legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, é agevole rilevare che al di là della mera
enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell’erronea
qualificazione giuridica del fatto si risolve in una deduzione, che contrasta con gli elementi di
fatto contenuti nell’imputazione.
Considerato che la modifica normativa ha inteso circoscrivere ai casi tassativamente
indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen, il ricorso avverso la sentenza di
patteggiamento al fine di contenere e limitare la strumentalità dei ricorsi proposti avverso
detto tipo di sentenza, che origina dall’accordo tra le parti e presuppone l’implicita rinuncia
dell’imputato a contestare l’accusa formulata nonché la carenza di interesse a contestare
l’applicazione della pena nella misura proposta e ad esigere una articolata motivazione su detti
punti, quando la sentenza corrisponda alla volontà pattizia del giudicabile, nel caso di specie i
dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione, corrispondono alle fattispecie
contestate in relazione alla quali le parti hanno raggiunto l’accordo, ratificato dal giudice,
previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico.
Ribadito che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, che corrisponda a quella
oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con il ricorso per
cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto
al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6 sent. 15009/13, Sez. 4 sent. 10692/10) o risulti
frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153),
non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare solo formalmente, senza

Ne chiede l’annullamento per violazione di legge e per erronea qualificazione giuridica

giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di
patteggiamento.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in euro quattromila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso il 9 aprile 2018
Il consigliere es ‘ sore

Il Presidente i

Anna Crisc olo

Giacom Paoloni

processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

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