Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18002 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18002 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Rugnetta Rocco, nato a Oppido Mamertina il 08/09/1983
2. Rugnetta Giuseppina, nata a Palmi il 19/04/1979

avverso l’ordinanza in data 02/05/2017 del Tribunale di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per i ricorrenti, l’avvocato Raffaella Scutieri, in sostituzione dell’avvocato
Armando Veneto, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 2 maggio 2017, il Tribunale di Reggio
Calabria, pronunciando in sede di rinvio, ha confermato il decreto di sequestro
probatorio adottato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Palmi nel /

Data Udienza: 05/04/2018

procedimento penale a carico di Salvatore Domenico Tassone per il reato dì
appropriazione indebita, e relativo a due gru in dotazione di due autocarri, ad un
verricello e ad un caricatore montato su una trattrice agricola.
L’ordinanza ha premesso che la sentenza di annullamento pronunciata dalla
Corte di cassazione aveva ritenuto corretta l’affermazione in ordine alla
sussistenza del fumus commissi delicti, e viziata la motivazione concernente il
vincolo probatorio tra quanto in sequestro ed il reato oggetto di indagine. Ha poi
osservato che il vincolo probatorio deve ritenersi sussistente sia perché i beni

risulta irrilevante che detti beni siano montati su due autocarri e su una trattrice
formalmente intestati a terzi, e precisamente a Rocco Rugnetta e a Giuseppina
Rugnetta, essendo comunque nella piena disponibilità dell’indagato, come
dimostra l’avvenuto rinvenimento di essi presso un capannone di quest’ultimo.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in
epigrafe l’avvocato Armando Veneto, quale difensore di fiducia di Rocco Rugnetta
e Giuseppina Rugnetta, articolando un unico motivo con il quale si denuncia
violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 627, comma 3, e 253
cod. proc. pen., e 646 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen. avendo riguardo all’assenza di motivazione in ordine alle finalità
probatorie perseguite, anche alla luce del vincolo nascente dalla sentenza di
annullamento della Corte di cassazione.
Si deduce che la decisione del Tribunale poggia su un «ragionamento
tautologico», fondato sull’identità tra i beni oggetto di sequestro e quelli che si
assumono oggetto di appropriazione, omettendo di considerare circostanze
significative, valorizzate anche nella sentenza di annullamento della Corte di
cassazione. In particolare, si era evidenziato, in sede di merito, che i beni erano
stati acquistati nel 2013, quindi due anni prima del sequestro, mediante assegni
bancari ed emissione di regolare fattura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni seguito precisate.

2. L’ordinanza impugnata in questa sede non rispetta il vincolo derivante
dalla sentenza di annullamento con rinvio della precedente decisione.
L’annullamento disposto da Sez. 2 n. 52257 del 28/10/2016 è stato
deliberato in ragione della violazione dell’«onere di motivare in ordine alla finalità
probatoria perseguita», violazione ritenuta sussistente per «la rivendicata
2

sequestrati sono gli stessi che si assumono oggetto di appropriazione, sia perché

proprietà dei beni da parte di terzi non indagati e l’apprensione degli stessi a due
anni e mezzo dall’acquisita disponibilità in capo ai ricorrenti», e, quindi, per il
venir «meno per effetto delle concrete circostanze dedotte in sede di riesame
[di] quella relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di
indagine che, ove ravvisabile, è di per sé dimostrativa dell’esigenza probatoria
del corpo di reato».
L’ordinanza impugnata in questa sede ha ritenuto il vincolo probatorio
perché, da un lato, ì beni in sequestro sono quelli che si assumono oggetto di

Giuseppina Rugnetta è meramente formale, come dimostra il loro rinvenimento
presso un capannone dell’indagato.
Gli argomenti esposti, tuttavia, non evidenziano alcuna specifica finalità
probatoria realizzabile attraverso il sequestro di cui si discute, e, quindi, eludono
il quesito posto dalla precedente sentenza di annullamento.

3. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata per nuovo
esame.
Il Tribunale, procedendo in sede di rinvio, valuterà se sussistono specifiche
finalità probatorie per il sequestro.
Deve solo aggiungersi, per chiarezza, che le finalità probatorie non sono
identificabili con quelle di tutela della proprietà del denunciante. Queste ulteriori
esigenze, infatti, trovano autonoma garanzia nel disposto degli artt. 263, comma
3, e 324, comma 8, cod. proc. pen.: in forza di tali previsioni, secondo l’ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice penale a cui venga chiesta
la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l’esistenza di una
contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a
rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la
risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite
innanzi a quest’ultimo, e a mantenere il sequestro (cfr., tra le tante, Sez. 2, n.
38418 del 08/07/2015, Guadagnino, Rv. 264532, e Sez. 1, n. 23333 del
16/04/2014, Pedotti, Rv. 259917).
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale
di Reggio Calabria, sezione riesame provvedimenti cautelari.
Così deciso in data 5 aprile 2018

appropriazione e, dall’altro, l’intestazione degli stessi a Rocco Rugnetta e

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