Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18000 del 21/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18000 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANIA
nei confronti di:
MONDAINI GIUSEPPE N. IL 24/05/1936
SARDO ALBERTO CARMELO ANTONIO N. IL 22/09/1938
avverso la sentenza n. 81/2006 GIUDICE DI PACE di CATANIA, del
09/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 21/03/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Alfredo
Montagna, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di

Catania propone ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di
pace di Catania che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di

cui all’articolo 595 del codice penale per essere il medesimo estinto per
intervenuta prescrizione.
2.

Secondo il procuratore Generale ricorrente nel calcolo del termine

prescrizionale non si è tenuto conto delle sospensioni relative ai periodi
di rinvio per impedimento delle parti o dei difensori, per complessivi anni
tre, mesi otto e giorni 10.
3.

Lamenta dunque violazione di legge (articolo 159, comma uno,

numero tre, cod. pen.) e rileva che la prescrizione decorrerà nel corso
del 2015 (21/04/2015).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; il giudice di Pace, nel dichiarare la
prescrizione, non ha tenuto conto delle numerose sospensioni dovute ai
plurimi rinvii di udienza per trattative e per astensione dei difensori.
2. Per effetto di tali sospensioni la prescrizione non solo non era
decorsa alla data della sentenza, ma nemmeno ad oggi è maturata, né è
da ritenersi prossima.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento
della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice di pace di Catania per
nuovo esame.
p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice
di pace di Catania.
Così d

o il 21/03/20:_

Mondaini Giuseppe e Sardo Alberto Carmelo Antonio in ordine al reato di

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