Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18005 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 18005 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KAKHEROM MOHAMED nato il 06/12/1990

avverso la sentenza del 13/10/2017 del TRIBUNALE di TRENTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 09/04/2018

FATTO E DIRITTO

Khakherom Mohamed ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con
la quale in data 13 ottobre 2017 il giudice del Tribunale di Trento gli ha applicato la pena
nella misura concordata di mesi 8 di reclusione per il reato di evasione, riconosciute attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva e con la riduzione per il rito.
Ne chiede l’annullamento per mancanza di motivazione, in quanto non si comprende in
chiarito perché, se la persona detenuta agli arresti domiciliari era Selmi Mohamed, invece, è
stato lui ad essere processato e condannato né spiegato se si trattava della stessa persona.
Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni, sia perché il ricorso è
proposto personalmente dall’imputato, sia perché proposto per motivi non consentiti.
Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come
riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le
memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori
iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente
dall’imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis,
primo periodo, cod. proc. pen.
Rilevato, inoltre, che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto
dalla legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, all’evidenza il motivo di ricorso esula
dall’ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un inesistente vizio di motivazione della
sentenza di patteggiamento, che consente l’immediata declaratoria di inammissibilità del
ricorso ai sensi dell’art. 610, comma 5- bis, secondo periodo, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in euro quattromila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2018

Depositato In Cancalllill

base a quali elementi probatori è stata affermata la sua responsabilità, non essendo stato

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