Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18003 del 05/04/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18003 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Palma Luigi Amedeo, nato a Roma il 01/07/1966
avverso la sentenza del 23/02/2018 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza pronunciata il 23 febbraio 2018, e depositata in pari data,
la Corte d’appello di Roma ha ordinato il mantenimento in carcere di Luigi
Amedeo Palma, al quale in data 21 febbraio 2018 aveva applicato la misura degli
arresti domiciliari con la modalità di controllo del “braccialetto elettronico” in
Data Udienza: 05/04/2018
sostituzione di quella della custodia in carcere, disposta in esecuzione di
mandato di cattura internazionale a fini di estradizione emesso dal Tribunale
Orientale del Tennessee degli Stati Uniti d’America, in relazione ai reati di
partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, di riciclaggio di denaro, di
corruzione e di truffa ai danni degli Stati Uniti d’America.
Il provvedimento di mantenimento in carcere è stato ordinato per l’accertata
indisponibilità del “braccialetto elettronico”, ritenuto condizione senza la quale
non sarebbero stati disposti gli arresti domiciliari, in relazione al pericolo di fuga,
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in
epigrafe gli avvocati Luca Marafioti e Giorgio Tamburrini, difensori di fiducia
dell’estradando, articolando tre motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt.
275-bis cod. proc. pen. e 3 e 10 Cost., avendo riguardo alla riproposizione della
misura della custodia in carcere in modo automatico e senza accertamenti.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli
artt. 714 e 275-bis cod. proc. pen., avendo riguardo
all’iter procedimentale
seguito per ordinare il mantenimento in carcere.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt.
127, commi 3 e 5, 178 e 718 cod. proc. pen., avendo riguardo ad altro profilo
dell’iter procedimentale seguito per ordinare il mantenimento in carcere.
3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, come emerge dalla documentazione trasmessa dall’Amministrazione
penitenziaria, risulta che Luigi Amedeo Palma, dopo la proposizione del ricorso e
la fissazione della presente udienza, è stato posto, in data 29 marzo 2018, agli
arresti domiciliari. Inoltre, per conto del ricorrente è stata depositata rinuncia
all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
La sopravvenienza della carenza di interesse esclude la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in data 5 aprile 2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Antonio Corbo
Giacomc Paoloni
e fino all’acquisizione della disponibilità di tale apparato.