Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18002 del 11/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18002 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEU BLEDAR N. IL 25/06/1984
avverso la sentenza n. 1548/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
23/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 11/02/2015

16143/2014
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda la mancata riduzione della pena per il reato ex art.
73.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, co.3, cpp perché proposto per motivi non
consentiti in sede di legittimità. . E’ appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i
limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre
2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi
Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente
non sussiste nel caso di specie. La Corte di appello infatti ha correttamente motivato
la determinazione della pena con riferimento al disvalore del fatto e alla personalità
dell’imputato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso 1’11.2.2015

La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale
riforma della pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Beu Bledar responsabile
di detenzione di arma e del reato di cui all’art. 73 co.1 e ibis per detenzione illecita
di cocaina, dichiarava prescritto il primo reato e riduceva conseguentemente la pena
inflitta.

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