Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18001 del 04/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18001 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1) Boria Pio, n. Roma 27.6.1966
2) Beghin Mauro, n. Vo’ (Pd) 11.10.1961
avverso l’ordinanza n. 1354/17 Tribunale Riesame di Firenze del 29/11/2017

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale,
d.ssa M. De Masellis, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi per rinuncia

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Firenze ha respinto
l’appello proposto da Boria Pietro e Beghin Mauro avverso quella emessa dal GIP
dello stesso Tribunale il 06/09/2017 con cui è stata disposta nei loro confronti la
misura dell’interdizione per un anno dalle funzioni di professore universitario e di

Data Udienza: 04/04/2018

quelle connesse ad ogni altro incarico comunque assegnato in ambito accademico in relazione all’imputazione provvisoria di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod.
pen. (capo ei ).
Il GIP fiorentino ha, infatti, ravvisato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza di un unico reato di corruzione riferito a condotte commesse negli anni
2012 e 2013 e manifestatesi nella conclusione di una serie di accordi volti a favorire l’assegnazione di posti di professore universitario associato e/o di ricercatore in possesso di abilitazione scientifica nazionale a soggetti sostenuti da de-

a criteri fondati sul voto di scambio, attribuito a prescindere da ogni valutazione
di merito scientifico.

2. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i predetti indagati che deducono
plurimi motivi di censura afferenti alla competenza per territorio del giudice fiorentino ed alla configurabilità sia della ritenuta ipotesi di reato di corruzione sia
di quella eventuale e residuale di abuso d’ufficio.

3. Con rispettive dichiarazioni del 26 e 28 marzo u.s. entrambi i ricorrenti hanno, però, rinunciato all’impugnazione, rinuncia motivata dalla cessazione degli
effetti della misura interdittiva a seguito dell’intervenuta riduzione da un anno a
sei mesi della relativa durata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’intervenuta rinuncia all’impugnazione rende la stessa inammissibile ai sensi dell’art. 591 lett. d) cod. proc. pen.; non si fa, tuttavia, luogo a condanna alle
spese processuali e al pagamento alla somma aggiuntiva di cui all’art. 616 cod.
proc. pen., derivando la rinuncia stessa da sopravvenuta carenza d’interesse dovuta alla cessazione degli effetti della misura interdittiva, evenienza confermata
da nota informativa del giudice procedente.

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso, 04/04/2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

terminate cordate accademiche e da due associazioni professionali rivali in base

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